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Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione.

 

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

 

Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.

 

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

 

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

 

 

 

Art. 703 (Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso)

 

Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.

 

Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti, in quanto compatibili.

 

L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies.

 

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma.

 

 

 

Art. 704 (Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio)

 

Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.

 

La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei ...

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