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all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617.

 

Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

 

I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.

 

 

 

*Art. 591 ter (Ricorso al giudice dell’esecuzione)

 

Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 617.

 

 

 

*Art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione)

 

Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell’art. 591 bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.

 

Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.

 

 

 

* Art. 598 (Approvazione del progetto)

 

Se il progetto e' approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne da' atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell’art. 591 bis ordina il pagamento delle ...

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