Scarica il testo coordinato integrale in formato zip

 

 

 

*Art. 528 (Intervento tardivo)

 

I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza.

 

I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.

 

 

 

 

 

 

 

*Art. 530 (Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita)

 

Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell’esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti.

 

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

 

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

 

Se vi sono opposizioni il giudice dell’esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

 

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori, fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell’esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525.

...

Pagina Precedente    Pagina Seguente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Successiva
Prima pagina di questa legge