Per il Tribunale di Palermo, si tratta di competenza territoriale esclusiva che prevale per rispettare le esigenze di tutela dello statuto del consumatore

di Lucia Izzo - La competenza per territorio nelle controversie in tema di pagamento dell'onorario all'avvocato per competenze professionali, si determina in base al "foro del consumatore".

Lo ha stabilito il Tribunale di Palermo, sezione III civile, giudice Paolo Criscuoli, in una sentenza del 22 giugno 2015 (qui sotto allegata).


Dinnanzi al giudice siciliano ricorre una coppia di coniugi, in qualità di rappresentanti della figlia minorenne, per vedersi revocare il decreto ingiuntivo reso dal medesimo Tribunale sul pagamento degli onorari dell'avvocato: gli opponenti eccepiscono l'incompetenza per territorio del Tribunale, invocando l'applicabilità delle previsioni in tema di foro del consumatore secondo cui il foro competente sarebbe stato quello di Marsala, luogo di residenza tanto della minore quanto dei genitori rappresentati.

A sua volta il professionista prospetta la prevalenza del foro speciale  previsto per il pagamento delle competenze in favore dell'avvocato.


Il giudice palermitano condivide la tesi degli opponenti, avvalorata dagli insegnamenti della Cassazione secondo cui "in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli artt. 637, terzo comma, c.p.c. e 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206/2005, va risolto a favore del secondo".

Trattandosi di competenza esclusiva, questa prevale su ogni altra in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore.


Pertanto, la competenza è da incardinarsi dinnanzi al Tribunale di Marsala, luogo di residenza della minore e dei genitori, tenuto conto della natura del rapporto in essere tra le parti (contratto di prestazione d'opera professionale) e della non contestata qualità di "consumatori" dei clienti del professionista.

Nel contratto scritto versato in atti, oltretutto, non vi è alcuna elezione di domicilio degli opponenti, non rilevando a tal fine l'elezione di domicilio contenuta nella coeva "procedura speciale" in quanto apposta in atto unilaterale distinto e autonomo rispetto al contratto concluso on l'avvocato, con valenza solo nel rapporto esterno inerente il procedimento giudiziario per il quale era stata resa la procura.


Il domicilio elettivo del consumatore, conclude il giudice, ai sensi del d.lgs. n.206/2005, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, è foro esclusivo ed inderogabile ed è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso. 

Vedi allegato

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