I recenti arresti giurisprudenziali, anche di Cassazione, circa le responsabilità per i danni provocati da malfunzionamento degli ascensori

di Lucia Izzo - Prendere l'ascensore può talvolta rivelarsi insidioso: cosa accade, ad esempio, se dopo l'apertura delle porte il dispositivo non è a livello e si rischia un capitombolo? Oppure se il "viaggio" si dimostra più turbolento del previsto?

La faccenda non è puramente teorica, come dimostrato dai numerosi e recenti provvedimenti giurisprudenziali.

L'ultimo, in ordine di tempo, è la sentenza della quarta sezione penale della Corte di Cassazione, n. 26581/2016 (qui sotto allegata) depositata lo scorso 27 giugno.

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, contro la sentenza con la quale il Giudice di Pace aveva assolto gli imputati dal reato di lesioni colpose riportate da una donna nell'uscire dall'ascensore condominiale, a causa del dislivello tra il piano di calpestio dell'ascensore e il piano terra ove costei era arrivata: dislivello dovuto a malfunzionamento dell'impianto, ed in specie alla cattiva manutenzione dello stesso, ascritta agli imputati nelle loro rispettive qualità.

Per il collegio, la motivazione della sentenza impugnata, che aveva dichiarato inattendibili numerosi elementi probatori, appare carente e illogica.

Infatti, vi erano state in precedenza plurime segnalazioni di guasti dell'impianto, con plurimi interventi e anche con il fermo dello stesso, fra l'altro anche in relazione a un problema che si verificava alla fermata del piano ove avvenne l'incidente; il fatto che, a fronte di ciò, sia emerso che l'infortunio fu occasionato proprio da un malfunzionamento dell'impianto pone interrogativi sulla corretta manutenzione dello stesso, interrogativi ai quali la sentenza impugnata non fornisce risposte, se non evocando il rispetto formale della normativa di settore.

In definitiva, non risulta chiarito se gli imputati, nella rispettiva qualità e posizione di garanzia, abbiano o meno posto in essere i necessari interventi manutentivi, e quali possano essere state in alternativa le cause del difetto di funzionamento dell'impianto che cagionò l'infortunio.

Risposte che, per la Cassazione, dovrà dare il giudice del rinvio.

Il precedente del Tribunale di Larino


Ad una conclusione analoga, aderente alla decisione della Cassazione, era giunto anche il Tribunale di Larino, con una sentenza depositata in epoca antecedente, il 7 maggio del 2016.

Il giudice aveva affrontato il caso di alcuni inquilini di un appartamento in un condominio, vittime di un ascensore "impazzito": il mezzo aveva prima raggiunto rapidamente il secondo piano, bloccandosi e riprendendo poi la discesa in maniera brusca, fermandosi poi definitivamente tra il primo e il secondo piano, con conseguente intervento dei Vigili del fuoco per "liberare" i passeggeri.

Addirittura, per costoro era stato necessario ricorrere al Pronto soccorso a causa di lesioni subite, in particolare un trauma distorsivo del rachide cervicale, mentre, all'altro, anche un trauma distrattivo della regione lombare.

Considerata che l'insidia proveniente dall'ascensore non era né segnalata né visibile, gli inquilini avevano ricorso ex art. 2051 c.c. per danno cagionato dalle cose in custodia.

A nulla serve per il condominio replicare che al mezzo avrebbero potuto accedere solo i condomini, ai quali erano state consegnate le chiavi, e non i loro inquilini; neppure rileva la presunta targhetta che l'Ente sostiene fosse presente nell'ascensore con il peso massimo consentito (240 Kg).

Il giudice, infatti, accoglie la domanda dei danneggiati precisando che in giurisprudenza trovano ormai spazio, nell'applicazione dell'art. 2051 c.c., le variegate "ipotesi di fatti riconducibili ai danni causati dalle res in custodia del condominio".

Nel caso di specie, le chiavi dell'ascensore a cui è stato fatto riferimento, erano legittimamente detenute dagli inquilini che hanno testimoniato di non essere stati a conoscenza del malfunzionamento dell'ascensore e, pertanto, sarebbero dovuti essere tutelati ex art. 2051 c.c. anche loro, che avevano stipulato regolare contratto di locazione.

Circa la targhetta relativa al pericolo, precisa il Tribunale, anche a volerne ammettere l'esistenza, come riferito dall'amministratore del condominio, esso non era comunque idoneo a segnalare adeguatamente il malfunzionamento dell'ascensore.


Infine, viene esclusa la responsabilità della ditta tenuta alla manutenzione dell'impianto, posto che la responsabilità ex articolo 2051 codice civile non è elisa dall'incarico di manutenzione dell'ascensore affidato ad un'apposita ditta, in quanto l'impianto resta nella sfera di disponibilità e controllo dell'amministratore dello stabile che continua a mantenere il potere-dovere di controllarne il funzionamento e di intervenire allo scopo di eliminare situazioni di pericolo.

La responsabilità dell'amministratore risulta, pertanto, essenziale al fine di evitare che si determini un vuoto nella vigilanza e custodia nel caso di affidamento della manutenzione di beni o servizi comuni ad un'impresa specializzata ove quest'ultima ometta di effettuare le dovute opere di manutenzione, o non sia autorizzata dal condominio a effettuare lavori di straordinaria manutenzione.


Nessun risarcimento in presenza di caso fortuito

Non sempre, tuttavia, la giurisprudenza ha concluso a favore dei danneggiati, come dimostra un'altra recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 12895/2016 (qui sotto allegata) depositata in cancelleria lo scorso 22 giugno.

Gli Ermellini si sono trovati a valutare il ricorso di una donna, contro un Condominio e la ditta di manutenzione, volto a ottenere il risarcimento del danno, ex art. 2051 c.c., subito in conseguenza di una rovinosa caduta mentre usciva dall'ascensore, attribuita al malfunzionamento dello stesso, che si era arrestato più in basso con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano di uscita.

Già la Corte d'Appello aveva respinto la domanda dell'attrice ravvisando il caso fortuito consistente nel comportamento negligente della danneggiata, quale comportamento disattento idoneo ad interrompere il nesso di causa tra l'evento ed il danno.

Una ricostruzione avvalorata in sede di legittimità poichè, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito.

Nella specie, infatti, il dislivello di circa 20 centimetri avrebbe potuto essere intrinsecamente pericoloso; ma, le condizioni di illuminazione e la presenza della doppia porta, avrebbero reso superabile il pericolo, comunque ingeneratosi, se la danneggiata non avesse tenuto un comportamento disattento.

Cass., IV sez. pen., sent. 26581/2016
Cass., III sez. civ., sent. 12895/2016

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