Anche il Tar Lecce contro le tariffe "low cost". I servizi legali non possono affidarsi con aggiudicazione al massimo ribasso

di Lucia Izzo - Altra stoccata contro i Comuni che prevedono affidamenti di servizi legali agli avvocati con retribuzioni irrisorie, giudicate dai legali offensive della professione e dell'attività svolta (vedi anche: Avvocati: Tar boccia le tariffe low cost).


Va sospeso il bando comunale che affida i servizi legali con il criterio del massimo ribasso. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha accolto, con l'ordinanza n. 21/2017 (qui sotto allegata) il ricorso promosso, tra l'altro, dall'Ordine degli Avvocati di Lecce avanzato contro il Comune di Racale.


Con delibera il summenzionato Comune aveva bandito qualche mese fa una gara per l'affidamento del servizio giuridico-legale a un unico avvocato. L'attività avrebbe riguardato tutti i servizi legali, compresi consulenza e assistenza anche giudiziale: la base d'asta, pari a 18.000 euro, prevedeva aggiudicazione a mezzo del criterio del massimo ribasso.


Nonostante la partecipazione di pochi professionisti, l'asta di era conclusa con un importo vittorioso di poco più di 7mila euro, meno della metà dell'importo iniziale. Un evento che ha portato all'impugnazione degli atti di gara, come reazione non solo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Amministrativa Distrettuale Avvocati di Lecce, Brindisi Taranto, ma anche dell'Aiga sezione di Lecce.


Il TAR, accogliendo l'istanza, evidenzia che i contenuti del servizio in questione non sembrano rientrare nelle ipotesi disciplinate dall'art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016, a norma del quale il criterio del minor prezzo può essere utilizzato soltanto:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.


Per effetto dell'accoglimento della richiesta misura cautelare, il TAR provvede a sospendere i provvedimenti impugnati, fissando apposita data per la trattazione di merito del ricorso.

Tar Lecce, ord. n. 21/2017

Foto: 123rf.com
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