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vendita salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

 

Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617.

 

 

 

*Art. 546 (Obblighi del terzo)

 

Dal giorno in cui gli e' notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo e' soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

 

Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza.

 

 

 

*Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento)

 

L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

 

Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

 

Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione.

 

 

 

*Art. 559 (Custodia dei beni pignorati)

 

Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

 

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