Scarica il testo coordinato integrale in formato zip

dal bollo di spedizione dell’avviso stesso.

 

Queste modifiche sono già entrate in vigore

 

I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti.

 

 

 

 

 

** MODIFICHE ALLA LEGGE N. 53/1994

 

Art. 3

 

Il notificante di cui all’art. 1 deve:

 

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (ed altro)

 

(impostazione grafica non conforme al testo di legge)

 

TESTO COORDINATO ED IN VERSIONE DEFINITIVA

 

 

 

(entrata in vigore definitiva il 1° marzo 2006)

 

 

 

Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)

 

Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88, essa ha causato all’altra parte.

 

Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, ...

Pagina Precedente    Pagina Seguente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Successiva
Prima pagina di questa legge