L'art. 189 c.d.s. sanziona in determinati casi chi non presta assistenza agli animali che siano rimasti feriti a seguito di un incidente

di Valeria Zeppilli - Soccorrere gli animali feriti è per molti un dovere morale, che, talvolta, diventa un vero e proprio obbligo imposto dal nostro ordinamento.

Anche chi non ha una particolare sensibilità verso quadrupedi e affini e non è aiutato da un personale senso del dovere, non può sempre andare avanti indifferente per la sua via.

L'articolo 189 del codice della strada, al comma 9 bis, stabilisce infatti che gli utenti della strada che abbiano cagionato un incidente dal quale sia derivato un danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, sono tenuti a fermarsi e a garantire un intervento di soccorso tempestivo.

Se non lo fanno rischiano di dover pagare una sanzione amministrativa di importo compreso tra 413 e 1.656 euro

Peraltro non solo chi ha cagionato l'incidente è obbligato a soccorrere gli animali, ma anche chi sia stato comunque coinvolto in esso. In questo caso, però, la pena, pur se non indifferente, è di certo meno severa ed è rappresentata dal pagamento di una sanzione amministrativa di importo compreso tra 82 e 328 euro.

Oltretutto anche se al momento dello scontro mancano le forze dell'ordine non si può ragionevolmente credere di poterla fare franca: come chiarito dal Ministero dell'interno con circolare n. 300/A/4631/11/108/29 del 18 maggio 2011, infatti, "l'attività di contestazione degli illeciti amministrativi può […] essere realizzata anche attraverso un accertamento indiretto del fatto", ovverosia attraverso le testimonianze di chi abbia assistito all'incidente.

Ma, andando più nel dettaglio, a quali animali fa effettivamente riferimento la legge?

Il testo dell'articolo 189 c.d.s. parla di animali d'affezione, da reddito o protetti, con ciò individuando una vasta casistica in cui il pronto soccorso è necessario. Non si parla, infatti, solo di cani e gatti, ma potenzialmente anche di tartarughe, rettili, conigli, galline, mucche e così via.

Ma, operativamente, cosa si deve fare se si investe un animale per strada?

Innanzitutto è fondamentale fermarsi e accertarsi del suo stato di salute.

Bisogna poi chiamare i servizi veterinari delle ASL, il Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri, la Polizia di Stato o le Polizie Municipali, Locali o Provinciali, i Centri di recupero fauna selvatica o, infine, uno studio medico veterinario vicino.

A tal proposito si segnala che il sito www.struttureveterinarie.it, dotato anche di App scaricabile su smartphone, mette a disposizione un elenco di numerose strutture dislocate sul territorio, georeferenziandole.

Solo ed esclusivamente se si hanno le opportune conoscenze e non si rischia di peggiorare le condizioni dell'animale è anche possibile recuperarlo e trasportarlo presso il più vicino centro veterinario.

In questo caso è addirittura consentito utilizzare il clacson senza le restrizioni in generale previste dal codice della strada: l'articolo 1 del decreto 9 ottobre 2012 numero 217 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, infatti, sancisce che "ai veicoli condotti dai privati che effettuano il trasporto di animali in stato di necessità [...] si applica la disciplina contenuta nell'articolo 156 codice della strada" (sulla quale leggi: "Attenti al clacson "facile": si rischia una sanzione fino a 168 euro"). Resta imprescindibile, però, un certificato del veterinario che attesti l'effettivo stato di necessità, altrimenti le sanzioni eventualmente comminate per un utilizzo inadeguato dei dispositivi di segnalazione acustica restano.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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