Il concetto di autoriciclaggio non è estraneo all'ordinamento italiano, essendo stato introdotto con il D. Lgs. del 21 novembre del 2007, num. 231
Studio Legale Servadei
Abogado Francesca Servadei

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Il concetto di autoriciclaggio non è estraneo all'ordinamento italiano, essendo stato introdotto con il D. Lgs. del 21 novembre del 2007, num. 231 e più precisamente nell'Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione, alla luce del quale commette autoriciclaggio colui che oltre a porre in essere il reato presupposto è autore anche di quanto disposto ai sensi dell'articolo 648 bis del Codice Penale. Nel citato Codice la figura autonoma dell'autoriciclaggio è stata introdotta con la Legge 186 del 15 dicembre 2014, Disposizioni in materia di emissione e rientro di capitali all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio e tipizzata nel Codice Penale con una nuova figura di reato, l'Autoriciclaggio.

Tale figura di reato, disciplinato ai sensi dell'articolo 648-ter N. 1, ridisegna, in qualche modo, la normativa ai sensi dell'articolo 684-bis del Codice Penale, Riciclaggio, ove, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, non era punibile il soggetto agente del reato presupposto, anche se la sostituzione ovvero il trasferimento di denaro, proveniente da reato, avveniva mediante l'ausilio di un terzo soggetto inconsapevole, sentenza numero 9226 del 2013.

La neointrodotta fattispecie invece sanziona l'autore del reato presupposto, il quale trasferisce, sostituisce ovvero occulta i proventi del reato reimpiegandoli in attività tali da instaurare un meccanismo economico-finanziario.

Dalla lettura dl citato articolo, l'orientamento della Dottrina relativamente al II comma, era quello di considerare lo stesso quale circostanza attenuante della fattispecie delittuosa, ma illustre Dottrina ha completamente superato tale orientamento, considerando, quindi, i primi due commi quali fattispecie autonome differenziate. Inoltre, particolarmente importante è l'inciso concretamente, di cui al I comma, alla luce del quale, ed è questa una novità rispetto a quanto previsto dall'articolo 648 bis e 648 ter del Codice Penale, il Giudice deve verificare che le condotte siano effettivamente idonee ad ostacolare la provenienza dei beni.

Dalla lettura del I comma dell'articolo 648 ter N.1, il legislatore ha tipizzato le condotte, quali :impiego, sostituzione, trasferimento di denaro ovvero di altre utilità in attività economiche, finanziarie imprenditoriali ovvero speculative e l'ostacolare l'origine della loro provenienza; attività che possono essere eseguite singolarmente ovvero in concorso.

Il IV comma del citato articolo prevede invece un esimente in virtù della quale, si ha la non punibilità nel caso in cui le condotte di cui ai commi precedenti siano volte ad ottenere beni o altre utilità destinate alla mera utilizzazione o al mero godimento personale. Tali ultimi concetti fanno nascere problemi non di poco conto, in quanto la neointrodotta figura di reato consentirebbe al Giudice la confisca per equivalente essendo la stessa figura di reato richiamata dall'articolo 648 quater del Codice Penale, Confisca, laddove, ovviamente, il bene sia il profitto ovvero il prodotto del reato.

La Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, è stata modificata dalla Legge 186/2014 con l'articolo 3, comma 5, il quale disciplina che l'Autoriciclaggio sia annoverato, ai sensi dell'articolo 25-octies D. Lgsl 231/01, tra i reati per i quali agli enti sia riconosciuta responsabilità penale. La società sarà esente da responsabilità laddove dimostri che il soggetto in posizione apicale, che ha commesso reato di Autoriciclaggio, ha eluso fraudolentemente quanto indicato nel modello gestionale ai sensi dell'articolo 6, III comma del citato Decreto Legislativo.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio al I comma è prevista una pena detentiva da due anni ad otto anni ed una multa da € 5.000,00 a 25.000.00; mentre al II comma è prevista una pena da un anno a quattro anni ed una multa da € 2.500.00 sino ad € 12.500,00 laddove il denaro ovvero altre utilità provengano, sempre da delitto non colposo, ma che abbia una pena di reclusione inferiore nel massimo a cinque anni; e stesse pene di cui al comma I nel caso in cui il denaro provenga da delitti commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del Decreto Legge e successive modifiche, Provvedimenti urgenti in tema di lotta contro la criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa; al V comma è prevista l'aggravante nel caso in cui le condotte di autoriciclaggio siano contestualizzate nell'ambito di attività bancarie, finanziaria o di altre attività professionali, mentre una attenuante che comporta la diminuzione della pena sino alla metà è prevista nel caso in cui il soggetto agente si sia attivamente adoperato affinché le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti da delitto. Inoltre l'ultimo comma dell'esaminando articolo prevede l'applicazione di cui all'articolo 648 del Codice Penale.

Una particolare attenzione deve essere volta all'attività dei professionisti i quali, secondo il rinnovellato articolo 379 del Codice penale, Favoreggiamento reale, prevede fuori dai casi di concorso, una pena detentiva per colui che aiuti taluno ad assicurare il prodotto o il prezzo del profitto o il prezzo di un reato, compreso quello di cui all'articolo 648 ter N. 1 del Codice Penale, senza la previsione di concorso ex articolo 110 Codice penale con articolo 648 ter N.1 c.p., salvo che invece ci sia anche l'intervento criminoso del professionista; inoltre permane, a carico dei professionisti indicati negli articoli 10, II comma, 2, 11 12 13 e 14 , la previsione normativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs 231/2007 , ossia l'obbligo di segnalazioni sospette all'UIF, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, secondo quanto precisa la Circolare n. 8624 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze datata 31 gennaio 2014.

Particolarmente importante è la voluntary disclosure in materia finanziaria, ossia la volontaria collaborazione che trova le sue radici nella normativa sugli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, contenuta nel Decreto Legge 167/1990, convertito con Legge 227 del 1990. Con tale collaborazione, i detentori di beni o di attività all'esatero e che hanno omesso la relativa dichiarazione hanno la facoltà di sanatoria nei confronti dello Stato pagando quanto dovuto e le imposte; tale sanatoria,disciplinata ai sensi dell'articolo 5 quater del citato Decreto, rubricato Collaborazione volontaria però non può essere effettuata nel caso in cui sia pendente un procedimento penale o nel caso in cui il soggetto abbia avuto contezza del procedimento di accertamento, attualmente è possibile porre in essere la procedura di sanatoria entro il 30 settembre 2015 per quanto violato sino al 30 settembre 2014, presentando istanza all'UCIF. Casi di non punibilità per la voluntary disclosure sono previsti ai sensi dell'articolo 5 quinques, Effetti della procedura di collaborazione volontaria della citata Legge prevedendo una esimente per colui che presta collaborazione per i delitti indicati ai sensi degli articolo 2, 3, 4, 5, 10 bis e 10 ter del D. Lgs. 74 del 2000, è lecito affermare che per quanto riguarda i delitti di cui all'articolo 3,4,e 5, trattasi di una esimente "condizionata"al superamento di determinate soglie, ciò significa che colui che volesse avvalersi della procedura sanatoria della voluntary disclosure deve necessariamente tener conto della soglia minima, non superata la quale non incrementa alcun illecito penale, pertanto l'esclusione della punibilità può aversi, per i delitti ivi indicati a) per coloro che denunciano somme superiori ad € 30.000,00 di imposta evasa, relativamente ad una annualità per la quale era stata completamente omessa la dichiarazione,b) per coloro che denunciano somme complessivamente superiori ad € 50.000,00 per ogni voce di imposta evasa, ovvero per un ammontare che superi € 2.000.000,00 ovvero che sia comunque superiore al 10% di ciò che è stato dichiarato, c) per coloro che mediante artifici, denunciano somme evase per un importo superiore ad € 30.000,00, per ogni singola imposta evasa, ovvero superiore ad € 1.000.000,00 ovvero al 5% di quanto è stato dichiarato. Relativamente a tale attività sorgerebbero dubbi in materia di segnalazioni, per attività di autoriciclaggio, in capo ai consulenti che svolgono attività riguardante il rientro dei capitali, i quali, per omessa segnalazione potrebbero incorrere nella sanzione di cui all'articolo 57, IV comma del D. Lgs. 231/2007.

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