Per il Tribunale di Cagliari la novella del 2012 si applica anche ai vecchi regolamenti, sia di natura contrattuale che di natura assembleare

di Valeria Zeppilli - Il divieto di detenere animali domestici in condominio non è mai legittimo, neanche se esso è contemplato nelle previsioni contrattuali sottoscritte dai condomini.

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 22 luglio 2016 (qui sotto allegata), ha infatti accolto il ricorso presentato da un uomo al quale, in forza di un regolamento condominiale, era stato proibito di tenere il proprio cane.

Per il giudice, infatti, la disposizione del regolamento di condominio che vieta il possesso o la detenzione di animali domestici deve ritenersi affetta da nullità sopravvenuta, in ragione della previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1138 c.c., introdotta dalla legge numero 220/2012, in forza della quale le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

Del resto, prosegue il Tribunale, tale novità si applica a tutte le disposizioni che con essa contrastino, indipendentemente dal fatto che il regolamento sia contrattuale o assembleare e indipendentemente dal momento in cui è stato introdotto, ovverosia se prima o dopo la novella del 2012.

Nell'argomentare tale conclusione, il giudice ha ripercorso tutto l'iter giurisprudenziale e legislativo, anche sovranazionale, che ha portato all'introduzione del divieto, per i regolamenti condominiali, di limitare il possesso o la detenzione di animali domestici, che rende chiaro come non sia possibile circoscriverne l'ambito applicativo ai soli regolamenti introdotti dopo l'entrata in vigore della riforma condominiale o solo a quelli di natura assembleare.

La disposizione di regolamento impugnata, quindi, deve ritenersi nulla, siccome contraria ai principi di ordine pubblico che possono essere ravvisati sia nel fatto che nel diritto vivente e nella legislazione nazionale si è consolidata la necessità che il rapporto uomo/animale venga valorizzato sia nel fatto che tale principio è stato affermato anche a livello europeo.

Tribunale di Cagliari test0 sentenza 22 luglio 2016
Valeria Zeppilli

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