Per la Cassazione, l'accertamento della capacità lavorativa deve tenere conto di tutti gli elementi concreti per garantire la conservazione del tenore di vita

di Marina Crisafi - Lei lavora ma con il suo reddito non può certo mantenersi l'alto "stile" di vita goduto durante il matrimonio, con tanto di shopping sfrenato, cene e viaggi di piacere. Per cui lui, è tenuto a versarle un assegno di divorzio di mille euro al mese. A stabilirlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 21670/2015, depositata oggi (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un ex marito che impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia che disponeva a suo carico un assegno divorzile in favore dell'ex consorte, peraltro, alleggerito da 3mila euro a mille rispetto a quanto fissato in sede di separazione personale.

Ma per l'uomo, la misura è ancora elevata, visto che la donna già lavora, ha buone possibilità di carriera e l'alto tenore di vita coniugale era garantito anche grazie ai contributi dalla stessa forniti in virtù dei redditi conferiti nel budget familiare.

Per gli Ermellini, però, l'uomo ha torto.

Infondata è innanzitutto la lamentata violazione di legge asseritamente commessa dalla corte territoriale, in ordine alla mancata valutazione dell'impossibilità dell'ex moglie di procurarsi mezzi adeguati per il mantenimento del tenore di vita goduto in pendenza di matrimonio.

Riportandosi ai principi più volte affermati, infatti, la sesta sezione civile, ha ribadito che in tema di attribuzione dell'assegno di divorzio "l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive costituisce ipotesi non già alternativa, ma meramente esplicativa rispetto a quella della mancanza assoluta di tali mezzi, dovendosi, pertanto, trattare di impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l'accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell'astrattezza, bensì in quella dell'effettività e della concretezza, dovendosi, all'uopo, tener conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico-sociale, individuale, ambientale, territoriale".

L'ex marito, invece, a detta della Corte, non è riuscito a dimostrare nulla in ordine alle concrete capacità lavorative della donna, peraltro "già in avanti con l'età e già occupata", né alcunchè su come la stessa potrebbe migliorare il suo "provento" professionale.

Non regge, di fronte al Palazzaccio, neanche la tesi del contributo economico apportato dalla signora al bilancio familiare, anche perché è chiaramente da escludere che tali conferimenti possano contribuire a mantenere il livello di vita di cui la stessa godeva durante il matrimonio, ovvero consentirle di continuare a mantenersi le "spese per vestiario, veramente consistenti, per viaggi, cene ed altro" cui era abituata nel corso del rapporto.

Per cui, ricorso rigettato e assegno confermato!

Cassazione, ordinanza n. 21670/2015

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