La riscossione del credito tributario vantato da uno Stato estero ha un termine di decadenza quinquennale

Avv. Isabella Vulcano - Cosa succede se viene richiesto il pagamento di una tassa o di una multa da parte di uno Stato membro UE? Vi sono termini di prescrizione o decadenza? Sul punto, si è espressa di recente la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (con la pronuncia n. 101/34/2016), chiarendo che esiste un preciso termine di decadenza quinquennale, affinchè la richiesta di pagamento da parte dello Stato estero nei confronti del cittadino italiano sia legittima. Ciò che rileva è la regolamentazione dei rapporti tra i due diversi Stati (Italia e Stato comunitario che richiede il pagamento). In forza dell'art. 8 del d.lgs. n. 69/2003, che ha recepito la direttiva 2001/44/CE in materia di assistenza reciproca tra Stati nel recupero di risorse comunitarie, la collaborazione è esclusa nei casi in cui "il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito è superiore a cinque anni".

Nella vicenda, un contribuente era stato raggiunto da una pretesa di oltre 230mila euro emanata dall'ufficio finanziario tedesco in relazione ad Iva non versata all'erario per gli anni 1985-1990. L'uomo lamentava che il titolo esecutivo alla base dell'azione di recupero risaliva al 2000, mentre la richiesta di riscossione allo Stato italiano era stata presentata quasi 10 anni dopo. Ossia ben oltre il termine previsto ex lege. Per cui, ribaltando il verdetto di primo grado della Ctp d'Alessandria, che aveva ritenuto non dimostrato da parte del ricorrente che il ruolo tedesco era stato formato nel 2000 e non nel 2010 come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, il giudice regionale ha accolto l'appello e annullato la sentenza impugnata.




Isabella Vulcano
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