Per la Cassazione il finanziamento concesso dalla banca per ristrutturare la casa è un segnale della consistenza patrimoniale del cliente sufficiente a mantenere l'ex moglie e i figli

di Lucia Izzo - Paga assegno divorzile e mantenimento alla prole l'obbligato la cui situazione patrimoniale lo consenta, stante anche il possesso della casa coniugale e l'accensione del mutuo per ristrutturarla al fine di concederla in locazione, il quale rappresenta un segnale circa la valutazione positiva sulla consistenza reddituale dell'uomo effettuata dalla banca.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 24287/2016 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un padre obbligato a contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile, oltre a metà delle spese straordinarie, oltre che a quello della moglie.


Inutile l'appello teso a riconsiderare le somme stante il peggioramento delle proprie condizioni economiche e dei nuovi oneri derivanti dalla formazione di un nuovo nucleo familiare con la nascita di altri due figli.


Per il Giudice d'appello, infatti, in considerazione del proficuo patrimonio immobiliare e delle entrate derivanti dall'esercizio della sua attività di imprenditore, la capacità reddituale del ricorrente doveva considerarsi superiore rispetto a quella risultante dalla sola dichiarazione dei redditi. Non appare raggiunta, pertanto, la prova sul paventato peggioramento delle condizioni economiche.


In particolare, precisano i giudici di Cassazione nel rigettare l'impugnazione, la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato la rilevanza del patrimonio immobiliare dell'uomo: si è evidenziato che, con la riacquisizione dell'appartamento adibito ad abitazione familiare rilasciato dalla moglie a cui era stato assegnato, su insistenza della figlia che non riusciva a tollerare il trasferimento del padre nello stesso stabile con la nuova famiglia, costui ha possibilità di locare l'appartamento traendone un reddito.


L'accensione di un mutuo per ristrutturare l'immobile dimostra, secondo la Corte territoriale, la valutazione positiva sulla consistenza patrimoniale e reddituale del ricorrente da parte della banca ed è in grado di accrescere il valore locativo dell'immobile. Al ricorrente non resta che pagare le spese del giudizio.

Cass., I sez. civ., sent. n. 24287/2016

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