Per il tribunale di Roma, la detenzione qualificata del convivente è volta solo a tutelarlo da un'estromissione repentina dal bene e non gli attribuisce un titolo da far valere

di Valeria Zeppilli - Quando un rapporto di convivenza more uxorio cessa, può accadere che la casa nella quale la coppia conviveva resti nelle mani di chi non è proprietario

Le questioni che si addensano intorno a tale prassi sono molteplici e su una di queste si è recentemente pronunciato in maniera interessante il Tribunale di Roma nella sentenza numero 8911/2016 (qui sotto allegata).

Il giudice capitolino, in particolare, ha affermato che il coniuge che permane nella residenza della quale non è proprietario ma nella quale ha convissuto more uxorio con il proprietario può essere considerato un detentore qualificato del bene, ma nulla di più: questa condizione gli permette solo di restare qualche tempo all'interno di tale abitazione, per aver modo di trovare una nuova sistemazione.

Nel caso di specie la questione era stata sollevata da un uomo che aveva convissuto per lungo tempo con una donna nella casa di lei e che aveva continuato a viverci anche dopo il decesso della compagna.

Rientrato da un viaggio, tuttavia, aveva constatato che i figli della donna avevano sostituito la serratura della casa della madre e portato via i beni e gli effetti personali che si trovavano al suo interno.

L'attore, oltre ad esporre di essersi fatto carico nel corso degli anni di diverse spese per la manutenzione e la gestione della casa, sosteneva anche che, avendo posseduto il bene dal 1978 quale convivente more uxorio, avrebbe acquisito per usucapione il diritto di abitazione.

A tal proposito, però, il Tribunale di Roma, anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali in argomento, ha affermato che il convivente more uxorio che abita nella casa che costituisce la residenza familiare ma della quale non è proprietario, è un detentore qualificato in forza di un negozio familiare che gli consente di rimanere all'interno dell'immobile anche dopo la cessazione del rapporto per un certo periodo senza che il convivente proprietario possa estrometterlo repentinamente.

Ciò non è sufficiente per un'usucapione: a tal fine, infatti, la detenzione deve essere trasformata in possesso (cosa nel caso di specie non avvenuta).

La semplice detenzione qualificata del convivente, invece, è solo strumentale a tutelarlo da una estromissione repentina e non gli attribuisce un titolo da far valere, neanche a fini risarcitori.

Tribunale di Roma testo sentenza numero 8911/2016
Valeria Zeppilli

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