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pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nell'articolo 570, il giudice dell'esecuzione ordina l'incanto.

 

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi.]

 

 

 

*Art. 576 (Contenuto del provvedimento che dispone la vendita)

 

       Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

 

1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;

 

2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;

 

3) il giorno e l'ora dell'incanto;

 

4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;

 

5) L’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;

 

6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;

 

7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.

 

L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere.

 

 

 

*Art. 580 (Prestazione della cauzione)

 

Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576.

 

Se l’offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ...

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