L'usura è un reato previsto e punito dall'art. 644 c.p.. Vediamo quando si configura e si consuma, qual è il bene protetto e la giurisprudenza rilevante

Il reato di usura ex art. 644 c.p.

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Ai sensi dell'articolo 644 codice penale si configura il reato di usura quando taluno si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. Il reato di usura è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi opera in funzione di mediatore.

Gli interessi usurari

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L'usura viene in riferimento, in particolar modo, con riferimento alla pattuizione degli interessi applicati a un prestito di denaro.

A tale proposito, la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Tuttavia, sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è individuato nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Usura presunta e usura concreta

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Tornando alla disciplina del codice penale, l'art. 644 distingue due fattispecie di usura:

  • l'usura presunta, che ricorre quando si eccede la soglia d'usura;
  • l'usura concreta, che ricorre nel caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima, quale strumento di lucro indebito attraverso la sproporzione delle prestazioni.

Secondo una consolidata giurisprudenza, la condizione di difficoltà finanziaria investe in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni. Le condizioni di difficoltà economica o finanziaria vanno distinte dallo stato di bisogno che integra una circostanza aggravante e che si concreta in una condizione, anche provvisoria, di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie, cioè relative a beni comunemente considerati come essenziali per chiunque.

Bene giuridico tutelato ed elemento soggettivo

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Il delitto di usura trova nel Codice penale la sua collocazione sistematica tra i delitti contro il patrimonio mediante frode. Si discute in dottrina su quale sia il bene giuridico in concreto tutelato: per taluni si tratterebbe di garantire l'ordinamento del credito o più in generale l'economia pubblica; altri autori fanno riferimento all'autonoma determinazione del contenuto del contratto e agli interessi attinenti alla sfera personale e patrimoniale della vittima; vi è chi individua il bene tutelato nel patrimonio individuale, sia pure diversamente protetto nelle diverse ipotesi di usura.


L'usura viene comunemente definita come delitto a dolo generico sorretto dalla rappresentazione e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi o vantaggi usurari ovvero, nell'ipotesi di usura in concreto, sproporzionati avuto riguardo alle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima.

Detto in altri termini, l'usura si configura in presenza di uno scambio di prestazioni alternative tipicamente realizzato mediante la conclusione di contratti sinallagmatici per cui il soggetto attivo presta denaro o altra utilità facendosi dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, interessi o altri vantaggi usurari. Nel concetto di altra utilità rientra anche la cessione di beni mobili o immobili e la prestazione di servizi o consulenze professionali o di attività sessuali. Gli interessi sono il corrispettivo che si paga per il godimento di una somma di denaro ricevuta in prestito, mentre i vantaggi indicano ogni ulteriore compenso - anche di natura non patrimoniale - versato al medesimo scopo.

Il momento consumativo del reato

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Muovendo dal presupposto che nell'attuale disciplina del reato di usura la prescrizione decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il momento consumativo del reato, qualora alla promessa degli interessi usurari segua la loro effettiva corresponsione rateizzata nel tempo, coincide con tale corresponsione.

Altra questione dibattuta è quella relativa ai possibili profili di responsabilità penale di colui che, pur non avendo partecipato alla pattuizione di interessi usurari, esegua successivamente l'incarico di recuperare crediti usurari. Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, poiché si deve ritenere che il reato di usura sia annoverabile tra i delitti a condotta frazionata o a consumazione prolungata, concorre nel reato previsto dall'articolo 644 c.p. solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento.

Diversa è la posizione di chi si attiva per il recupero del credito usurario senza riuscire ad ottenere il pagamento del credito: in questo caso il momento consumativo del reato di usura resta quello originario della pattuizione anteriore alla data dell'incarico. L'aiuto fornito a taluno per recuperare un credito usurario potrà, però, integrare gli estremi del reato di favoreggiamento ovvero, nel caso in cui venga posta in essere violenza o minaccia, di tentata estorsione.

La giurisprudenza sul reato di usura

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Di seguito alcune massime della Cassazione penale sul reato d'usura:

Cassazione sentenza n. 27427/2020

In tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario. Tale condizione sussiste, invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ogni qual volta la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori prestiti di denaro e debba perciò sottostare alle esose condizioni impostele, o quando il soggetto passivo si trovi in una situazione che elimini o, comunque, limiti la sua volontà inducendolo a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziarne il consenso. E lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose.

Cassazione sentenza n. 37631/2019

L'usura mediante dazione è reato "a condotta frazionata", per cui l'eventuale sforamento del tasso-soglia dovrà essere verificato, trimestre per trimestre, per tutta la durata della rateizzazione. Se la corresponsione degli interessi non è effettuata con cadenze periodiche, il vaglio della loro natura usuraria deve comunque avvenire con la massima analiticità possibile (Sez. 2, n. 745 del 04/11/2005, Rv. 232985) e, in ogni caso, anche se la rilevazione del tasso di interessi praticato non può essere calcolata su base trimestrale, il tasso-soglia di comparazione è comunque quello trimestralmente accertato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché riferire il tasso-soglia di un trimestre (eventualmente più basso) agli interessi percepiti fuori da quell'arco temporale violerebbe il principio di tassatività delle fattispecie penali. Ne deriva la necessità di determinare il tempo e la durata del prestito e la data dei singoli pagamenti effettuati dal debitore, così da individuare il trimestre di riferimento. Basta che in un solo trimestre il limite sia superato perché si consumi il reato di usura, ma sarebbe erroneo considerare il tasso effettivamente praticato su base annuale, senza distinguere fra i diversi prestiti intercorsi fra gli stessi soggetti e senza verificare la data di ciascun pagamento (Sez. 2, n. 39334 del 12/07/2016, Rv. 268375; Sez. 5, n. 8353 del 16/01/2013, Rv. 254715).

- Usura: come si verifica il superamento del tasso soglia

Cassazione sentenza n. 42849/2014

Risponde del delitto di concorso in usura - reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata - solo il soggetto che, in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l'incarico di recuperare il credito, riesce a ottenerne il pagamento, mentre, se il recupero non avviene, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione perché in tali casi il momento consumativo dell'usura rimane quello originario della pattuizione.

Cassazione sentenza n. 18778/2014

L'art. 644 c.p. oltre a punire l'usura presunta, che si integra per il solo fatto di aver pattuito un tasso di interesse superiore al tasso soglia, punisce anche l'usura in concreto, perché sono considerati usurari anche gli interessi inferiori al tasso soglia che, in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità.

Per configurare l'usura in concreto, occorre accertare la sproporzione degli interessi (pur inferiori al tasso soglia usurario) e la condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo.

Cassazione sentenza n. 8353/2013

In materia di reato di usura, il giudice deve accertare la natura usuraria degli interessi facendo riferimento ai valori determinati dal decreto del Ministero dell'economia vigente all'epoca in cui vi è stata la pattuizione e da aumentare della metà per raggiungere il tasso - soglia ai sensi dell'art. 2 legge 108/1996.

Cassazione sentenza n. 46669/2011

L'incertezza dovuta a contrasti giurisprudenziali non giustifica il superamento del tasso soglia da parte della Banca. Anzi il dubbio sulla liceità o meno deve indurre a maggiore prudenza. Il dubbio, non è equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, e non può escludere la consapevolezza dell'illiceità.

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Giovanna Molteni

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