Per l'esonero dal pagamento della tassa va dimostrato con idonea documentazione il venir meno della disponibilità o del possesso del veicolo

di Lucia Izzo - Il contribuente sarà tenuto al versamento del bollo auto con la contestuale sanzione irrogata se non non prova l'avvenuto passaggio di proprietà del veicolo a un altro soggetto.

Lo ha disposto la quarta sezione della Ctr di Catanzaro, con la sentenza 566/2016, che ha rigettato la domanda del proprietario di un autoveicolo il quale aveva ricevuto da parte del fisco un avviso di accertamento per non aver pagato la tassa automobilistica, a cui si accompagnava la contestuale sanzione.

Il contribuente chiarisce al Collegio di non essere proprietario dell'auto, ma ciò non basta a far accogliere la sua domanda.

La Commissione evidenzia in prima battuta che chiunque sia proprietario di un veicolo ha l'obbligo di versare le relative tasse automobilistiche; tale obbligo può cessare soltanto per quanto riguarda i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata la vendita o la cancellazione del veicolo.

Tuttavia, per essere esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa è necessario che venga provato il venir meno della disponibilità o del possesso del veicolo iscritto al Pra, attraverso idonea documentazione oppure altri documenti di data certa che siano in grado di dimostrare l'avvenuto trasferimento della proprietà.

Si tratta, quindi, di un onere probatorio gravante sul proprietario: il ricorso va rigettato poichè, nel caso di specie, tale onere che non è stato adempiuto in quanto non è stata allegata alcuna documentazione attestante il passaggio di proprietà del veicolo ad altro soggetto.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: