Per la Cassazione la valutazione di proporzionalità deve basarsi sugli "standard", conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale

di Valeria Zeppilli - Offendere l'amministratore della società presso la quale si lavora non è di certo un comportamento consigliabile: anche se, talvolta, l'istinto di sfogarsi rischia di prendere il sopravvento, è sempre meglio mantenere la calma.

Lo sa bene un autista siciliano che è arrivato a perdere il proprio lavoro proprio per aver assunto un atteggiamento ostile e minaccioso nei confronti del suo datore di lavoro.

L'uomo, più precisamente, durante una discussione con l'amministratore della società aveva pronunciato frasi del tenore di "io ti distruggo" e "io ti spacco il fondoschiena".

La vicenda, di grado in grado, giunge fino in Cassazione...ma per l'irascibile lavoratore non c'è nulla da fare.

I giudici di legittimità, con la sentenza numero 1595/2016, depositata il 28 gennaio scorso (qui sotto allegata), hanno infatti confermato la decisione con la quale la Corte di Appello (sovvertendo l'orientamento del Tribunale) aveva considerato legittimo il licenziamento del lavoratore.

In particolare, la Corte ha evidenziato che la giusta causa di recesso datoriale costituisce una nozione configurata dalla legge con disposizioni di limitato contenuto. Essa, di conseguenza, richiede di essere specificata in sede interpretativa: a tal fine occorre far riferimento sia a fattori esterni, riconducibili alla coscienza generale, sia a principi richiamati dalla disposizione di legge.

Così, la sindacabilità in Cassazione dell'accertamento della ricorrenza degli elementi che integrano la giusta causa di licenziamento è subordinata al fatto che la contestazione del ricorrente non si limiti a una censura generica. È piuttosto necessaria una specifica "denuncia di incoerenza rispetto agli "standards", conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale".

Dato che invece, nel caso di specie, la censura non evidenziava tale aspetto ma si limitava a chiedere un'infondata rivalutazione delle risultanze istruttorie, il ricorso non può essere accolto.

Oltretutto, a parere della Corte, il giudice dell'appello aveva anche fatto una corretta applicazione dei principi ai quali deve ispirarsi la valutazione della legittimità di un licenziamento disciplinare.

Nulla da fare per il lavoratore. L'unica consolazione resta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Corte di cassazione testo sentenza numero 1595/2016
Valeria Zeppilli

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