CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
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| TITOLO II CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA |
Art. 18
(Partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario e
contributivo)
1. I Comuni partecipano all'attivita' di accertamento fiscale e
contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in
revisione del disposto dell'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra
l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia
di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati
contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la
determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:
a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono
tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano gia' provveduto, il
Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione
del Consiglio tributario e' adottato dal Consiglio Comunale entro il
termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione;
b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove
non abbiano gia' costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a
riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva
istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa
convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, e' adottata dai
rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di
180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari
deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del
territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente:
"L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le
dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi
residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della
emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38,
quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di
domicilio fiscale dei soggetti passivi.";
b) al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 44, le parole da "Il
comune" a "segnalare" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune di
domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso
partecipa, segnala", e il periodo: "A tal fine il comune puo'
prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle
dichiarazioni gia' trasmessegli in copia dall'ufficio stesso." e'
abrogato;
c) il quarto comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente:
"Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento
agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro sessanta
giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in
suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.";
d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 44;
e) l'articolo 45 e' abrogato.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per potenziare l'azione
di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei
principi di economicita', efficienza e collaborazione amministrativa,
la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo
e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per
cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a
titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili applicate sui
maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito
dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento
stesso.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa
con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalita'
tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni,
anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai
contribuenti in essi residenti, nonche' quelle della partecipazione
dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1.
Per le attivita' di supporto all'esercizio di detta funzione di
esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle
societa' e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli
affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire
ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo
provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori materie per le
quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo;
in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il
direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa
competenza, puo' prevedere anche una applicazione graduale in
relazione ai diversi tributi.";
c) e' abrogato il comma 2-ter.
6. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "33 per cento";.
7, Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
d'intesa con la Conferenza Unificata, adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento
e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito
all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonche' le relative
modalita' di attribuzione.
8. Resta fermo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, quanto alle modalita' tecniche di accesso dei comuni
alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai
comuni, nonche' alle modalita' di partecipazione degli stessi
all'accertamento fiscale e contributivo.
9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di
partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme
spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle quote delle
maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a
statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere
ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione
all'accertamento.
Art. 19
(Aggiornamento del catasto)
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e' attivata l'"Anagrafe
Immobiliare Integrata", costituita e gestita dall'Agenzia del
Territorio secondo quanto disposto dall'articolo 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Anagrafe Immobiliare Integrata
attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati
disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile,
individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
2. In fase di prima applicazione l'accesso all'Anagrafe Immobiliare
Integrata e' garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole
tecnico-giuridiche emanate con uno o piu' decreti del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della
attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le
modalita' di erogazione, gli effetti, nonche' la progressiva
implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto
decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della
predetta attestazione.
4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria
e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonche' dei dati di
superficie delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria,
e' garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad
esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il
Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di
interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.
5. Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla
registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma
partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un
sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, emanate con decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Le suddette regole
tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali
dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a
statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attivita'
connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del
Territorio, sulla base del principio di sussidiarieta'.
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia
del Territorio le funzioni in materia di:
a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed
aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie
catastali;
b) controllo della qualita' delle informazioni catastali e dei
processi di aggiornamento degli atti;
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e
dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera
b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia,
assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai
fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e
garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento
per il Modello unico digitale per l'edilizia;
e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al
comma 5, nonche' poteri di applicazione delle relative sanzioni
determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le
operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni.
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli
immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo
le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato
decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in
Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla
data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla
presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di
aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente
alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende
disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i
controlli di conformita' urbanistico-edilizia, attraverso il Portale
per i Comuni.
9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di
diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che
abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di
destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla
presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di
aggiornamento catastale.
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a
presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento
catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del
Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la
predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformita' al decreto
ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione di una
rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche
sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali
operazioni l'Agenzia del Territorio puo' stipulare apposite
convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie
professionali.
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a
presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento
catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del
Territorio procede agii accertamenti di competenza anche con la
collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del
Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi
rappresentativi delle categorie professionali.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla
base di nuove informazioni connesse a verifiche
tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul
terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio,
individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati
che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono
applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36,
del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti
reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine
previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del Territorio
procede all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma
10. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia
urbanistico-edilizia e l'applicabilita' delle relative sanzioni.
13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della
attivita' istruttorie connesse all'accertamento catastale, si
avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto
il seguente comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private
autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la
costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su
fabbricati gia' esistenti devono contenere, per le unita' immobiliari
urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione catastale, il
riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la
dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo
stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della
stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari
catastali e verifica la loro conformita' con le risultanze dei
registri immobiliari ".
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di
locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello
Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve
contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La
mancata o errata indicazione dei dati catastali e' considerata fatto
rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed e'
punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere
dal 1° luglio 2010.
Art. 20
(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni
all'uso del contante e dei titoli al portatore)
1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito
comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono adeguate all'importo di euro cinquemila.
2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di
rafforzarne l'efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 49, al comma 13, le parole: "30 giugno 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011";
b) all'articolo 58, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma:
"Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione
amministrativa pecuniaria non puo' comunque essere inferiore nel
minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma
1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione
minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro
le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per
cento.".
Art. 21
(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuate modalita' e termini, tali da limitare al massimo
l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di
importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle
comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o
non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Art. 22
(Aggiornamento dell'accertamento sintetico)
1. Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto
socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo
piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche
mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto
per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di
dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e
ottavo, sono sostituiti dai seguenti:
"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi
precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente
il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di
qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la
prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi
da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi
esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o,
comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
La determinazione sintetica puo' essere altresi' fondata sul
contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva
individuato mediante l'analisi di campioni significativi di
contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e
dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
con periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva per il
contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai
precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo
accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito
complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di
persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie
rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito
complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri
previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti
dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla
legge.".
Art. 23
(Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi")
1. Le imprese che cessano l'attivita' entro un anno dalla data di
inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle
posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle
entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare
una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di
evasione e frode fiscale e contributiva.
Art. 24
(Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica")
1. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate
e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica,
basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano
dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati
ad amministratori e soci, per piu' di un periodo d'imposta.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti
non soggetti agli studi di settore ne' a tutoraggio, l'Agenzia delle
entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di
intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a
livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di
riferimento.
Art. 25
(Contrasto di interessi)
1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA
operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di
rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici
disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i
quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le
modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
2007, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonche' le
modalita' di esecuzione degli adempimenti relativi alla
certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
Art. 26
(Adeguamento alle direttive OCSE
in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento)
1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di
documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai principi di
collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria,
all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo
il comma 2-bis, e' inserito il seguente: "2-ter In caso di rettifica
del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito
delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi
una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui
al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione
o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in
apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale
dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo
precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione
finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza
di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.".
2. Ai fini dell'immediata operativita' delle disposizioni di cui al
comma il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate deve
essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. La comunicazione
concernente periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data
di entrata in vigore del decreto-legge, deve essere comunque
effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Art. 27
(Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni
intracomunitarie
ai fini del contrasto delle frodi)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera e) e' inserita la
seguente: "e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni
intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, la volonta' di effettuare dette operazioni;
b) all'articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma
2, lettera e bis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione
della partita IVA, l'Ufficio puo' emettere provvedimento di diniego
dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II,
Capo H del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. "
"7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabilite le modalita' di diniego o revoca dell'autorizzazione
di cui al comma 7-bis.";
c) all'articolo 35, dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente:
"15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA
intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di inclusione delle
partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del
Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.".
Art. 28
(Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate
per contrastare la microevasione diffusa)
1. Al fine di contrastare l'inadempimento dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle Entrate
esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano
aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed
assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS,
risultano versati i contributi previdenziali e non risultano
effettuate le previste ritenute.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attivita' di controllo e di
accertamento realizzabili con modalita' automatizzate sono
incrementate e rese piu' efficaci attribuendone la effettuazione ad
apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su
tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui
all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Conseguentemente, all'articolo 4 ed all'articolo 10 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole "centro di
servizio" sono aggiunte le seguenti: "o altre articolazioni
dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del
territorio nazionale, individuate con il regolamento di
amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista a
legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri
aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia.".
Art. 29
(Concentrazione della riscossione nell'accertamento)
1. Le attivita' di riscossione relative agli atti indicati nella
seguente lettera a) notificati a partire dal 1° luglio 2011 e
relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007
e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed il
connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di
presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi
negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi' contenuta
nei successivi atti da notificare al contribuente , anche mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano
rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto
ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai
sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute
deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della
raccomandata;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi all'atto della
notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi
trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione
delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di
iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della
riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalita'
determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della
riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui
alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel
loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo'
essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima
dei termini previsti alle lettere a) e b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi
elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate fornisce,
anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi
utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui
alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di
pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le
facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano
la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli
atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta
dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui
alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura
indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione
spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente
comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla
cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati
nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si
intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione
del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere
concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della
riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera
a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di razionalizzare e velocizzare
tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di
efficienza di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con
uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle nonne
vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare,
progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente
comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a
seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e accertamento sia
ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini
degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e delle
altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole "con riguardo ali'imposta sul
valore aggiunto" sono inserite le seguenti: "ed alle ritenute operate
e non versate".
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai seguenti: "La
proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di
cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici indicati nel
secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione
ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo
legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 dei' decreto del
Presidente deila Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la
documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente
ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo
alle poste attive del patrimonio.";
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "La transazione
fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui
all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti
dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie.".
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente :
"2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di
concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle
entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a
formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.".
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque,
al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore
aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a
dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti
sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte
inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle
imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si
applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque,
al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei
tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata
ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi
per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se
l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro
duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.".
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, le parole: "In relazione agli importi iscritti a
ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente
articolo, le misure cautelari" sono sostituite dalle seguenti: "Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione,
al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al
provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di
contestazione, sono".
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni
successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le
sanzioni applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole "alla quale
il pubblico ufficiale appartiene" sono aggiunte le seguenti: "nonche'
il pagamento o il rimborso di tributi". Con riguardo alle valutazioni
di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle ipotesi di dolo.
Art. 30
(Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di riscossione
relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps,
anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante
la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice
fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento
del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti
tra quota capitale e sanzioni l'agente della riscossione competente
in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla
data di formazione dell'avviso. L'avviso, per i crediti accertati
dagli uffici, dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere
l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il
termine di 90 giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in
mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel
medesimo avviso procedera' ad esecuzione forzata. L'avviso deve
essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal
responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al
comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili
o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, e' consegnato
all'agente della riscossione che provvedera' al recupero nei termini
fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell'avviso stesso
al contribuente.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi
previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune
e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato, in deroga alle
disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, agli agenti della riscossione con le modalita' stabilite
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi
elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della
riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia
dell'azione di recupero.
7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore puo' proporre
ricorso amministrativo avverso l'atto di accertamento nei termini
previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura
dell'obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla
notifica dell'avviso di addebito. Il ricorso, presentato all'organo
amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovra'
obbligatoriamente essere trasmesso anche all'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale che provvedera' a consegnare l'avviso di addebito
all'agente della riscossione dopo la decisione di reiezione del
competente organo amministrativo, nei termini fissati al comma 5,
qualora entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non sia
data dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute. In
ogni caso il titolo dovra' essere consegnato all'agente non oltre i
termini previsti per l'avvio della procedura di espropriazione
forzata.
8. La comunicazione di accoglimento parziale del ricorso, che
comporta la rideterminazione degli importi addebitati con il titolo
di cui al comma 1, contiene l'indicazione delle somme dovute e
l'intimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso di
mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nel termine assegnato,
il titolo sara' consegnato all'agente della riscossione nei termini
fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovra' essere consegnato
all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio della procedura
di espropriazione forzata.
9. In caso di revisione in autotutela dell'atto di accertamento
l'avviso di addebito cessa di avere validita' e l'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale provvedera' a notificare al debitore un
nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per
l'eventuale somma ancora dovuta.
10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, e' abrogato.
11. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto
ricorso, in assenza di pagamento, l'agente della riscossione nei
successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al
comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento,
procede ad espropriazione forzata ai sensi dell'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Decorso un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento,
l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di
cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata in
ogni caso e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di
giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
entro il quale deve essere effettuato il pagamento.
12. Nei casi previsti dal comma 3 l'agente della riscossione
procedera' all'espropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla data
della consegna del titolo esecutivo da parte dell'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste
con l'avviso di cui ai commi 2 e 3 le sanzioni e le somme aggiuntive
dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino
alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano
l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle
spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente
articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si
intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a
qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
ad adempiere l'obbligo di pagamento.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad
essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
Art. 31
(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli
definitivi)
1. A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di
cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza
dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento
euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e
per i quali e' scaduto il termine di pagamento. In caso di
inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la
sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo indebitamente
compensato. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle
somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori
mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte,
con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Nell'ambito delle attivita' di controllo
dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e' assicurata
la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma
anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio
2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano
per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le
dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni contabili,
restituzioni e rimborsi d'imposte" della missione "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni
di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013.
Art. 32
(Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari
chiusi)
1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorita' di vigilanza, al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita dalla seguente:
"j) 'fondo comune di investimento': il patrimonio autonomo raccolto,
mediante una o piu' emissione di quote, tra una pluralita' di
investitori con la finalita' di investire lo stesso sulla base di una
predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di
pertinenza di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;";
b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: "nonche' da ogni altro
patrimonio gestito dalla medesima societa'", sono inserite le
seguenti: "; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo
comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio
patrimonio.";
c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole:
"all'esperienza professionale degli investitori;" sono inserite le
seguenti: "a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3,
ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3."
2. Il Ministro dell'Economia e delle finanze emana, ai sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le
disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le societa' di gestione del risparmio che hanno istituito fondi
comuni d'investimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati nell'articolo
1, comma 1, lettera j) del predetto decreto legislativo n. 58 del
1998, come modificata dal comma 1, lettera a), adottano le
conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 2.
4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la societa' di
gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento della media dei
valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti
nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009. L'imposta e' versata dalla
societa' di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento
entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari
importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda
entro il 31 marzo 2013.
5. Le societa' di gestione del risparmio che non intendono adottare
le delibere di adeguamento previste dal comma 3 deliberano, entro
trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2,
la liquidazione del fondo comune d'investimento in deroga ad ogni
diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal caso l'imposta
sostitutiva di cui al comma 4 e' dovuta con l'aliquota del 7 per
cento, secondo modalita' e termini ivi stabiliti.
6. Per l'accertamento delle modalita' di determinazione e versamento
dell'imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni
del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, e' abrogato.
8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell'articolo 82 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da
emanare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui
al comma 2, sono definite le modalita' di attuazione delle
disposizioni contenute nei commi 4 e 5.
Art. 33
(Stock options ed emolumenti variabili)
1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in
considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi
propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e
stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo
della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che
rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonche'
ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
nello stesso settore e' applicata una aliquota addizionale del 10 per
cento.
2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di
erogazione dei suddetti emolumenti e, per l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni e il contenzioso, e' disciplinata dalle
ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.
Art. 34
(Obbligo per i non residenti di indicazione del Codice Fiscale
per l'apertura di rapporti con operatori finanziari)
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), e' aggiunta la
seguente: "g-quinquies) atti o negozi delle societa' e degli enti di
cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i
clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti,
riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto
continuativo.";
b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole "in luogo del
quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero" sono
aggiunte le seguenti: ", salvo per gli atti o negozi di cui alla
lettera g-quinquies).".
Art. 35
(Razionalizzazione dell'accertamento
nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale)
1. Dopo l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del
29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente:
"Articolo 40-bis. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti
al consolidato nazionale
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', il controllo
delle dichiarazioni proprie presentate dalle societa' consolidate e
dalla consolidante nonche' le relative rettifiche, spettano
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui e'
stata presentata la dichiarazione.
2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto
che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto,
notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale
e' determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al
reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La
societa' consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari.
Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue
l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla
consolidante.
3. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in
diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui
al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino
a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve
presentare un'apposita istanza, all'ufficio competente a emettere
l'atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del
ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto e'
sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un
periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo
dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle
sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed alla
consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Le attivita' di controllo della dichiarazione dei redditi del
consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al
comma 2, sono attribuite all'ufficio dell'Agenzia delle entrate
competente nei confronti della societa' consolidante alla data in cui
e' stata presentata la dichiarazione.
5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, l'accertamento del reddito complessivo
globale puo' essere integrato o modificato in aumento, mediante la
notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di
cui ai precedenti commi.".
2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
e' inserito il seguente: "Art. 9-bis – Soggetti aderenti al
consoiidato nazionale
1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le
rettifiche previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, partecipano
sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche,
innanzi all'ufficio competente di cui al primo comma dell'articolo
40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola
di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'articolo 9
del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo
dei predetti soggetti.
2. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in
diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del
consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.
Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis, del presente decreto, alla comunicazione ivi prevista deve
essere allegata l'istanza prevista dal comma 3 dell'articolo 40-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovra' essere
effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all'accoglimento
dell'istanza da parte dell'ufficio competente, comunicato alla
consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza. L'istanza per lo scomputo delle perdite
di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere presentata
unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 5-bis
del presente decreto; l'ufficio competente emette l'atto di
definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile".
3. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i contenuti
e le modalita' di presentazione dell'istanza di cui al comma 3
dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 600, nonche' le conseguenti attivita' dell'ufficio
competente. Gli articoli 9, comma 2, secondo periodo, e 17 del
decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1°
gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla
predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
Art. 36
(Disposizioni antifrode)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi
regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonche' delle
informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi
nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo e delle difficolta' riscontrate nello scambio di
informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il
Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in
ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in
materia fiscale.
7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli
articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e
14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall'instaurare un
rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni
professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla
prestazione professionale gia' in essere di cui siano direttamente o
indirettamente parte societa' fiduciarie, trust, societa' anonime o
controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi
individuati dal decreto di cui al comma Ibis. Tali misure si
applicano anche nei confronti delle ulteriori entita' giuridiche
altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui
non e' possibile identificare il titolare effettivo e verificarne
l'identita'.
7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le
modalita' applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma
7-ter.";
b) all'articolo 41, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o
ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione
dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o
il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari
o superiore a 15.000 euro.";
e) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. Alla violazione della disposizione di cui all'articolo 28,
comma 9, di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di
importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento
dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo
dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.".
Art. 37
(Disposizioni antiriciclaggio)
1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in
paesi cosi' detti black list di cui al decreto del Ministro delle
Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre
2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e
integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il rilascio di tale autorizzazione e' subordinato alla previa
individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo,
mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi
titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di
societa' controllanti e per il tramite di societa' fiduciarie; alla
identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli
amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilita' previsti
dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche
in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano
la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di
parita' e reciprocita'.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere con
proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di cui al comma
1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di
attivita' svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine
di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale,
l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a paesi cosi' detti non
black list nonche' a specifici settori di attivita' e a particolari
tipologie di soggetti.
Art. 38
(Altre disposizioni in materia tributaria)
1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese
quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio
universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalita'
telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei
soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le
informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini
dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di
cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo
scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che
in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non
avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle
prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per
effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei
confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato
hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di
cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La
sanzione e' irrogata dall'INPS, avvalendosi dei poteri e delle
modalita' vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio
indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli accertamenti
agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1
risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. Le
medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si
accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate una
discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di
tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni
agevolate di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare le modalita' di notifica in materia
fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, lettera a), le parole "delle imposte" sono
soppresse;
2) al primo comma, lettera d), le parole "dalla dichiarazione annuale
ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio
imposte" sono sostituite dalle seguenti: "da apposita comunicazione
effettuata al competente ufficio", e dopo le parole "avviso di
ricevimento", sono inserite le seguenti: "ovvero in via telematica
con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate";
3) al secondo comma, le parole "non risultante dalla dichiarazione
annuale" sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole "non risultanti dalla dichiarazione
annuale" sono soppresse e le parole "della comunicazione prescritta
nel secondo comma dell'articolo 36" sono sostituite dalle seguenti:
"della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del
modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice
fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.";
b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante
dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono
consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della
riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di
procedura civile.".
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il
Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche'
gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri
provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo
esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta
elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per
la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti
e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali,
contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche'
per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni
ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresi'
l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per
gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti
gli atti per i quali la registrazione prevista per legge e'
sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle
parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi dell'articolo 2704,
primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole:
"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
6. Data la valenza del Codice Fiscale quale elemento identificativo
di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti
intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione
finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero
accesso, la possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili
in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice
fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i
rapporti tra Pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra
queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla
base del Codice Fiscale, per favorire la qualita' delle informazioni
presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa
attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione
finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' alle societa' interamente partecipate da enti pubblici o
con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo
1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonche' ai
concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati
che cooperano con le attivita' dell'Amministrazione fmanziaria, il
codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati
anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la
corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette
informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili,
previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalita' della
cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi
complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione
di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro,
sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza
applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in
cui e' effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al
quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai
suoi eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito
di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone
di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di
dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,
da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le
modalita' di versamento delle somme trattenute e le modalita' di
certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere
presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si
riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il
sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi
residui da versare. Le predette modalita' di trattenuta mensile
possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli
interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con
riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il
relativo ente percettore.
9. Al fine di accelerare la riscossione, sono adottate le seguenti
misure:
a) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la parola: "sospensione", sono inserite le
seguenti: "per un periodo massimo di centocinquanta giorni";
2) al comma 7, dopo le parole "primo grado"sono aggiunte le seguenti:
"e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del
provvedimento di sospensione".
b) all'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e'
aggiunto il seguente comma: "5-bis. Con il provvedimento che accoglie
l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di
trattazione nel termine di trenta giorni. La causa e' decisa nei
successivi centoventi giorni. Allo scadere del termine di
centocinquanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di
sospensione, il provvedimento perde efficacia."
10. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, dopo le parole "decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46", sono inserite le seguenti: "Ai fini e per gli
effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie del ramo di azienda
relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto
degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai
beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema informativo
del Ministero dell'economia e delle finanze.".
11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine,
le parole: "nonche' l'esercizio di attivita' previdenziali e
assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria".
Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati
da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.
12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente
al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non
versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del
1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato
italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un
suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri
previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad
accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica
limitatamente al periodo di tempo in cui l'attivita' lavorativa e'
svolta all' estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attivita'
lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in
altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle
attivita' estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui
svolgono la propria attivita' lavorativa.
Art. 39
(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei
confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)
1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro
autonomo, con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il
termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei
versamenti tributari, ivi previsto, e' prorogato al 15 dicembre 2010.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento
alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e
di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai
redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della
sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di
cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, e' prorogato al 15
dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
4. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al
comune de L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio
2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno
a causa della situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo.
Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate
dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010."
