Ancora spunti e riflessioni sulla sentenza del Tar Trento n. 31 del 1 febbraio 2017
Avv. Francesco Pandolfi - Il "no" per una licenza già rilasciata può arrivare da una condanna per reato ostativo, anche se i Giudici amministrativi sono prudenti e ripetono un principio che, dal 2016, ormai è diventato familiare e possiamo darlo come acquisito.

L'argomento è delicato, complesso ed attuale; ne abbiamo parlato in più di qualche occasione.

In pratica,

riflettendo sul delicato tema della commissione di un reato di per se ostativo (tanto al rilascio quanto al mantenimento della licenza di portare armi), i magistrati consigliano una valutazione caso a caso e più prudente.

Tradotto:

loro dicono che l'Autorità non può pervenire tout court alla revoca ex art. 43 R.D. 773/31 di una licenza già rilasciata in precedenza ma, nel caso in cui il Giudice penale abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria in luogo della reclusione (ovvero abbia escluso la punibilità vista la tenuità del fatto), potrà valutare le circostanze per esercitare il proprio potere discrezionale.

Che cosa significa tutto questo?

Semplicemente che nel caso di condanna per reato ostativo (pensiamo alla fattispecie presente nel giudizio commentato di tentato furto aggravato) l'Autorità di Pubblica sicurezza si deve chiedere che significato possono avere:

1) il decorso di un notevole lasso di tempo dalla condanna penale;

2) la presenza del provvedimento di riabilitazione;

al fine di regolarsi e decidere se negare o no il rinnovo della licenza (nel caso esaminato: licenza per il porto di fucile uso caccia).

Il percorso fatto dai giudici per arrivare al principio

Esposta nei sintetici termini di cui sopra, la questione oggi sembra semplice da risolvere: la revoca della licenza non è automatica. Punto.

In realtà è stato faticoso ottenere la stabilizzazione di questo principio.

I Tar italiani hanno inizialmente prodotto pronunce spesso contrastanti nelle motivazioni, poi si sono adeguati pian piano ai mutamenti di giurisprudenza del Consiglio di Stato, dal 2015 a tutto il 2016, arrivando a far proprie le ultime sentenze (nn. 1696 e 1698 del 3 maggio 2016, nn. 2019 del 18.05.2016 e 2312 del 31 maggio 2016) del massimo organo giudicante amministrativo.

Nel caso specifico, il Tar Trento si è adeguato con le sentenze nn. 302, 305 e 345/2016.

In parole povere: da una parte alcuni ricorsi sono stati respinti sul presupposto del carattere ostativo del reato, dall'altra sono stati accolti quando (come nella vicenda presa a spunto per il commento, riferita ad un decreto penale di condanna del G.I.P. del 1993) alla commissione di uno di questi reati è seguita la condanna al solo pagamento di una pena pecuniaria ex L. n. 689/81.

Cosa fare in caso di diniego?

Chiedere l'annullamento del provvedimento amministrativo facendo leva sull'orientamento evolutivo segnalato che, nel caso, è favorevole al ricorrente interessato.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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