TESTO DEL MAXIEMENDAMENTO AL DECRETO LEGGE LIBERALIZZAZIONI N. 1/2012
- EMENDAMENTO APPROVATO AL SENATO IL 1 MARZO 2012
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1
Allarticolo 1:
al
comma 1, alinea, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti:
«, con modificazioni,»;
al
comma 3, al primo periodo, dopo la parola: «convertito» sono inserite le
seguenti: «, con
modificazioni,»;
al
comma 4, al primo periodo, le parole: «Le Regioni, le Provincie ed i
Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni» e, al secondo periodo, dopo la parola:
«convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
dopo
il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Allarticolo
3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: entro
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 settembre 2012.
4-ter. Allarticolo
31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 settembre 2012»;
al
comma 5, le parole: «Sono esclusi dallambito di applicazione del presente
articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di
linea» sono sostituite dalle seguenti: «Sono esclusi dallambito di
applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e
cose non di
linea».
Larticolo
2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Tribunale
delle imprese) 1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a)
allarticolo
1:
1)
la rubrica è sostituita dalla seguente: (Istituzione delle sezioni
specializzate in materia di impresa);
2)
al comma 1, le parole: proprietà industriale ed intellettuale sono sostituite
dalla seguente:
impresa;
3)
è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Sono altresì
istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le
corti dappello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti
nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle
dAosta/Vallé dAoste sono competenti le sezioni specializzate presso il
tribunale e la corte dappello di Torino. È altresì istituita la sezione
specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte dappello di
Brescia. Listituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di
dotazioni
organiche;
b)
allarticolo 2, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
1. I giudici che
compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di
specifiche
competenze;
c)
allarticolo 2, comma 2, le parole: proprietà industriale ed intellettuale
sono sostituite dalla seguente: impresa;
d)
larticolo 3 è sostituito dal seguente:
Art. 3. - (Competenza per
materia delle sezioni specializzate) 1. Le sezioni specializzate sono
competenti in materia
di:
a)
controversie di cui allarticolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, e successive modificazioni;
b)
controversie in materia di diritto
dautore;
c)
controversie di cui allarticolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287;
d)
controversie relative alla violazione della normativa antitrust
dellUnione europea.
2. Le sezioni specializzate
sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V,
capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al
regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell8 ottobre 2011, e di cui
al regolamento (CE) n.1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite
allestero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono
sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i
procedimenti:
a)
relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti
laccertamento, la costituzione, la modificazione o lestinzione di un rapporto
societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti
degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore
generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i
danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei
confronti della società che ha conferito lincarico e nei confronti dei terzi
danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482,
secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo
comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del
codice civile;
b)
relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro
negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti
inerenti;
c)
in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati
dallarticolo 2341-bis del codice
civile;
d)
aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle
società controllate contro le società che le
controllano;
e)
relativi a rapporti di cui allarticolo 2359, primo comma, numero 3),
allarticolo 2497-septies e allarticolo 2545-septies del codice
civile;
f)
relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di
rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente
comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento
temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la
giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate
sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di
connessione con quelli di cui ai commi 1 e
2;
e)
larticolo 4 è sostituito dal
seguente:
Art. 4. -
(Competenza territoriale delle sezioni) 1. Le controversie di cui
allarticolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della
competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le
disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel
territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede
nel capoluogo di regione individuato ai sensi dellarticolo 1. Alle sezioni
specializzate istituite presso i tribunali e le corti dappello non aventi sede
nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere
trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte
dappello.
2.
Allarticolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole:
alla corte dappello competente per territorio sono sostituite dalle seguenti:
al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione
specializzata di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003,
n. 168, e successive modificazioni.
3. Dopo il comma
1-bis dellarticolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è
inserito il seguente:
1-ter. Per i processi
di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27
giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di
cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma
1-bis.
4. Il
maggior gettito derivante dallapplicazione della disposizione di cui al comma 3
è versato allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad
euro 600.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri
derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa
presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto
dellarticolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state
istituite le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed
intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi
dellarticolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A
decorrere dallanno 2014 lintero ammontare del maggior gettito viene
riassegnato al predetto fondo. Il Ministro delleconomia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Al fine di
semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di
personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato, la
riassegnazione delle entrate prevista dallarticolo 37, commi 10 e 14, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, è effettuata al netto della quota di risorse
destinate alle predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
della giustizia e delleconomia e delle finanze. Le risorse da destinare alle
assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato di
previsione dellentrata e in quello dei Ministeri interessati. Il Ministro
delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio.
6. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo
il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto».
Larticolo
3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Acceso dei
giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata). 1. Nel
libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo larticolo 2463
è aggiunto il seguente:
Art.
2463-bis. (Società a responsabilità limitata semplificata) La società
a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o
atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni
di età alla data della costituzione.
Latto costitutivo deve
essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard
tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve
indicare:
1) il
cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di
ciascun socio;
2) la
denominazione sociale contenente lindicazione di società a responsabilità
limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le
eventuali sedi
secondarie;
3)
lammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore allimporto
di 10.000 euro previsto allarticolo 2463, secondo comma, numero 4),
sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento
deve farsi in denaro ed essere versato allorgano
amministrativo;
4)
i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dellarticolo
2463;
5)
luogo e data di
sottoscrizione;
6)
gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La denominazione di società a
reponsabilità limitata semplificata, lammontare del capitale sottoscritto e
versato, la sede della socielà e lufficio del registro delle imprese presso cui
questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della
società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la
rete telematica ad accesso pubblico.
È fatto divieto di cessione
delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e
leventuale atto è conseguentemente
nullo.
Salvo quanto previsto
dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata
semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.
2. Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene
tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri
di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
3. Latto costitutivo
e liscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di
segreteria e non sono dovuti onorari
notarili.
4. Il
Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva
applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai
e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale».
Larticolo
4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Norme a tutela
e promozione della concorrenza nelle amministrazioni pubbliche). 1. La
Presidenza del Consiglio dei ministri raccoglie le segnalazioni delle autorità
indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al
corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune
iniziative di coordinamento amministrativo dellazione dei Ministeri e normative
in attuazione degli articoli 41, 117, 120 e 127 della
Costituzione.
2. Le
attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente».
Larticolo 5 è sostituito
dal seguente:
«Art. 5. - (Tutela
amministrativa contro le clausole vessatorie). 1. Al codice del consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo larticolo
37 è inserito il
seguente:
Art. 37-bis. -
(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie). 1. LAutorità
garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria
rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro
unioni, dufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi,
dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra
professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni
generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si
applicano le disposizioni previste dallarticolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge
10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di
cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dallAutorità ai
sensi dellarticolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
lAutorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000
euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere,
lAutorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000
euro.
2. Il provvedimento che
accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante
pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale
dellAutorità, sul sito delloperatore che adotta la clausola ritenuta
vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione
allesigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese
delloperatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente
comma, lAutorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a
50.000 euro.
3. Le imprese
interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente lAutorità in merito
alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti
commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di
cui al comma 5. LAutorità si pronuncia sullinterpello entro il termine di
centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino
gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute
vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate
dallAutorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la
responsabilità dei professionisti nei confronti dei
consumatori.
4.
In. materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dellAutorità,
adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice
amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla
validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del
danno.
5. LAutorità, con
proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il
contraddittorio e laccesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di
riservatezza. Con lo stesso regolamento lAutorità disciplina le modalità di
consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello
nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso
lapposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonché la
procedura di interpello. Nellesercizio delle competenze di cui al presente
articolo, lAutorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei
settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di
commercio interessate o le loro
unioni.
6. Le
attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente».
Dopo larticolo 5 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis. -
(Finanziamento e risorse dellAutorità garante della concorrenza e del mercato).
1. Allarticolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma
7-bis sono inseriti i
seguenti:
7-ter.
Allonere derivante dal funzionamento dellAutorità garante della
concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari
allo 0,08 per mille del fatturato risultante dallultimo bilancio approvato
dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro,
fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dellarticolo 16 della presente
legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può
essere superiore a cento volte la misura minima.
7-quater. Ferme
restando, per lanno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa
lapplicazione dellarticolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, in sede di prima applicazione, per lanno 2013, il contributo di
cui al comma 7-ter è versato direttamente allAutorità con le modalità
determinate dallAutorità medesima con propria deliberazione, entro il 30
ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dallanno 2014, il contributo
è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente allAutorità con le
modalità determinate dallAutorità medesima con propria deliberazione. Eventuali
variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere
adottate dallAutorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo
dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato
precedentemente alladozione della delibera, ferma restando la soglia massima di
contribuzione di cui al comma 7-ter.
2. A far data dal 1º
gennaio
2013:
a)
allarticolo 10, comma 7, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, le parole da: nei limiti del fondo fino a: e dellartigianato
sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del contributo di cui al comma
7-ter;
b)
il comma 7-bis dellarticolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
è
abrogato;
c)
allarticolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la parola:
ovvero è sostituita dalla seguente:
e;
d)
allarticolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le
parole da: Gli importi da fino a: specifiche esigenze dellAutorità sono
soppresse.
3. In ragione delle
nuove competenze attribuite allAutorità garante della concorrenza e del mercato
in base agli articoli 1, 5, 25, 62 e 86 del presente decreto, la pianta organica
dellAutorità è incrementata di venti posti. Ai relativi oneri si provvede con
le risorse di cui al comma 7-ter dellarticolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
4. Nel caso in cui
disposizioni di legge o regolamentari dispongano lutilizzazione presso
lAutorità garante della concorrenza e del mercato di un contingente di
personale in posizione di comando o di distacco, le amministrazioni di
appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o di distacco
entro quindici giorni dalla richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi
ordinamenti.
Art. 5-ter. - (Rating di
legalità delle imprese). 1. Al fine di promuovere lintroduzione di
princìpi etici nei comportamenti aziendali, allAutorità garante della
concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le
modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in
rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i
Ministeri della giustizia e dellinterno, alla elaborazione di un rating
di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale; del rating
attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici
da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito
bancario».
Larticolo 6 è sostituito
dal seguente:
«Art. 6. - (Norme per
rendere efficace lazione di classe). 1. Allarticolo 140-bis del
codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: di cui al comma 2 sono inserite le seguenti:
nonché gli interessi collettivi;
b)
al comma 2, alinea, sono premesse le seguenti parole: Lazione di classe ha per
oggetto laccertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del
danno e alle restituzioni in favore degli utenti
consumatori.;
c)
al comma 2, lettera a), la parola: identica è sostituita dalla
seguente:
omogenea;
d)
al comma 2, lettera b), la parola: identici è sostituita dalla
seguente: omogenei e dopo la parola: prodotto sono inserite le seguenti: o
servizio;
e)
al comma 2, lettera c), la parola: identici è sostituita dalla
seguente:
omogenei;
f)
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di difensore sono inserite le
seguenti: anche tramite posta elettronica certificata e
fax;
g)
al comma 6, secondo periodo, le parole: lidentità dei diritti individuali
sono sostituite dalle seguenti: lomogeneità dei diritti
individuali;
h)
al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: In questo ultimo
caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni,
per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale
dellaccordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo
esecutivo. Scaduto il termine senza che laccordo sia stato raggiunto, il
giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai
singoli aderenti».
Allarticolo 7:
il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Allarticolo 18, comma 1,
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la
lettera d) è inserita la
seguente:
d-bis)
microimprese: entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma
giuridica, esercitano unattività economica, anche a titolo individuale o
familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi
dellarticolo 2, paragrafo 3, dellallegato alla raccomandazione
n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003»;
al
comma 2, dopo le parole: «19, comma 1,» sono inserite le seguenti:
«del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,».
Allarticolo 8, al comma
2, sono premesse le seguenti parole: «Al fine di tutelare i diritti dei
consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la
qualità, luniversalità e leconomicità delle relative
prestazioni,».
Larticolo
9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Disposizioni
sulle professioni regolamentate). 1. Sono abrogate le tariffe delle
professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando
labrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a
parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine
di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto
deve salvaguardare lequilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali
professionali.
3. Le
tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano
ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla
data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e,
comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto.
4. Il
compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste
dallordinamento, al momento del conferimento dellincarico professionale. Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità
dellincarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili
dal momento del conferimento fino alla conclusione dellincarico e deve altresì
indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nellesercizio
dellattività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente
resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata
allimportanza dellopera e va pattuita indicando per le singole prestazioni
tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante
è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei
mesi di tirocinio.
5.
Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso
del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma
1.
6. La durata del
tirocinio previsto per laccesso alle professioni regolamentate non può essere
superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto,
in presenza di unapposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali
degli ordini e il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, in
concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo
livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono
essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio
presso pubbliche amministrazioni, allesito del corso di laurea. Le disposizioni
del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali
resta confermata la normativa
vigente.
7.
Allarticolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
allalinea, nel primo periodo, dopo la parola: regolamentate sono inserite le
seguenti: secondo i princìpi della riduzione e dellaccorpamento, su base
volontaria, fra professioni che svolgono attività similari;
b)
alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono
soppressi;
c)
la lettera d) è abrogata.
8. Dallattuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
Dopo larticolo 9 è
inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Società
tra professionisti). - 1. Allarticolo 10 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le società cooperative di
professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre;
b)
al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In
ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale
sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due
terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione
costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dellordine o
collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla
cancellazione della stessa dallalbo, salvo che la società non abbia provveduto
a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di
sei
mesi;
c)
al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
c-bis) la stipula di
polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla
responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci
professionisti nellesercizio dellattività
professionale;
d)
al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il socio professionista
può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a
lui affidate;
e)
al comma 9, le parole: salvi i diversi modelli societari ed associativi sono
sostituite dalle seguenti: salve le associazioni professionali, nonché i
diversi modelli societari».
Allarticolo 10 il comma 1
è sostituito dal seguente:
«1. Allarticolo 39, comma 7,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: Tale disposizione si applica anche ai confidi costituiti
tra liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni».
Larticolo 11 è sostituito
dal seguente:
«Art. 11. - (Potenziamento
del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle
farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre
disposizioni in materia sanitaria). 1. Al fine di favorire laccesso alla
titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i
requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per lapertura di nuove sedi
farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio
del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
allarticolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai
seguenti:
Il numero delle
autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300
abitanti.
La popolazione eccedente,
rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente lapertura di una
ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro
stesso;
b)
dopo larticolo 1 è inserito il
seguente:
Art. 1-bis.
1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di
cui allarticolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le
nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita
lazienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una
farmacia:
a)
nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale,
nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità
di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già
aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b)
nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita
superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una
distanza inferiore a 1.500 metri;
c)
larticolo 2 è sostituito dal
seguente:
Art. 2 - 1. Ogni
comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto
dallarticolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio
farmaceutico, il comune, sentiti lazienda sanitaria e lOrdine provinciale dei
farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare
le nuove farmacie, al fine di assicurare unequa distribuzione sul territorio,
tenendo altresì conto dellesigenza di garantire laccessibilità del servizio
farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie
spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di
ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune,
pubblicate dallIstituto nazionale di statistica.
2. Ciascun comune,
sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei
parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili
nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la conclusione del concorso straordinario e lassegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a
quanto previsto dallarticolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle
sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non
può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro
sessanta giorni dallinvio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli
titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per
quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura
concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle
prove. Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di
uno Stato membro dellUnione europea, iscritti allalbo professionale: a)
non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino;
b) titolari di farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia
soprannumeraria; d) titolari di esercizio di cui allarticolo 5, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non possono partecipare al concorso
straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di
farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e
c).
4. Ai fini
dellassegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a concorso, ciascuna
regione e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, una
commissione esaminatrice regionale o provinciale per le province autonome di
Trento e di Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del
presente articolo.
5. Ciascun
candidato può partecipare al concorso per lassegnazione di farmacia in non più
di due regioni o province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di età
alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal
bando. Ai fini della valutazione dellesercizio professionale nel concorso
straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3,
in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 marzo 1994, n. 298: a) lattività svolta dal farmacista
titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia
soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui allarticolo 5,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi
comprese le maggiorazioni; b) lattività svolta da farmacisti
collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui
allarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
equiparata, ivi comprese le
maggiorazioni.
6. In
ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la
commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli in possesso
dei candidati, determina una graduatoria unica. A parità di punteggio, prevale
il candidato più giovane. Le regioni o le province autonome di Trento e di
Bolzano, approvata la graduatoria, convocano i vincitori del concorso i quali
entro quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la sede, pena la
decadenza della stessa. Tale graduatoria, valida per due anni dalla data della
sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per
la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito
delle scelte effettuate dai vincitori di
concorso.
7. Ai
concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, di età non
superiore ai 40 anni, in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per
la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini
della preferenza a parità di punteggio, si considera la media delletà dei
candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che
concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della
farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da
parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni,
fatta salva la premorienza o sopravvenuta
incapacità.
8. I turni
e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente
normativa non impediscono lapertura della farmacia in orari diversi da quelli
obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di
farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata
informazione alla
clientela.
9. Qualora
il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di
Trento e di Bolzano lindividuazione delle nuove sedi disponibili entro il
termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio
atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui
le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel
senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a
concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri
esercita i poteri sostitutivi di cui allarticolo 120 della Costituzione con la
nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione
dellamministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai
sensi del presente
articolo.
10. Fino al
2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono
offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non
possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno
esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di
rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del comune, la sede
farmaceutica è dichiarata
vacante.
11. Al comma
9 dellarticolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive
modificazioni, le parole: due anni dallacquisto medesimo sono sostituite
dalle seguenti: sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di
successione.
12. Il
medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica
competenza professionale, ad informare il paziente delleventuale presenza in
commercio di medicinali aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché
forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio
unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal
medico lindicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver
informato il cliente e salvo diversa richiesta di questultimo, è tenuto a
fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati
nel primo periodo del presente comma abbia prezzo più basso ovvero, in caso di
esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del
medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso.
Allarticolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
secondo periodo, dopo le parole: è possibile sono inserite le seguenti: solo
su espressa richiesta dellassistito e. Al fine di razionalizzare il sistema
distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonché al fine di
rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, lAIFA, con
propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare
adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona
le attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale
per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle
patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione
tiene conto delle diverse tipologie di
confezione.
13. Al
comma 1 dellarticolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
parole: che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a
12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai
piani sanitari regionali, sono
soppresse.
14. Il
comma 1 dellarticolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è
sostituito dal seguente:
1. La vendita al dettaglio
dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e
negli esercizi commerciali di cui allarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista
come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa per i
medicinali richiamati dallarticolo 45 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni.
15.
Gli esercizi commerciali di cui allarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla
base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto
dallarticolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad
allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione
di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea
ufficiale italiana o nella farmacopea europea.
16. In sede di rinnovo
dellaccordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, ai sensi dellarticolo 4, comma 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, è stabilita, in
relazione al fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale,
nonché ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del decreto
legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione minima di personale di cui
la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il
Servizio sanitario
nazionale.
17. La
direzione della farmacia privata, ai sensi dellarticolo 7 della legge 8
novembre 1991, n. 362, e dellarticolo 11 della legge 2 aprile 1968,
n. 475, può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età
pensionabile da parte del farmacista iscritto allalbo professionale».
Allarticolo 12:
al
comma 1, le parole: «pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16
dicembre 2011, n. 292» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato
nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 292
del 16 dicembre
2011»;
al
comma 2, le parole: «6 febbraio 1913» sono sostituite dalle seguenti:
«16 febbraio
1913»;
al
comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tale concorso deve
concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione
del bando», dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Tale concorso
deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di
pubblicazione del bando» e, allultimo periodo, le parole: «Per gli anni
successivi, è comunque bandito un concorso» sono sostituite dalle seguenti:
«A decorrere dallanno 2015, è comunque bandito un concorso annuale, da
concludere con la nomina dei notai entro lanno successivo alla data di
pubblicazione del relativo
bando,»;
al
comma 7, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «stesso
presidente,» sono inserite le seguenti: «liniziativa spetta».
Allarticolo 13, al comma
1, le parole: «articolo 7 del decreto legislativo 1º giugno 2011,
n. 93,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 22 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive
modificazioni».
Larticolo
14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Misure per
ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese). 1.
Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a
seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui
allarticolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di
modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello
sviluppo economico ai sensi dellarticolo 18, comma 2, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1º giugno
2011, n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, per lofferta alle imprese
industriali, di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di
rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a
consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dallestero,
secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso
decreto, nonché alle imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei
programmi di rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi
imprevedibili.
2. I servizi di cui al
comma 1 sono offerti dalle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime
regolato, in base a modalità definite dallAutorità per lenergia elettrica e il
gas, tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma
1.
3. Le eventuali
ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai
sensi del comma 1 sono assegnate secondo le modalità di cui allarticolo 12,
comma 7, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1º giugno 2011,
n. 93.
4. Il
volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico
che si rende disponibile al seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1 è
ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per lavvio transitorio dei servizi di
cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello
sviluppo economico.
5.
Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la riduzione
dei costi di approvvigionamento di gas naturale, il Ministero dello sviluppo
eoonomico e lAutorità per lenergia elettrica e il gas, anche attraverso
limpresa maggiore di trasporto, monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti
esteri di importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale
utilizzo e la allocazione coordinata delle capacità lungo tali gasdotti e ai
loro punti di interconnessione, in coordinamento con le competenti autorità
dellUnione europea e dei Paesi terzi
interessati.
6.
Allattuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono
nellambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente».
Larticolo 15 è sostituito
dal seguente:
«Art. 15. - (Disposizioni
in materia di separazione proprietaria). 1. Al fine di introdurre la piena
terzietà dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e
di distribuzione dalle altre attività della relativa filiera svolte in
concorrenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, sentita lAutorità per lenergia elettrica e il gas, da emanare
entro il 31 maggio 2012, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le
modalità, cui si conforma la società SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il modello di separazione proprietaria di cui allarticolo 19 del
decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione della
direttiva 2009/73/CE.
2. Con il decreto di
cui al comma 1 è assicurata la piena terzietà della società SNAM S.p.a. nei
confronti della maggiore impresa di produzione e vendita di gas, nonché delle
imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di
energia elettrica.
3.
LAutorità per lenergia elettrica e il gas adegua la regolazione al nuovo
assetto societario, anche al fine di effettuare le notifiche per le
certificazioni di cui allarticolo 9 del decreto legislativo 1º giugno 2011,
n. 93».
Larticolo 16 è sostituito
dal seguente:
«Art. 16. - (Sviluppo di
risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche). 1. Al fine di
favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche
nazionali strategiche di idrocarburi nel rispetto del dettato dellarticolo 117
della Costituzione, dei princìpi di precauzione, di sicurezza per la salute dei
cittadini e di tutela della qualità ambientale e paesistica, di rispetto degli
equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori e più avanzati
standard internazionali di qualità e sicurezza e con limpiego delle
migliori tecnologie disponibili, garantendo maggiori entrate erariali per lo
Stato, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per
individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalità di
destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti
infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli
impianti produttivi e dei territori limitrofi nonché ogni altra disposizione
attuativa occorrente allattuazione del presente articolo.
2. Le attività di cui
allarticolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979,
n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica
di cui alla norma UNI 11366».
Larticolo 17 è sostituito
dal seguente:
«Art. 17. -
(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti). 1. I gestori
degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della
relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi
produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed
europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che
prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva
nellapprovvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50
per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte
eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo
punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare
le condizioni economiche e luso del marchio.
2. Al fine di
incrementare la concorrenzialità e lefficienza del mercato anche attraverso una
diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o
concessioni e i gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da
12 a 14 dellarticolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
sostituiti dai seguenti:
12. Fermo restando quanto
disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive
modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali
contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere
adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con
assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per laffidamento e
lapprovvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto
delle normative nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna
tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei
titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente
rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo
economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive
entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il termine
sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al precedente
periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo
economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle
suddette tipologie contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra potrà
essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva
relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari
della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni
economiche per la remunerazione degli investimenti e delluso del marchio.
12-bis. Nel rispetto
delle normative nazionale e europea e delle clausole contrattuali conformi alle
tipologie di cui al comma 12, sono consentite le aggregazioni di gestori di
impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacità
di acquisto allingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto
dei medesimi.
12-ter.
Nellambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi dellarticolo 17 della
legge 4 giugno 2010, n. 96, per lattuazione della direttiva 2009/119/CE
del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce lobbligo per gli Stati
membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi, sono altresì stabiliti i criteri per la costituzione di un
mercato allingrosso dei
carburanti.
13. In ogni
momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società
o cooperative, possono accordarsi per leffettuazione del riscatto degli
impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto
degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni
già pagati, dellavviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri
stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.
14. I nuovi
contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni
contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di
riferimento.
3. I comportamenti
posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di
ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni
contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano
abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 9 della
legge 18 giugno 1998, n.192.
4. Allarticolo 28 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 8 è sostituito dal
seguente:
8. Al fine di
incrementare la concorrenzialità, lefficienza del mercato e la qualità dei
servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre
consentito in tali
impianti:
a)
lesercizio dellattività di somministrazione di alimenti e bevande di cui
allarticolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991,
n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui allarticolo
64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di
cui allarticolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b)
lesercizio dellattività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani
e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dellimpianto e
lesercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle
prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla
presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una
superficie minima di 500
mq;
c)
la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa
relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che lente
proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di
sicurezza stradale;
b)
il comma 10 è sostituito dal
seguente:
10. Le attività di
cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche
se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della
licenza di esercizio dellimpianto di distribuzione di carburanti rilasciata
dallufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza
dellesercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle
predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono
essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si
svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di
esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di
subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi
con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo
gli schemi stabiliti dallAutorità di regolazione dei trasporti di cui
allarticolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214;
c)
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: I comuni non
rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente
agli impianti incompatibili;
d)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Ladeguamento di cui al
comma 5 è consentito a condizione che limpianto sia compatibile sulla base dei
criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti ladeguamento ha luogo
entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta
una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto allerogato
dellanno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per
ogni mese di ritardo nelladeguamento e, per gli impianti incompatibili,
costituisce causa di decadenza dellautorizzazione amministrativa di cui
allarticolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal
comune competente.
5.
Allarticolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: o che prevedano obbligatoriamente
la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano
per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri
economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dellobbligo.
6. Al metano per
autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di
carburante.
7. Agli
impianti di distribuzione del metano per autotrazione si applicano le
disposizioni dellarticolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, e successive modificazioni, e dellarticolo 83-bis, commi 17
e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
8. Il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce i princìpi
generali per lattuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli
impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dellautonomia delle regioni
e degli enti locali. I piani, tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale
carburante e dellesistenza di adeguate reti di gasdotti, devono prevedere la
semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi
impianti di distribuzione del metano e per ladeguamento di quelli
esistenti.
9. Al fine
di favorire e promuovere la produzione e luso di biometano come carburante per
autotrazione, come previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani
regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la
possibilità di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di
impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli
impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità del
biometano.
10. Il
Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nel rispetto degli standard di
sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dellUnione europea
nonché nel rispetto dellautonomia delle regioni e degli enti locali, individua
criteri e modalità per:
a)
lerogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano
e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano;
b)
lerogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL)
negli impianti di rifornimento multiprodotto.
11. LAutorità per
lenergia elettrica e il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello
sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta
misure affinché nei codici di rete e di distribuzione di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità per accelerare
i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso
autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli
stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti
siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i
superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.
12. Allarticolo 167
del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
2-bis. I
veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL,
elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono
circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per
cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non
superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di
circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma
2;
b)
dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
3-bis. I
veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL,
elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono
circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per
cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di
cui al comma
3;
c)
al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La medesima sanzione
si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da
un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso leccedenza di
massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le
tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento
per il veicolo rimorchiato.;
d)
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
10-bis. Per i veicoli
di cui al comma 2-bis leccedenza di massa ai fini dellapplicazione
delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per
cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico
indicata sulla carta di
circolazione.
13.
Allarticolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo
n. 285 del 1992 il comma 7-bis è abrogato.
14. Le pubbliche
amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o
controllati e i gestori di servizi di pubblica utilità, al momento della
sostituzione del rispettivo parco autoveicoli prevedono due lotti merceologici
specifici distinti per i veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL.
Dallattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica».
Allarticolo 19, al comma
4, le parole: «sentiti il Garante» sono sostituite dalle seguenti:
«sentito il
Garante».
Allarticolo 20,
al comma 1, le parole: «Al primo comma dellarticolo 28 del decreto-legge
n. 98 del 6 luglio 2011, n. 98» sono sostituite dalle
seguenti: «Allarticolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, al comma
1,».
Larticolo 21 è
sostituito dal seguente:
«Art. 21. - (Disposizioni
per accrescere la sicurezza, lefficienza e la concorrenza nel mercato
dellenergia elettrica). 1. In relazione al processo di integrazione del
mercato europeo ed ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con
particolare riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile non
programmabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita lAutorità per
lenergia elettrica e il gas, emana indirizzi e modifica per quanto di
competenza le disposizioni attuative di cui allarticolo 3, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i costi e
garantire sicurezza e qualità delle forniture di energia elettrica, anche
attraverso il ricorso a servizi di flessibilità, nel rispetto dei criteri e dei
princìpi di mercato.
2. Al comma 2
dellarticolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono premesse
le seguenti parole: Per la prima volta entro il 30 giugno 2012 e
successivamente e nel medesimo comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: In esito alla predetta analisi, lAutorità per lenergia elettrica e il
gas adotta con propria delibera, entro i successivi sessanta giorni, le misure
sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per
garantire la sicurezza del sistema, nonché definisce le modalità per la rapida
installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di
produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non
programmabile.
3. Con
i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui allarticolo 24, comma 5, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allo scopo di conferire maggiore
flessibilità e sicurezza al sistema elettrico, può essere rideterminata la data
per la prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature
utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28.
4.
A far data dallentrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate
le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105, recante
Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente
alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1.000
volt.
5. Dalla
medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa tecnica di
riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di
distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato
Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza della legge 1º marzo 1968,
n. 186.
6. Al
fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete
di interesse nazionale, su richiesta motivata dei concessionari lAutorità per
lenergia elettrica e il gas istruisce la domanda ricevuta circa
lindividuazione dei singoli asset regolati, definendo la relativa
remunerazione entro novanta giorni dal ricevimento della stessa richiesta».
Allarticolo 22, al comma
1, primo periodo, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti:
«, con
modificazioni,».
Larticolo
24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Accelerazione
delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari). 1. I
pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i
quali sia stata richiesta lautorizzazione di cui allarticolo 55 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono rilasciati
dalle amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. A tal fine, le osservazioni delle
amministrazioni previste dalle normative vigenti sono formulate allISPRA entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su
motivata richiesta dellamministrazione interessata, il termine di cui al primo
periodo può essere prorogato dallamministrazione procedente di ulteriori
sessanta giorni.
2. Qualora le
amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al
comma 1, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di
servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i
successivi novanta
giorni.
3. Al fine di
ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento
degli impianti nucleari e di garantire nel modo più efficace la radioprotezione
nei siti interessati, ferme restando le specifiche procedure previste per la
realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello
sviluppo economico e alle amministrazioni competenti, nellambito delle attività
richieste ai sensi dellarticolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e
dellarticolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria
lacquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dellottenimento
dellautorizzazione alla disattivazione. Entro trenta giorni, il Ministero dello
sviluppo economico, sentito lISPRA per le esigenze di sicurezza nucleare e di
radioprotezione, valuta le priorità proposte e convoca per esse la conferenza
dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere
la procedura di valutazione entro i successivi novanta
giorni.
4. Fatte salve
le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e
del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, lautorizzazione alla realizzazione
dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dellarticolo 55 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché le autorizzazioni di cui
allarticolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e allarticolo 148,
comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e
urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni
provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme
vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio
dellautorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che
comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di
richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio
ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni si pronunciano
entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo
economico, fatta salva lesecuzione della valutazione dimpatto ambientale ove
prevista. In caso di mancata pronuncia nel termine indicato al periodo
precedente, si applica la procedura di cui al comma 2 con la convocazione della
conferenza di servizi. La regione competente può promuovere accordi tra il
proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente
comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I progetti di cui al presente
comma che insistono sul sito già interessato dallimpianto non necessitano di
variante agli strumenti urbanistici ove compatibili con gli strumenti
urbanistici stessi vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto; negli altri casi, il consiglio comunale
competente si pronuncia nella prima seduta successiva al rilascio
dellautorizzazione stessa, informandone il Ministero dello sviluppo
economico.
5. La
componente tariffaria di cui allarticolo 25, comma 3, del decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 31, è quella di cui allarticolo 1, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilità
correlate a detta componente tariffaria sono impiegate per il finanziamento
della realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito
Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attività
funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti
nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle
attività connesse e conseguenti, mentre per le altre attività sono impiegate a
titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo
per lutilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale,
secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dellAutorità per lenergia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa
elettrica a carico degli
utenti.
6. Il comma
104 dellarticolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dal
seguente:
104. I soggetti produttori e
detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa
nazionale e europea, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle
indicazioni dellUnione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio
al Deposito Nazionale di cui allarticolo 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi e le modalità tecniche
del conferimento sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dellambiente e della tutela del
territorio e del mare, anche avvalendosi dellorganismo per la sicurezza
nucleare di cui allarticolo 21, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214..
7.
Allarticolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010,
n. 31, e successive modificazioni, dopo le parole: Parco Tecnologico sono
inserite le seguenti: entro sette mesi dalla definizione dei medesimi
criteri».
Dopo larticolo 24 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis. -
(Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore dellAutorità per
lenergia elettrica e il gas). 1. Allarticolo 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 19 sono inseriti i
seguenti:
19-bis.
Allonere derivante dal funzionamento dellAutorità per lenergia elettrica e il
gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di
cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non superiore
alluno per mille dei ricavi dellultimo esercizio versato dai soggetti
esercenti i servizi stessi, ai sensi dellarticolo 2, comma 38, lettera
b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive
modificazioni, e dellarticolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
19-ter. In ragione
delle nuove competenze attribuite allAutorità per lenergia elettrica e il gas
ai sensi del comma 19, la pianta organica dellAutorità è incrementata di
quaranta posti.
Art. 24-ter. - (Gare per
le concessioni idroelettriche). 1. Al comma 2 dellarticolo 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, le parole:
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono sostituite dalle seguenti: il 30 aprile 2012».
Larticolo 25 è sostituito
dal seguente:
«Art. 25. - (Promozione
della concorrenza nei servizi pubblici locali). 1. Al decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
dopo larticolo 3 è inserito il
seguente:
Art. 3-bis. -
(Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi
pubblici locali). 1. A tutela della concorrenza e dellambiente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare lefficienza del servizio, entro il
termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali
ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio
provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di
dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri
di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a princìpi di
proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa
lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato
e già costituito ai sensi dellarticolo 30 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al
primo periodo del presente comma, è fatta salva lorganizzazione di servizi
pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista
in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline
di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già
avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non
inferiore a quelle indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine
indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dellunità giuridica ed economica,
esercita i poteri sostitutivi di cui allarticolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire
economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare lefficienza del
servizio.
2. In sede di affidamento del
servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, ladozione di strumenti di
tutela delloccupazione costituisce elemento di valutazione
dellofferta.
3. A decorrere
dal 2013, lapplicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza
pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali
dellambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità
degli stessi ai sensi dellarticolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consigliio dei ministri, nellambito
dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti
locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al
Ministero delleconomia e delle finanze gli enti che hanno provveduto
allapplicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di
mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si
prescinde dal predetto elemento di valutazione della
virtuosità.
4. Fatti salvi i
finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza
economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo
concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dellarticolo 119,
quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di
governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi
gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui
comunque lAutorità di regolazione competente abbia verificato lefficienza
gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti
dallAutorità stessa.
5. Le
società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità
interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto
dallarticolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni. Lente locale o lente di governo
locale dellambito o del bacino vigila sullosservanza da parte delle società di
cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità
interno.
6. Le società
affidatarie in house sono tenute allacquisto di beni e servizi secondo
le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei princìpi di cui al comma 3
dellarticolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché
delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali
e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze
anche degli amministratori;
b)
allarticolo
4:
1)
al comma 1, dopo le parole: libera prestazione dei servizi, sono inserite le
seguenti: dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e universale,;
2)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Per gli enti territoriali
con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2 è
adottata previo parere obbligatorio dellAutorità garante della concorrenza e
del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dellistruttoria
svolta dallente di governo locale dellambito o del bacino o in sua assenza
dallente locale, in merito allesistenza di ragioni idonee e sufficienti
allattribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta
eventuale di procedere allaffidamento simultaneo con gara di una pluralità di
servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito
internet, ove presente, e con ulteriori modalità
idonee;
3)
il comma 4 è sostituito dal
seguente:
4. Linvio
allAutorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere
obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera
quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi
ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque
adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei
servizi, entro trenta giorni dal parere dellAutorità garante della concorrenza
e del mercato. In assenza della delibera, lente locale non può procedere
allattribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente
articolo;
4)
al comma
11:
4.1)
dopo la lettera b) è inserita la
seguente:
b-bis)
prevede limpegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con
riferimento allintera durata programmata dellaffidamento, e prevede altresì,
tra gli elementi di valutazione dellofferta, la misura delle anzidette economie
e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed
al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento
relativi al
personale;;
4.2)
dopo la lettera g) è aggiunta la
seguente:
g-bis)
indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del
servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dellofferta, ladozione
di strumenti di tutela
delloccupazione;
5)
al comma 13, le parole: somma complessiva di 900.000 euro annui sono
sostituite dalle seguenti: somma complessiva di 200.000 euro annui;
6)
al comma 32:
6.1)
alla lettera a), in fine, le parole: alla data del 31 marzo 2012 sono
sostituite dalle seguenti: alla data del 31 dicembre 2012. In deroga,
laffidamento per la gestione può avvenire a favore di ununica società in
house risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in
affidamento diretto e gestioni in economia, tale da configurare un unico gestore
del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi
dellarticolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la
costituzione dellunica azienda in capo alla società in house devono
essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il
contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il
livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di
investimenti programmati ed effettuati e obbiettivi di performance
(reddittività, qualità, efficienza). La valutazione dellefficacia e
dellefficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel
contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dellAutorità
di regolazione di settore. La durata dellaffidamento in house
allazienda risultante dallintegrazione non può essere in ogni caso superiore a
tre anni a decorrere dal 1º gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera
non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino
territoriale che già prevedano procedure di affidamento ad evidenza
pubblica.;
6.2)
alla lettera b), in fine, le parole: alla data del 30 giugno 2012 sono
sostituite dalle seguenti: alla data del 31 marzo 2013;
7)
dopo il comma 32-bis è inserito il
seguente:
32-ter.
Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di non pregiudicare la
necessaria continuità nellerogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività
di gestione dei servizi pubblici locali assicurano lintegrale e regolare
prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in
particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli
standard minimi del servizio pubblico locale di cui allarticolo 2, comma
3, lettera e), del presente decreto alle condizioni di cui ai rispettivi
contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il rapporto, fino al
subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore,
fino allapertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso
aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel
presente
articolo;
8)
al comma 33-ter le parole: Ministro per i rapporti con le regioni e la
coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012 sono sostituite dalle
seguenti: Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, adottato
entro il 31 marzo 2012;
9)
al comma 34:
9.1)
sono soppresse le parole: il servizio di trasporto ferroviario regionale, di
cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
9.2)
dopo le parole: il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono inserite le seguenti: ,
ad eccezione di quanto previsto dal comma
33;
9.3)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Con riguardo al trasporto pubblico
regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi
sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o
sottoscritti in conformità allarticolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformità
allarticolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.;
10)
il comma 34-bis è abrogato;
11)
al comma 35 sono premessi i seguenti:
34-ter. Gli
affidamenti diretti in materia di trasporto pubblico locale su gomma, già
affidati ai sensi dellarticolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in
conformità allarticolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, cessano alla scadenza
prevista nel contratto di affidamento.
34-quater. Gli
affidamenti in essere a valere su infrastrutture ferroviarie interessate da
investimenti compresi in programmi cofinanziati con risorse dellUnione europea
cessano con la conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di
finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di esercizio.
2. Allarticolo 114
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
5-bis. A
decorrere dallanno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate
al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del
Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri dellinterno
e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal
fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri
bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.
LUnioncamere trasmette al Ministero delleconomia e delle finanze, entro il 30
giugno, lelenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi
dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti
locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli
oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per
consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione
societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sullosservanza del
presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono
escluse dallapplicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali
e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali
e
farmacie.;
b)
al comma 8, dopo le parole: seguenti atti sono inserite le seguenti: da
sottoporre allapprovazione del consiglio
comunale..
3. Al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
allarticolo 14, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Si
applicano i princìpi di garanzia previsti dallarticolo 4, comma 33, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b)
allarticolo 15, comma 10, la parola: gare è sostituita dalle seguenti: prime
gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale.
4. Per la gestione ed
erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai
sensi dellarticolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
nel rispetto della normativa europea e nazionale sullevidenza pubblica, le
seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può
comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la
raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e lavvio a
smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera
a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti
allinterno dellATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di
soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, allaffidatario del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti laccesso agli
impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle
potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento
indicate nel piano dambito.
5. Al comma 1
dellarticolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: svolto in
regime di privativa dai comuni sono sostituite dalle seguenti: svolto mediante
lattribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1
dellarticolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011,
n. 148.
6. I
concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di
specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di
bandire la gara per laffidamento del relativo servizio i dati concernenti le
caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore
contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e
gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i
bandi.
7. Fermo
restando quanto previsto dallarticolo 3 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni
dallapposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano
illecito per il quale il prefetto, su richiesta dellente locale, irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000».
Allarticolo 26, comma
1:
alla
lettera a), numero 1), dopo le parole: «la gestione dei propri
rifiuti di imballaggio» sono aggiunte le seguenti: «sullintero
territorio nazionale» e il numero 3) è
soppresso;
alla
lettera c), dopo le parole: «articolo 261» sono inserite le
seguenti: «, comma 1».
Larticolo 27 è sostituito
dal seguente:
«Art. 27. - (Promozione
della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base).
1. Allarticolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
apportate le seguenti
modifiche:
a)
il comma 7 è abrogato;
b)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
9. LAssociazione bancaria
italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società
Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti
di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a
livello nazionale definiscono, entro il 1º giugno 2012, e applicano entro i tre
mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle
commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate
mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare
trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere lefficienza economica
nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite
tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di
costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo
le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione delloperazione
da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il
numero e la frequenza delle transazioni. Dovrà in ogni caso essere garantita la
gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base
destinati allaccredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi
diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando
lonerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal
titolare;
c)
il comma 10 è sostituito dal
seguente:
10. Entro i sei
mesi successivi allapplicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero
delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sentite la Banca dItalia e lAutorità garante della concorrenza e
del mercato, valuta lefficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In
caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le
stesse sono fissate con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca dItalia e
lAutorità garante della concorrenza e del
mercato;
d)
dopo il comma 10 è inserito il
seguente:
10-bis.
Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dellefficacia
delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi
del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dellarticolo 34 della legge 12
novembre 2011,
n. 183;
e)
la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla
seguente:
c)
identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni
contenute nella sezione III della raccomandazione n. 2011/442/UE della
Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello dei costi coerente con le
finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla sezione IV
della predetta
raccomandazione.
2.
La delibera del CICR di cui al comma 4 dellarticolo 117-bis del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è adottata entro il termine del 31 maggio
2012 e la complessiva disciplina entra in vigore non oltre il 1º luglio
successivo.
3. I contratti di
apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con
lintroduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui allarticolo
117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai sensi
dellarticolo 118 del medesimo decreto
legislativo.
4. I
commi 1 e 3 dellarticolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, sono abrogati».
Dopo larticolo 27 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 27-bis. - (Nullità
di clausole nei contratti bancari). 1. Sono nulle tutte le clausole
comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte
della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro
mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in
assenza di affidamento ovvero oltre il limite del
fido.
Art. 27-ter. -
(Cancellazioni delle ipoteche perenti). 1. Allarticolo 40-bis del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ovvero in caso di
mancata rinnovazione delliscrizione entro il termine di cui allarticolo 2847
del codice civile;
b)
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La cancellazione dufficio
si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui allarticolo 2878 del
codice civile.
Art. 27-quater. - (Organi
delle fondazioni bancarie). 1. Allarticolo 4, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: prevedendo
modalità di designazione e di nomina sono inserite le seguenti: , ispirate a
criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei princìpi di
onorabilità e professionalità, e dopo la lettera g) è inserita la
seguente:
g-bis)
previsione, tra le ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera g),
dellassunzione o dellesercizio di cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti
della società bancaria conferitaria o di società del suo
gruppo.
Art.
27-quinquies. - (Termine per la surrogazione nei contratti di
finanziamento). 1. Il comma 7 dellarticolo 120-quater del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito
dal
seguente:
7.
La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di dieci
giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire
dal finanziatore originario lesatto importo del proprio debito residuo. Nel
caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni,
per cause dovute al finanziatore originario, questultimo è comunque tenuto a
risarcire il cliente in misura pari all1 per cento del valore del finanziamento
per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per
il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui
il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili».
Larticolo 28 è sostituito
dal seguente:
«Art. 28. - (Assicurazioni
connesse allerogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo). 1.
Fermo restando quanto previsto dallarticolo 183 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle
relative disposizioni e delibere dellISVAP di attuazione in materia di
interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e
gli intermediari finanziari se condizionano lerogazione del mutuo immobiliare o
del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita
sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti
gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e
agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere
sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad
accettare senza variare le condizioni offerte per lerogazione del mutuo
immobiliare o del credito al consumo.
2. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
lISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui al
comma 1.
3.
Allarticolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, dopo le parole: alla sottoscrizione di una polizza assicurativa
erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario sono aggiunte le
seguenti: ovvero allapertura di un conto corrente presso la medesima banca,
istituto o intermediario».
Allarticolo 29:
dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. LISVAP
definisce il criterio di cui allarticolo 1 e stabilisce annualmente il limite
alle compensazioni dovute»;
il
comma 2 è soppresso;
nella
rubrica, le parole: «e risarcimento in forma specifica» sono
soppresse.
Allarticolo 30:
al
comma 1, dopo le parole: «è tenuta a trasmettere allISVAP,» sono
inserite le seguenti: «pena lapplicazione di una sanzione amministrativa
definita
dallISVAP,»;
dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il mancato
invio della relazione di cui al comma 1 comporta lirrogazione da parte
dellISVAP di una sanzione da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000
euro».
Allarticolo 31:
al
comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «del presente decreto-legge,»
sono inserite le seguenti: «avvalendosi anche dellIstituto poligrafico e
zecca dello Stato (IPZS)» e dopo le parole: «loro sostituzione» le
parole: «o integrazione» sono
soppresse;
al
comma 2, primo periodo, dopo le parole: «7 settembre 2005, n. 209»
sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione dei periodi di sospensiva
dellassicurazione regolarmente contrattualizzati» e il terzo periodo è
sostituito dai seguenti: «Gli iscritti nellelenco hanno quindici giorni di
tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di quindici
giorni dalla comunicazione, lelenco di coloro che non hanno regolarizzato la
propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle
prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del
veicolo.»;
dopo
il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le compagnie
di assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dellavvenuta stipula del
contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la
relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi
altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o
contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3».
Allarticolo 32:
al
comma 1, nellultimo periodo, le parole da: «i costi sono a carico» fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «o ulteriori
dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, i costi di
installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono
a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa
rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, allatto della
stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione
che risultino rispettati i parametri stabiliti dal
contratto»;
dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Con
regolamento emanato dallISVAP, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in
particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in
occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al
comma 1, nonché le modalità per assicurare linteroperabilità dei meccanismi
elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dellassicurato
di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto
ad installare tale meccanismo.
1-ter. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, è definito uno standard
tecnologico comune hardware e software, per la raccolta, la
gestione e lutilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al
comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni
dalla sua emanazione»;
al
comma 2, lettera b), dopo le parole: «è effettuata» la parola:
«anche» è
soppressa;
al
comma 3, lettera a), capoverso 1, le parole: «, presentata secondo le
modalità indicate nellarticolo 145, deve essere corredata della denuncia
secondo il modulo di cui allarticolo 143 e recare lindicazione del codice
fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore
in cui le cose danneggiate sono disponibili per lispezione diretta ad accertare
lentità del danno» sono sostituite dalle seguenti: «deve recare
lindicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e
delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di due
giorni non festivi, per lispezione diretta ad accertare lentità del danno»
e il quarto periodo è
soppresso;
al
comma 3, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, le
parole: «qualora limpresa di assicurazione abbia provveduto alla
consultazione della banca dati sinistri di cui allarticolo 135 e» sono
sostituite dalle seguenti: «limpresa di assicurazione provvede alla
consultazione della banca dati sinistri di cui allarticolo 135 e
qualora»;
dopo
il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Allarticolo
135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
alla rubrica, dopo le parole: Banca dati sinistri sono aggiunte le seguenti:
e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati;
b)
al comma 1, le parole: è istituita sono sostituite dalle seguenti: sono
istituite e dopo le parole: ad essi relativi sono aggiunte le seguenti: e
due banche dati denominate anagrafe testimoni e anagrafe
danneggiati;
c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Le procedure di
organizzazione e di funzionamento, le modalità e le condizioni di accesso alle
banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni,
dellautorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di
assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle
banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei
sinistri, sono stabiliti dallISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero dellinterno, e, per i profili di tutela della
riservatezza, il Garante per la protezione dei dati
personali.
3-ter. Al
comma 2 dellarticolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano
suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar
luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
3-quater. Il danno
alla persona per lesioni di lieve entità di cui allarticolo 139 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di
riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata
lesistenza della
lesione.
3-quinquies.
Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive,
ciascuna compagnia di assicurazione deve praticare identiche offerte».
Allarticolo 33, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al primo comma
dellarticolo 642 del codice penale, le parole: da sei mesi a quattro anni
sono sostituite dalle seguenti: da uno a cinque anni».
Allarticolo 34, il comma
3 è sostituito dai seguenti:
«3. Il mancato adempimento
dellobbligo di cui al comma 1 comporta lirrogazione da parte dellISVAP a
carico della compagnia che ha conferito il mandato allagente, che risponde in
solido con questa, di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito
dallarticolo 324 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209.
3-bis. LISVAP
predispone entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto uno standard di modalità operative per
lapplicazione delle disposizioni di cui al comma
1.
3-ter. LISVAP
predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sullefficacia delle
disposizioni di cui al presente articolo, da pubblicare per via telematica sul
proprio sito internet».
Dopo larticolo 34 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 34-bis. -
(Disposizioni in materia di contratti di assicurazione dei veicoli). 1.
Allarticolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: La predetta variazione in diminuzione del premio si applica
automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura
preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita
alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della
disposizione di cui al presente comma comporta lapplicazione, da parte
dellISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000
euro.
Art. 34-ter. -
(Certificato di chiusa inchiesta nellassicurazione obbligatoria per i veicoli a
motore). 1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo
larticolo 150 è aggiunto il
seguente:
Art. 150-bis. -
(Certificato di chiusa inchiesta). 1. È fatto obbligo alla compagnia di
assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di
autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di
chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nei procedimenti
giudiziari nei quali si procede per il reato di cui allarticolo 642 del codice
penale, limitatamente allipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il
risarcimento del danno derivante da furto o incendio dellautoveicolo stesso è
effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta».
Allarticolo 35:
al
comma 1, lettera b), terzo periodo, le parole: «disposizioni di cui
al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di
cui ai periodi precedenti»;
dopo
il comma 3 è inserito il
seguente:
«3-bis.
Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto
disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre
bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito
attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in
pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla
rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni,
cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente,
le controversie in corso si intendono
rinunciate»;
al
comma 4, primo periodo, dopo le parole: «30 dicembre 2011,» sono inserite
le seguenti: «pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31
dicembre 2011,» e le parole: «convertito con» sono sostituite dalle
seguenti: «convertito, con modificazioni,
dalla»;
al
comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «convertito» sono inserite le
seguenti: «, con
modificazioni,»;
al
comma 9, al primo e al secondo periodo, le parole: «Entro il 29 febbraio
2012» e «entro il 16 aprile 2012» sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti: «Alla data del 29 febbraio 2012» e: «alla data del 16
aprile 2012», al terzo periodo, la parola: «Ministro» è sostituita
dalla seguente: «Ministero» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata
in vigore del presente
provvedimento»;
il
comma 10 è sostituito dal
seguente:
«10. I
tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8
provvedono ad adeguare la propria operatività alle disposizioni di cui
allarticolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme
amministrative di attuazione, il giorno successivo a quello del versamento della
residua quota delle disponibilità previsto al comma 9. Nelle more di tale
adeguamento i predetti tesorieri e cassieri continuano ad adottare i criteri
gestionali previsti dallarticolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279»;
al
comma 11 le parole: «le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui ai
commi 8 e 9 del presente articolo e, fino al completo riversamento delle risorse
sulle contabilità speciali di cui al comma 9, i tesorieri o cassieri degli
stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli
stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate
presso la tesoreria statale».
Larticolo 36 è sostituito
dal seguente:
«Art. 36. - (Regolazione
indipendente in materia di trasporti). 1. Allarticolo 37 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:
1. Nellambito
delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge
14 novembre 1995, n. 481, è istituita lAutorità di regolazione dei
trasporti, di seguito denominata Autorità, la quale opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dellAutorità è definita
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 30 aprile 2012. In
sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dellAutorità è
costituito entro il 31 maggio 2012. LAutorità è competente nel settore dei
trasporti e dellaccesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in
conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di
sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al
titolo V della parte seconda della Costituzione. LAutorità esercita le proprie
competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui
allarticolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
AllAutorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative
e di funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. LAutorità è
organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo
le procedure di cui allarticolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995,
n. 481. Ai componenti e ai funzionari dellAutorità si applica il regime
previsto dallarticolo 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio
nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici e ne risponde al
presidente.
1-ter. I
componenti dellAutorità sono scelti, nel rispetto dellequilibrio di genere,
tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata
professionalità e competenza nei settori in cui opera lAutorità. A pena di
decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna
attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di
soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi
natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel
settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per lintera durata
dellincarico. I componenti dellAutorità sono nominati per un periodo di sette
anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dellAutorità, si procede alla
sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti
dellAutorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.
2. LAutorità è competente
nel settore dei trasporti e dellaccesso alle relative infrastrutture ed in
particolare
provvede:
a)
a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, lefficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese
e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle
infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali,
fatte salve le competenze dellAgenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui allarticolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché
in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
b)
a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza
effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali
e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle
tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dellesigenza di assicurare
lequilibrio economico delle imprese regolate, lefficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i
consumatori;
c)
a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei
criteri fissati ai sensi della lettera
b);
d)
a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e
locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo
caratteristiche territoriali di domanda e
offerta;
e)
a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse
infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura
risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori
garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e
delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f)
a definire gli schemi dei bandi delle gare per lassegnazione dei servizi di
trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle
medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni
aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, lAutorità
verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano laccesso al mercato a concorrenti potenziali
e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento
della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore
di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, allimpresa
aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dallaggiudicazione definitiva, per lacquisizione del materiale rotabile
indispensabile per lo svolgimento del
servizio;
g)
con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove
concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price
cap, con determinazione dellindicatore di produttività X a cadenza
quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da
inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli
schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali
per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle
tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per
confronto;
h)
con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli
articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le
funzioni di Autorità di vigilanza istituita dallarticolo 71, comma 2, del
predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell11 marzo 2009,
concernente i diritti
aeroportuali;
i)
con particolare riferimento allaccesso allinfrastruttura ferroviaria, a
svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui allarticolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a
definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore
dellinfrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e
a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore
dellinfrastruttura;
l)
lAutorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata
ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse alleffettuazione dei controlli, ovvero nel
caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione
secondo le modalità e nei limiti di cui allarticolo 2 della legge 14 novembre
1995, n 481. Lammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è
destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei
consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti su proposta dellAutorità. Tali progetti possono
beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e
europee;
m)
con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la
corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della
qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i
criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto
di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, nellambito delle proprie
competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte
dellAutorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti
princìpi:
1)
lincremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle
analisi effettuate dalla Autorità per confronto nellambito di realtà europee
comparabili, a seguito di unistruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in
relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla
vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica
manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta
adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove
licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti
dallarticolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di
titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle
domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che
assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti
dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate
compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;
2)
consentire ai titolari di licenza dintesa con i comuni una maggiore libertà
nellorganizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero
proporzionato alle esigenze dellutenza, sia per sviluppare nuovi servizi
integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre
forme;
3)
consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità
di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori,
prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate
dal comune per percorsi
prestabiliti;
4)
migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad
ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento
alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla
conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per lefficientamento
organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a
livello regionale;
n)
con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m), lAutorità può
ricorrere al tribunale amministrativo regionale del
Lazio.;
b)
al comma 3, alinea, sono soppresse le parole: individuata ai sensi del medesimo
comma;
c)
al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonché gli enti strumentali che
hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle
infrastrutture e dei trasporti trasmettono allAutorità le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe,
sullaccesso alle infrastrutture, con facoltà da parte dellAutorità di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione
economica;
d)
al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole: individuata ai sensi del
comma
2;
e)
al comma 6:
1)
la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
a)
agli oneri derivanti dallistituzione dellAutorità e dal suo funzionamento per
lanno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica
economica;
2)
alla lettera b), lultimo periodo è soppresso;
3)
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b-bis)
ai sensi dellarticolo 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre
1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, lAutorità
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per
cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unità,
e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nellambito
del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per
lespletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità
e imparzialità. In fase di avvio il personale selezionato dallAutorità è
comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui
alla lettera b), il predetto personale è immesso nei ruoli dellAutorità
nella qualifica assunta in sede di
selezione;
f)
dopo il comma 6 sono aggiunti i
seguenti:
6-bis.
Nelle more dellentrata in operatività dellAutorità, determinata con propria
delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del
presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti
pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa
data lUfficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di cui allarticolo 4, comma 1, lettera
c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dellarticolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è soppresso. Conseguentemente, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della
dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non
generale soppressi. Sono, altresì, soppressi gli stanziamenti di bilancio
destinati alle relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme
le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
delleconomia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di
contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento
ai profili di finanza pubblica.
2. Alla legge 15
gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
allarticolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
3-bis. È
consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi
possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante
altre forme di organizzazione del
servizio;
b)
allarticolo 5-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
1-bis. Per
il servizio di taxi è consentito lesercizio dellattività anche al di fuori del
territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi
sottoscritti dai sindaci dei comuni
interessati;
c)
allarticolo 10, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
1. I titolari di
licenza per lesercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla
guida, nellambito orario del turno integrativo o nellorario del turno
assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti
dalla normativa
vigente.
3.
Allarticolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a)
al comma
2:
1)
alla lettera c), sono soppresse le parole: stradale ed;
2)
alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: secondo i
criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione,
alla quale è demandata la loro successiva
approvazione;
3)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f)
vigilanza sullattuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei
regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade
statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza
sulladozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari
ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade
medesime;
b)
al comma
3:
1)
alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
, nonché svolgere le attività di cui allarticolo 2, comma 1,
lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143;
2)
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
d-bis)
approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale
di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che
equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini
dellapplicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica
utilità».
Larticolo 37 è sostituito
dal seguente:
«Art. 37. - (Misure per il
trasporto ferroviario). 1. Lautorità di cui allarticolo 36 nel settore
del trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio
pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento. LAutorità, dopo un
congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di
liberalizzazione, analizza lefficienza dei diversi gradi di separazione tra
limpresa che gestisce linfrastruttura e limpresa ferroviaria, anche in
relazione alle esperienze degli altri Stati membri dellUnione europea e
allesigenza di tutelare lutenza pendolare del servizio ferroviario regionale.
In esito allanalisi, lAutorità predispone, entro e non oltre il 30 giugno
2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento.
2. Allarticolo 36,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato
dallarticolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
le parole: ed i contratti collettivi nazionali di settore sono soppresse e la
parola: applicati è sostituita dalla seguente: applicate;
b)
la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
b-bis)
regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla
contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a
livello nazionale».
Allarticolo 38, al comma
1, dopo le parole: «, secondo le modalità fissate dallAutorità di
regolazione dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «, sentita
lAgenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui allarticolo 36
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111».
Larticolo
39 è sostituito dal seguente:
«Art. 39. -
(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica
e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto dautore). 1.
Allarticolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,
dopo la lettera d) sono aggiunte le
seguenti:
d-bis)
gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto
secondo la vigente normativa;
d-ter)
gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il
valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle
successive anticipazioni al
distributore;
d-quater)
fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del
pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura
ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del
distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini
dellapplicazione delle vigenti disposizioni in
materia;
d-quinquies)
le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle
disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma
imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.
2. Al fine di favorire
la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti
interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e
consentendo maggiori economicità di gestione nonché leffettiva partecipazione e
controllo da parte dei titolari dei diritti, lattività di amministrazione e
intermediazione dei diritti connessi al diritto dautore di cui alla legge 22
aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera.
3. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e previo parere dellAutorità garante
della concorrenza e del mercato, sono individuati, nellinteresse dei titolari
aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo
del mercato degli intermediari di tali diritti connessi».
Allarticolo 40:
nella
rubrica, le parole: «della popolazione residente allestero e
lattribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «degli italiani residenti
allestero e di
attribuzione»;
al
comma 2, alinea, le parole: «convertito in legge del» sono sostituite
dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge»;
al
comma 2, lettera a), le parole: «n. 4» sono sostituite dalle
seguenti:
«n. 43,»;
al
comma 3, alinea, le parole: «convertito nella» sono sostituite dalle
seguenti: «convertito, con modificazioni,
dalla»;
al
comma 3, capoverso 6, le parole: «della popolazione italiana residente»
sono sostituite dalle seguenti: «degli italiani
residenti»;
al
comma 4, le parole da: «sono apportate» fino a: «semplificazione,»
sono sostituite dalle seguenti: «, con decreto del Ministro dellinterno, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sono apportate le necessarie modifiche per armonizzare il decreto del Ministro
dellinterno» e le parole da: «pubblicato» fino a: «S.O.,» sono
soppresse;
al
comma 5, dopo le parole: «nellINA, il» sono inserite le seguenti:
«Ministero dellinterno ».
Nel capo VII del titolo I,
dopo larticolo 40 è aggiunto il seguente:
«Art. 40-bis. - (Misure
per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi). 1. Allarticolo
5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è
abrogato».
Larticolo 41 è sostituito
dal seguente:
«Art. 41. - (Emissioni di
obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto
project bond) 1. Al codice di cui al decreto legislativo 12 apri1e
2006, n. 163, larticolo 157 è sostituito dal
seguente:
Art. 157. -
(Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di
progetto) 1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo
servizio di pubblica utilità, le società di progetto di cui allarticolo 156
nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai
sensi dellarticolo 3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e
titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del
codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori
qualificati come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; detti obbligazioni e titoli di debito
sono nominativi e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano
investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai
sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413 e da
2414-bis a 2420 del codice civile.
2. I titoli e la relativa
documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare
distintamente un avvertimento circa lelevato profilo di rischio associato
alloperazione.
3. Le
obbligazioni e i titoli di debito, sino allavvio della gestione
dellinfrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantiti dal
sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità
definite con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
4. Le disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società titolari delle
autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle
concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, alle società titolari delle autorizzazioni alla
costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale dellenergia elettrica, nonché a quelle titolari delle
autorizzazioni di cui allarticolo 46 de1 decreto-legge 1º ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222. Per le finalità relative al presente comma, il decreto di cui al
comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
2. Allarticolo 158,
comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dopo le parole:
crediti dei finanziatori del concessionario sono inserite le seguenti: e dei
titolari di titoli emessi ai sensi dellarticolo 157, limitatamente alle
obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
3. Le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano anche alle società già costituite alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Allarticolo 42, al comma
1, capoverso 14, secondo periodo, le parole: «settimo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «sesto
periodo».
Allarticolo
43:
al
comma 1, secondo periodo, le parole: «con il Ministro» sono sostituite
dalle seguenti: «con i Ministri»;
al
comma 3, le parole: «dellEconomia» sono sostituite dalle seguenti:
«delleconomia e delle finanze», la parola: «prevede» è sostituita
dalle seguenti: «può prevedere» e la parola: «lucrativa» è
sostituita dalla seguente: «lucrativi».
Allarticolo 44, al comma
1, lettera d), capoverso «Art. 160-ter», comma 6, il primo
periodo è sostituito dal seguente: «Lattività di collaudo, posta in capo
alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dellopera al fine di
accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e
disposizioni cogenti e può proporre allamministrazione aggiudicatrice, a questi
soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero,
sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la
riduzione del canone di
disponibilità».
Allarticolo
45, al comma 1, lettera a), la parola: «servite» è sostituita
dalla seguente: «servita» e la parola: «infrastruttura» è
sostituita dalla seguente:
«infrastrutture».
Larticolo
48 è sostituito dal seguente:
«Art. 48. - (Norme in
materia di dragaggi) 1. Dopo larticolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, è inserito il
seguente;
Art. 5-bis. -
(Disposizioni in materia di dragaggio) 1. Nei siti oggetto di interventi
di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dellarticolo 252 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le operazioni di
dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del
progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali
operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di
dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi
compreso leventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta
o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dallautorità
portuale o, laddove non istituita, dallente competente ovvero dal
concessionario dellarea demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e al Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva
il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette
il relativo provvedimento al Ministero dellambiente e della tutela del
territorio e del mare per lapprovazione definitiva. Il decreto di approvazione
del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare deve
intervenire, previo parere della Commissione di cui allarticolo 8 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullassoggettabilità o meno del progetto
alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta
trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai
commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicità.
2. I materiali derivanti
dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di
bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione
granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:
a)
qualora presentino, allorigine ovvero a seguito di trattamenti aventi
esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei
processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi,
caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale
con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di
destinazione, e non presentino positività ai test eco-tossicologici, su
autorizzazione dellautorità competente per la bonifica, possono essere immessi
o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere
utilizzati per il ripascimento degli arenili, per formare terreni costieri
ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di
capping, nel rispetto delle modalità previste dal decreto di cui al comma
6. Restano salve le competenze della regione territorialmente interessata;
b)
qualora presentino, allorigine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente
lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad
esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli
inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti
nelle colonne A e B della Tabella 1 dellallegato 5 alla parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione duso e
qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo
e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dellambiente 5 febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale
n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere destinati a impiego a terra secondo le
modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Nel caso siano destinati a
impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare
possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nelleluato
superiore a quello fissato dalla tabella di cui allallegato 3 del citato
decreto del Ministro dellambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme
parere dellARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi
modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei
progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di
dragaggio costituisce altresì autorizzazione allimpiego dei materiali
fissandone lopera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le
percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali
naturali;
c)
qualora risultino non pericolosi allorigine o a seguito di trattamenti
finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi
dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali
solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento
allinterno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture
di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o
artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di
assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di
materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a
1,0 x 10 9 m/s, con le modalità previste dal decreto
di cui al comma
6.
d)
qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto
dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dellambiente e
della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale,
larea interessata viene restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole
della conferenza di servizi di cui allarticolo 242, comma 13, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 152.
3. Nel caso di opere il cui
progetto abbia concluso liter approvativo alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, tali requisiti sono certificati dalle
amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui, al termine delle
attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di
inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1 dellallegato 5
alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata
la procedura di bonifica dellarea derivante dallattività di colmata in
relazione alla destinazione duso. È fatta salva lapplicazione delle norme
vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in
sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori
limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano comunque la
tutela della salute e dellambiente. Laccettabilità delle concentrazioni
residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata
attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e
riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse,
il soddisfacimento dei Criteri metodologici per lapplicazione nellanalisi di
rischio sanitaria ai siti contaminati elaborati dallISPRA, dallIstituto
superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dellambiente. I
principali criteri di riferimento per la conduzione dellanalisi di rischio sono
riportati nellallegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la
verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati
dalla vigente normativa e per la valutazione dellaccettabilità delle
concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto
dellautorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura può essere
attuata con limpiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente alla
loro applicazione, lutilizzo delle aree medesime.
4. I materiali di cui al
comma 3 destinati ad essere refluiti allinterno di strutture di contenimento
nellambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere
accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui allarticolo 193,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti
alluopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali
in materia di trasporto marittimo e garantiscono lidoneità dellimpresa. Le
Autorità marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali
concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza
durante il trasporto dei materiali, nellambito delle attività di competenza
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
5. Lidoneità del
materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene
verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio
sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro
dellambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le
modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del
Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di
realizzazione, nellambito dellintervento di dragaggio, di strutture adibite a
deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché
dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il
termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di
quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti
circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della
laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale
nelleventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali
derivanti dallattività di
dragaggio.
6. Il Ministro
dellambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalità e le norme
tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine delleventuale loro
reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di
interesse nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato
articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
7. Fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione
disciplina il procedimento di adozione del Piano regolatore portuale, garantendo
la partecipazione delle province e dei comuni
interessati.
8. I materiali
provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di
interesse nazionale, ai sensi dellarticolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere immersi in mare
con autorizzazione dellautorità competente nel rispetto di quanto previsto
dallarticolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di
ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o
per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei
porti in attuazione del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale per
la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione
territorialmente competente ai sensi dellarticolo 21 della legge 31 luglio
2002, n. 179.
2. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da
11-bis a 11-sexies dellarticolo 5 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84».
Allarticolo 49:
al
comma 1, le parole da: «da adottarsi» fino alla fine del comma sono
soppresse;
dopo
il comma 1 sono aggiunti i
seguenti:
«1-bis.
Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate
sottoprodotti ai sensi dellarticolo 184-bis del decreto legislativo
n. 152 del 2006.
1-ter. Allarticolo
39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo
periodo è sostituito dal seguente: Dalla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui allarticolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, è abrogato larticolo
186.
1-quater.
Dallattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica».
Allarticolo 50, comma 1,
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a)
allarticolo
143:
1)
il comma 5 è sostituito dal
seguente:
5. Le
amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono
prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di
prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili
nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero
valorizzazione sia necessaria allequilibrio economico-finanziario della
concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni
immobili sono definite dallamministrazione aggiudicatrice unitamente alla
approvazione ai sensi dellarticolo 97 del progetto posto a base di gara, e
costituiscono uno dei presupposti che determinano lequilibrio
economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi
dellarticolo 153, le predette modalità di utilizzazione ovvero di
valorizzazione sono definite dallamministrazione aggiudicatrice nellambito
dello studio di
fattibilità;
2)
al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le offerte devono dare
conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel
progetto».
Allarticolo 52, al comma
1, lettera c), le parole da: «inferiore» fino alla fine della
lettera sono sostituite dalle seguenti: «a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione è inserita la seguente: almeno e, dopo le parole: superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione è inserita la seguente:
almeno».
Allarticolo
53:
il
comma 3 è soppresso;
dopo
il comma 5 è aggiunto il
seguente:
«5-bis.
Allarticolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Al fine della
ulteriore semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di opere
infrastrutturali, lente destinatario del finanziamento per le opere di cui al
precedente periodo è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse
a richiesta dellente erogante e non si applica larticolo 158, comma 3, del
decreto legislativo n. 267 del 2000».
Allarticolo 54, al comma
1, capoverso 1-bis, ultimo periodo, le parole: «del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «della presente
disposizione».
Allarticolo
55, sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. Per le
attività di cui al numero 80 dellAllegato I al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, i termini degli
adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5
ottobre 2006, n. 254, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 83 dell8 aprile 2006.
1-ter. Al fine di
svolgere le necessarie ed indifferibili attività di vigilanza e controllo delle
grandi dighe, nonché per le attività di controllo delle opere di derivazione a
valle e condotte forzate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
autorizzato ad effettuare la spesa di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013
per provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, allassunzione a tempo
indeterminato di 32 unità di personale. Agli oneri derivanti dallattuazione del
primo periodo si provvede mediante corrispondente parziale utilizzo della quota
delle entrate previste, per il medesimo anno, dallarticolo 2, comma 172, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, con corrispondente riduzione della spesa relativa al
funzionamento del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo il primo periodo del
suddetto comma 172, è inserito il seguente: Una quota degli introiti che
affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari
a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, resta acquisita al bilancio dello
Stato; il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
1-quater.
Fatto salvo il conseguimento dei risparmi previsti dallarticolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, per le esigenze connesse al traffico o a condizioni
meteorologiche sfavorevoli la società ANAS è autorizzata ad utilizzare personale
da adibire ai servizi di sicurezza e di polizia stradale di cui allarticolo 12,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in deroga al comma 28
del citato articolo 9, con corrispondente riduzione delle somme destinate
allacquisizione dei medesimi servizi attraverso procedure di
esternalizzazione».
Nel capo I del titolo II,
dopo larticolo 55 è aggiunto il seguente:
«Art. 55-bis. -
(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e
sociale) 1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree
sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza
strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali,
dellUnione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
allarticolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante
finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi
per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle
di cui allarticolo 90 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, delle convenzioni con lAgenzia nazionale per lattrazione degli
investimenti e lo sviluppo dimpresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio
1999, n. 1, e successive modificazioni.
2. Larticolo 8 della
legge 1º agosto 2002, n. 166, è abrogato».
Allarticolo 56, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Allarticolo
6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo lultimo periodo è
aggiunto il seguente: Nel caso di permuta con immobili da realizzare in aree di
particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi
anche immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in
regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta
mentre il restante 25 per cento dovrà interessare immobili dello Stato dismessi
e disponibili».
Allarticolo 57, comma
1:
alla
lettera a), capoverso 8), dopo le parole: «22 aprile 2008» sono
inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 24 giugno
2008,»;
la
lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
alla tabella A, parte III, il numero 127-duodevicies) è sostituito dal
seguente:
127-duodevicies)
locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi
di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che
hanno realizzato sugli stessi interventi di cui allarticolo 31, primo comma,
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008».
Allarticolo 59, comma
1:
alla
lettera a), dopo le parole: «non superiore ai 15 anni,» è inserita
la seguente:
«con»;
alla
lettera b), il capoverso 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Gli incrementi
di gettito di cui al comma 1, lettera b), registrati nei vari porti, per
poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo
conto anche dellandamento del gettito dellintero sistema portuale, secondo le
modalità di cui al comma 2-quater».
Dopo larticolo 59 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 59-bis. -
(Sostituzione dellarticolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163). 1. Larticolo 153 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal
seguente:
Art. 153. -
(Finanza di progetto). 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di
lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate
alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nellelenco
annuale di cui allarticolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dallamministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in
parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in
alternativa allaffidamento mediante concessione ai sensi dellarticolo 143,
affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità,
mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino lutilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei
soggetti proponenti.
2. Il bando di gara è
pubblicato con le modalità di cui allarticolo 66 ovvero di cui allarticolo
122, secondo limporto dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di
fattibilità predisposto dallamministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi
del comma 19.
3. Il bando,
oltre al contenuto previsto dallarticolo 144, specifica:
a)
che lamministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al
promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al
progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche eventualmente
intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio
delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la
concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente allaccettazione, da
parte di questultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b)
che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare
modifiche al progetto preliminare, lamministrazione ha facoltà di chiedere
progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria laccettazione delle
modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle
stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni
aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dellofferta
economicamente più vantaggiosa di cui allarticolo 83.
5. Oltre a quanto previsto
dallarticolo 83 per il caso delle concessioni, lesame delle proposte è esteso
agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al
valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di
convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto,
lesame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla
maggiore idoneità delliniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli
interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dellarea
interessata, alla tutela del paesaggio e dellambiente e alla sicurezza della
navigazione.
6. Il bando
indica i criteri, secondo lordine di importanza loro attribuita, in base ai
quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La
pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della
concessione demaniale
marittima.
7. Il disciplinare
di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare,
lubicazione e la descrizione dellintervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da
consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti
omogenei.
8. Alla procedura
sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento
per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi
restando i requisiti di cui allarticolo
38.
9. Le offerte devono
contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di
servizi costituite dallistituto di credito stesso ed iscritte nellelenco
generale degli intermediari finanziari, ai sensi dellarticolo 106 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai
sensi dellarticolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto;
il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di
asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari.
Il piano economico-finanziario comprende limporto delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere
dellingegno di cui allarticolo 2578 del codice civile. Tale importo non può
superare il 2,5 per cento del valore dellinvestimento, come desumibile dallo
studio di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla
nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i
principali effetti che il progetto può avere sullambiente e deve essere
integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e
successive modificazioni.
10.
Lamministrazione aggiudicatrice:
a)
prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel
bando;
b)
redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la
migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di
una sola
offerta;
c)
pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le
modalità indicate allarticolo 97, anche al fine del successivo rilascio della
concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del
promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini
dellapprovazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai
fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun
compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione
delle offerte indicate nel piano
finanziario;
d)
quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente
alla stipula della
concessione;
e)
qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di
richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria
laccettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del
contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con
esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della
accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del
diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale
marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto
in conformità al progetto preliminare approvato.
12. Nel caso in cui risulti
aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, questultimo
ha diritto al pagamento, a carico dellaggiudicatario, dellimporto delle spese
di cui al comma 9, terzo
periodo.
13. Le offerte sono
corredate dalla garanzia di cui allarticolo 75 e da unulteriore cauzione
fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dellinvestimento,
come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto
aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui allarticolo
113. Dalla data di inizio dellesercizio del servizio, da parte del
concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato
o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione
dellopera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo
di esercizio e con le modalità di cui allarticolo 113; la mancata presentazione
di tale cauzione costituisce grave inadempimento
contrattuale.
14. Si
applicano ove necessario le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.
15. Le
amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al
contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa
a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come
segue:
a)
pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta laggiudicazione al
promotore prescelto, ma lattribuzione allo stesso del diritto di essere
preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle
successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda
adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;
b)
provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10,
lettera
c);
c)
bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto
preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal
promotore, con il criterio della offerta economicamente più
vantaggiosa;
d)
ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose
rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a
questultimo;
e)
ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più
vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, questultimo può,
entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dellamministrazione
aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente,
aggiudicandosi il contratto. In questo caso lamministrazione aggiudicatrice
rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la
partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo
periodo;
f)
ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera
e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in
gara, questultimo è aggiudicatario del contratto e lamministrazione
aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dellaggiudicatario, le spese
sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente
comma, non si applicano il comma 10, lettere d) ed e), il comma 11
e il comma 12, ferma restando lapplicazione degli altri commi che
precedono.
16. In relazione a ciascun
lavoro inserito nellelenco annuale di cui al comma 1, per il quale le
amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro
sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso
dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro
mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dellofferta
di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui allarticolo 75, corredata
dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e
dellimpegno a prestare una cauzione nella misura dellimporto di cui al comma
9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere
a), b) e c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta
una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui allarticolo 66
ovvero di cui allarticolo 122, secondo limporto dei lavori, contenente i
criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le
eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e
le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di
detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte,
unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla
scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato
preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di
pubblico interesse procedendo poi in via alternativa
a:
a)
se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le
condizioni di cui allarticolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo
ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;
b)
se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del
progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi
dellarticolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla
gara il
promotore;
c)
se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del
progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15,
lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base di
gara e invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha
presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16,
lamministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui allarticolo 75.
Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b) e c), si
applica il comma 13.
18. il promotore che non
risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha
diritto al rimborso, con onere a carico dellaffidatario, delle spese sostenute
nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non
risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e
c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed
f).
19. Gli operatori
economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte
relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di
pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non
presenti nella programmazione triennale di cui allarticolo 128 ovvero negli
strumenti di programmazione approvati dallamministrazione aggiudicatrice sulla
base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una
bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei
soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate
alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze
da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e
valutare i principali effetti che il progetto può avere sullambiente e deve
essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09, e
successive modificazioni. Il piano economico-finanziario comprende limporto
delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche
dei diritti sulle opere dellingegno di cui allarticolo 2578 del codice civile.
La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione di cui allarticolo 75, e
dallimpegno a prestare una cauzione nella misura dellimporto di cui al comma
9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Lamministrazione
aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A
tal fine lamministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad
apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua
approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta
non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare,
eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui
allarticolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati
dallamministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è
posto in approvazione con le modalità indicate allarticolo 97; il proponente è
tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di
approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il
progetto preliminare approvato è posto a base di gara per laffidamento di una
concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di
promotore. Nel bando lamministrazione aggiudicatrice può chiedere ai
concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al
progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di
prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 8, e presentare unofferta contenente una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di
cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare;
si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta
aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione
dellaggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni
contrattuali alle medesime condizioni offerte dallaggiudicatario. Se il
promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al
pagamento, a carico dellaggiudicatario, dellimporto delle spese per la
predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore
esercita la prelazione, loriginario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a
carico del promotore, dellimporto delle spese per la predisposizione
dellofferta nei limiti di cui al comma
9.
20. La proposta di cui al
comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la
locazione finanziaria di cui allarticolo
160-bis.
21. Possono
presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso
dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,
nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di
servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i
settori ammessi di cui allarticolo 1, comma 1, lettera c-bis), del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nellambito degli scopi di utilità sociale
e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono
aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di
cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia
decisionale.
22.
Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 21, i soggetti che hanno
presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in
ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale
recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione.
In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
lesclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a
condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.
23. Ai sensi
dellarticolo 4 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate
alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente
articolo.
Art. 59-ter. -
(Semplificazione nella navigazione da diporto). 1. Al codice di cui al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel capo II del titolo III,
dopo larticolo 49 è aggiunto il
seguente:
Art. 49-bis. -
(Noleggio occasionale). 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e
il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero lutilizzatore a titolo
di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui allarticolo
3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della
predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale
dellunità.
2. Il comando e la condotta
dellimbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare,
dallutilizzatore a titolo di locazione finanziaria dellimbarcazione ovvero
attraverso lutilizzazione di altro personale, con il solo requisito del
possesso della patente nautica di cui allarticolo 39 del presente codice, in
deroga alle disposizioni recanti listituzione e la disciplina dei titoli
professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente
nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto.
Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si
intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui
allarticolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui allarticolo 72 del
citato decreto legislativo n. 276 del
2003.
3. Ferme restando le
previsioni di cui al presente titolo, leffettuazione del noleggio è subordinata
esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità
telematiche, allAgenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto
territorialmente competente, nonché allInps ed allInail, nel caso di impiego
di personale ai sensi dellultimo periodo del comma 2. Leffettuazione del
servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto
comporta lapplicazione della sanzione di cui allarticolo 55, comma 1, del
presente codice, mentre la mancata comunicazione allInps o allInail comporta
lapplicazione delle sanzioni di cui allarticolo 3, comma 3, del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73.
4.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro delleconomia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 3.
5. I proventi
derivanti dallattività di noleggio di cui al comma 1 sono assoggettati, a
richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro
annui, a unimposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative
addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o
deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative allattività di
noleggio. Limposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il
versamento a saldo dellimposta sul reddito delle persone fisiche. Lacconto
relativo allimposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere
conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione,
laccertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti limposta
sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per
le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle
entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di
dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dellimposta
sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dellattuazione del
presente comma. La mancata comunicazione allAgenzia delle entrate prevista dal
comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario
sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo
regime».
Allarticolo 60, al comma
1, le parole: «articoli 146 e 753» sono sostituite dalle seguenti:
«articoli 146 e 750», le parole: «articoli 163 e 762» con le
seguenti: «articoli 163 e 760» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «le navi da diporto si intendono destinate al consumo dentro o
fuori dal territorio doganale su semplice rilascio di una dichiarazione
rispettivamente di importazione definitiva o di esportazione definitiva da parte
dellarmatore».
Dopo larticolo 60 è
inserito il seguente:
«Art. 60-bis. - (Misure a
tutela della filiera della nautica da diporto). 1. Allarticolo 16 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 2 è sostituito dal
seguente:
2. Dal 1º maggio
di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale
nelle misure di seguito
indicate:
a)
euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b)
euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14
metri;
c)
euro 1. 740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17
metri;
d)
euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20
metri;
e)
euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24
metri;
f)
euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34
metri;
g)
euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44
metri;
h)
euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54
metri;
i)
euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64
metri;
l)
euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri;
b)
al comma 3, dopo le parole: con motore ausiliario sono aggiunte le seguenti:
il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non
sia inferiore a 0.5;
c)
al comma 4, le parole: , nonchè alle unità di cui al comma 2 che si trovino in
unarea di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio
sono
soppresse;
d)
al comma 5-bis, dopo le parole: dellatto sono aggiunte le seguenti: ,
ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria
risolti per inadempienza dellutilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica
da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il
primo anno dalla prima
immatricolazione;
e)
al comma 7, al primo periodo la parola: finanziaria è sostituita dalle
seguenti: anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel
territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti
non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità
da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi
stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il
loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle
unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio;
f)
il comma 8 è abrogato;
g)
al comma 9, le parole: da 2 a 8 sono sostituite dalle seguenti: da 2 a
7».
Dopo larticolo 61 è
inserito il seguente:
«Art. 61-bis. -
(Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale). 1. Sono
ripristinati i fondi di cui allarticolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2012/2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni
operative dellautotrasporto e allinserimento dei porti nella sperimentazione
della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nellambito del
progetto UIRNet del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
2. Allonere derivante
dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nellambito del programma Fondi di riserva e speciali della
missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero
delleconomia e delle finanze per lanno 2012, allo scopo parzialmente
utilizzando laccantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
3. Il
Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorenti variazioni di
bilancio.
4. La
società UIRNet SpA è soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione
della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita
nel decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che è estesa, oltre che
agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre
logistiche.
5. Il
Ministro delle infrastrutture e trasporti è autorizzato a firmare apposito atto
convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare lutilizzo dei fondi di cui al
comma 1 del presente articolo».
Allarticolo 62:
il
comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Per i
contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere
effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e
per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi
il termine decorre dallultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli
interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del
termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due
punti percentuali ed è inderogabile»;
al
comma 10, dopo le parole: «Consiglio Nazionale dellEconomia e del Lavoro»
sono inserite le seguenti: «o comunque rappresentative a livello
nazionale»;
dopo
il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi
dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi
dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalità applicative delle disposizioni del presente
articolo».
Allarticolo 63, al comma
1, le parole: «decreto interministeriale 22 novembre 2007» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008».
Larticolo 65 è sostituito
dal seguente:
«Art. 65. - (Impianti
fotovoltaici in ambito agricolo). 1. Agli impianti solari fotovoltaici con
moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito laccesso agli
incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si
applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità
del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a
terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo
abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, a condizione in ogni caso che limpianto entri in esercizio
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le
condizioni di cui ai commi 4 e 5 dellarticolo 10 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28. È fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6
dellarticolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a
condizione che limpianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. LAutorità
per lenergia elettrica e il gas assicura, nel rispetto dei princìpi della
normativa dellUnione europea, la priorità di connessione alla rete elettrica
per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di
potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda
agricola.
4. I commi 4
e 5 dellarticolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma
2.
5. Il comma
4-bis dellarticolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, introdotto dallarticolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009,
n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di
impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole
dagli strumenti urbanistici comunali».
Allarticolo 66:
al
comma 1, primo periodo, le parole: «dintesa con il Ministero» sono
sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro» e dopo le
parole: «nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da» sono
inserite le seguenti: «locare o»;
al
comma 3, dopo le parole: «Nelle procedure di alienazione» sono inserite
le seguenti: «e
locazione»;
dopo
il comma 4 sono inseriti i
seguenti:
«4-bis.
Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni
previste dallarticolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441,
come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dallarticolo
5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228.
4-ter. Il comma 3
dellarticolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal
seguente:
3. Ai soli fini delle
imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste
dallarticolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
dallarticolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si
applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle
medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo
non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani
che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o
di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in
questultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia
detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di
imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono
acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto»;
al
comma 6, dopo le parole: «lassenso alla vendita» sono inserite le
seguenti: «o alla cessione in affitto»;
al
comma 7, primo periodo, dopo le parole: «anche su richiesta dei soggetti
interessati possono vendere» sono inserite le seguenti: «o cedere in
locazione»;
al
comma 7, primo periodo, dopo le parole: «mandato irrevocabile a vendere»
sono aggiunte le seguenti: «e a cedere in locazione. In ogni caso, le
regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro
autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore
alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo
anno di
età»;
al
comma 8, dopo le parole: «Ai terreni alienati» sono inserite le
seguenti: «o
locati»;
al
comma 10, le parole: «e successive modificazioni è abrogato» sono
sostituite dalle seguenti: «e larticolo 4-quinquies del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati».
Allarticolo 67:
al
comma 1, capoverso «Art. 5», è inserita la seguente rubrica:
«(Convenzioni)»;
al
comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio
2004»;
è
aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«2-bis. Le
risorse prelevate dal Fondo di cui al comma 2 vengono versate allentrata del
bilancio dello Stato, capitolo 3585, e successivamente riassegnate con decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, allapposito capitolo di spesa da
istituire nellambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio».
Nel capo III del titolo
II, dopo larticolo 67 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 67-bis. -
(Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della
nave a stranieri o per demolizione). 1. Laccertamento previsto
dallarticolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio
dellautorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a
stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato
entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.
2. Le disposizioni di
cui allarticolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano
nel caso di demolizione dellimbarcazione con trasferimento della licenza di
pesca ad unaltra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore. In tal caso,
al momento del passaggio di proprietà, i privilegi di cui allarticolo 552 del
codice della navigazione sono trasferiti dallimbarcazione demolita
allimbarcazione sulla quale viene trasferita la licenza.
Art. 67-ter. -
(Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca). 1.
Allarticolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a)
dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
2-bis. Le
cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di pesca possono
svolgere gli adempimenti di cui allarticolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, per conto delle imprese
associate.
b)
al comma 3, le parole: commi 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: commi
1, 2 e 2-bis».
Larticolo 70 è sostituito
dal seguente:
«Art. 70. - (Aiuti de
minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree). 1. La
dotazione del Fondo istituito dallarticolo 10, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, è destinata anche
al finanziamento degli aiuti de minimis nel rispetto del regolamento (CE)
n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
allapplicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza
minore, e successive modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese, come
individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo 10, comma 1-bis,
già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014. A tali imprese
si applicano le tipologie di agevolazioni previste alle lettera da a) a
d) del comma 341 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni.
2. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delleconomia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le condizioni,
i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente
articolo nei limiti delle risorse disponibili».
Allarticolo 71:
dopo
il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Gli interventi
infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui allarticolo 17, comma
34-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nellambito dei contratti di
programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono
considerati, ai sensi di quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV,
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per
lapprovazione e lesecuzione degli stessi interventi, nonché dei Piani di
sviluppo aeroportuale, le società di gestione si avvalgono delle procedure
approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonché
delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto
applicabili»;
al
comma 5, dopo le parole: «allallegato» è inserita la seguente:
«A».
Larticolo 73 è sostituito
dal seguente:
«Art. 73. - (Autorità
nazionale di vigilanza). 1. Nelle more delloperatività dellAutorità di
regolazione dei trasporti di cui allarticolo 36, comma 1, del presente decreto,
le funzioni di Autorità di vigilanza sono svolte previo atto di indirizzo del
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti».
Allarticolo
76, al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti:
«e determinato lammontare dei diritti», dopo la parola: «verifica»
sono inserite le seguenti: «ed approva entro quaranta giorni» e dopo
la parola: «tariffario» sono inserite le seguenti: «e del livello dei
diritti
aeroportuali».
Allarticolo
85, al comma 1, lettera e), le parole: «dopo le parole comitato
etico», sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola:
comitato».
Allarticolo
87, ai commi 1, capoverso 4-bis, e 2, capoverso 3, le parole: «6
novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «9 novembre
2007».
Allarticolo 90,
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Allarticolo
4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: ai sensi
del precedente articolo 1 sono inserite le seguenti: o erogati dalle società
finanziarie ai sensi dellarticolo 17, comma 5,».
Allarticolo 91, al comma
1, capoverso «2-quater», dopo le parole: «dellarticolo
168-bis,» sono inserite le seguenti: «comma 1,».
Dopo larticolo 91, è
inserito il seguente:
«Art. 91-bis. - (Norme
sullesenzione dellimposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali).
1. Al comma 1, lettera i), dellarticolo 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: allo svolgimento sono inserite
le seguenti: con modalità non commerciali.
2. Qualora lunità
immobiliare abbia unutilizzazione mista, lesenzione di cui al comma 1 si
applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge lattività di natura
non commerciale, se identificabile attraverso lindividuazione degli immobili o
porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte
dellunità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale
permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dellarticolo 2
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o
attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal
1º gennaio 2013.
3.
Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a
partire dal 1º gennaio 2013, lesenzione si applica in proporzione
allutilizzazione non commerciale dellimmobile quale risulta da apposita
dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro delleconomia e delle finanze
da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988,
n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure
relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini
dellindividuazione del rapporto
proporzionale.
4. È
abrogato il comma 2-bis dellarticolo 7 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248».
Allarticolo 95:
al
comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 7,» è inserita la
seguente:
«alinea,»;
al
comma 1, lettera c), dopo le parole: «numero 3),», sono inserite
le seguenti: «capoverso comma 3-bis dellarticolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,»;
al
comma 1, lettera d), la parola: «abrogato» è sostituita dalla
seguente: «abrogato».
Allarticolo 96, al comma
1, lettera c), capoverso 5-quinquies, primo periodo, le parole:
«e quelli con sede» sono sostituite dalle seguenti: «e di quelli con
sede».
Allarticolo
97:
al
comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 8, le parole:
«decreto 26 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Ministero delleconomia e delle finanze 26 settembre» e le parole da: «le
attività di cui agli articoli 8 e 8-bis» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «le attività di cui al presente articolo e
allarticolo
8-bis»;
al
comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 13, le parole:
«comma 9a,» sono sostituite dalle seguenti: «comma
9»;
al
comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8-bis», al comma 6, le
parole: «articolo 8 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 8 del presente
decreto»;
al
comma 2, alinea, le parole: «come modificato dalla legge di conversione»
sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge»;
al
comma 3, le parole: «Allattuazione del presente articolo si provvede
senza» sono sostituite dalle seguenti: «Dallattuazione del presente
articolo non devono derivare».
Dopo larticolo 97 è
inserito il seguente:
«Art. 97-bis. -
(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni). 1. Al
fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti
territoriali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui
propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati
dallamministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo,
le dimensioni e lubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di
locazione».