Il Codice della Navigazione stabilisce il divieto di asportare sabbia, ciottoli e conchiglie dai litorali italiani. A ciò si aggiungono le ordinanze delle capitanerie di porto e la giurisprudenza della Cassazione

di Lucia Izzo - Dopo una splendida vacanza al mare, molti turisti non si accontentano di portare con sé i ricordi dell'esperienza vissuta. Foto e video racchiudono i momenti, ma un bel souvenir serve a rammentare in concreto quanto sia stata bella la villeggiatura, soprattutto se si tratta di una conchiglia raccolta sulla battigia, di un ciottolo dal colore particolare o, addirittura, di una manciata di sabbia.

Ciononostante, l'affascinato turista farà bene a prestare attenzione, perché il confine con l'illegalità è alquanto labile, come dimostrano le continue segnalazioni provenienti da tutta Italia e, soprattutto, dalla splendida Sardegna.


Cosa dice il codice della navigazione

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Il Codice della Navigazione all'art. 1162 (Estrazione abusiva di arena o altri materiali) stabilisce che "Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00".


L'abusiva esportazione dei materiali del demanio marittimo devasta i litorali provocando un enorme danno all'ecosistema. Va precisato che per demanio marittimo, ex art. 28 del Codice della navigazione, si intendono lidi, spiagge, porti, rade, lagune, foci di fiumi che sboccano in mare e bacini di acqua salmastra, che sono, quindi, di proprietà dello Stato.

Le ordinanze delle capitanerie di porto

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Spesso, tuttavia, sono le ordinanze delle Capitanerie di Porto a corroborare il dato legislativo precisando i comportamenti vietati, spesso sconosciuti all'incauto bagnante.

Se cogliere in flagrante il trasgressore è spesso difficoltoso negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere, è difficile, invece, sfuggire ai controlli di sicurezza, in particolar modo negli aeroporti, dove sono stati intensificati.


Allo scalo di Cagliari Elmas, ad esempio, si contano sempre più turisti fermati e trovati con valigie colme di bottigliette contenenti la sabbia e i ciottoli dei litorali sardi, oppure con trolley pieni di conchiglie che potrebbero arricchire gli acquari di casa a discapito dell'arenile nostrano.

Inutile per l'incauto turista/predatore riferire di non sapere nulla del divieto di asportazione: a causa del prelievo illegale di sabbia, ciottoli e conchiglie, non resta che pagare la sanzione elevata dalle forze dell'ordine, che poi provvederanno a riportare al proprio posto i tesori che l'ambiente ha creato nei secoli.

Rubare la sabbia è furto aggravato

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In una recente sentenza, la Corte di Cassazione (n. 11158/2019) ha confermato la condanna per furto aggravato nei confronti di alcuni "predoni" di sabbia marina che ne avevano caricato un ingente quantitativo a bordo di un autocarro.


Il Collegio ha aderito a quell'orientamento secondo cui, in tema di furto, la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configurabilità concorrente ai sensi dell'art. 625 n. 7 c.p. sia della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all'arenile, la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini.


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Foto: 123rf.com
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