SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
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| TITOLO III SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE |
Art. 40
(Fiscalita' di vantaggio per il Mezzogiorno)
1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione
della particolarita' della situazione economica del Sud, nelle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, nonche' nel rispetto della normativa dell'Unione
europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di
Giustizia dell'Unione europea, le predette Regioni con propria legge
possono, in relazione all'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni,
detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative
produttive.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa
con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di
cui al comma 1, e' stabilito il periodo d'imposta a decorrere dal
quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.
Art. 41
(Regime fiscale di attrazione europea)
1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea
diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attivita'
economiche, nonche' ai loro dipendenti e collaboratori, si puo'
applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la
normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell'Unione
Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l'Amministrazione
finanziaria secondo la procedura di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni
attuative del presente articolo.
Art. 42
(Reti di imprese)
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le condizioni per il riscontro della sussistenza dei
requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad
una delle reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter e
seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme, modalita' e
termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento
dell'appartenenza ad una rete di imprese sono stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese
riconosciute ai sensi del comma 1 competono vantaggi fiscali,
amministrativi e finanziari, nonche' la possibilita' di stipulare
convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 43
(Zone a burocrazia zero)
1. Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone a burocrazia
zero.
2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio
di sussidiarieta' e dell'art. 118 della Costituzione, in aree non
soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, le nuove iniziative produttive
avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto godono dei seguenti vantaggi:
a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti
conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed
oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di
natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un Commissario
di Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite
conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i
provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro
positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se
un provvedimento espresso non e' adottato entro tale termine. Per i
procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per
quelli di natura tributaria, le amministrazioni che li promuovono e
li istruiscono trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i'
documenti occorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti
conclusivi;
b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE
dell' 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana m 159 dell'11 luglio 2009, nonche' in quella
dell'Aquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13
maggio 2010, le risorse previste per tali zone franche urbane ai
sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la
concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive
avviate nelle zone a burocrazia zero;
c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e
sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di
governo assicurano assoluta priorita' alle iniziative da assumere
negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1.
Art. 44
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti
all'estero)
1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del
reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli
emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso
di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente
residenti all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca
o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o
universita' per almeno due anni continuativi e che dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari
successivi vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, acquisendo
conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione
del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal
primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore
diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due
periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale
in Italia.
Art. 45
(Abolizione obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati
verdi)
1. L'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e
l'art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
18 dicembre 2008 sono soppressi.
Art. 46
(Rifinanziamento del fondo infrastrutture)
1. I mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31
dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai
soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge e a fronte dei quali alla stessa data non sono stati
aggiudicati i contratti di appalto di lavori relativi agli interventi
finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o beneficiario.
A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i titolari dei mutui
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il
termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i dati relativi ai mutui assunti e
interamente non erogati. In caso di mancata o ritardata
comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente e' responsabile
per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito dell'attivazione
delle procedure di cui al presente articolo.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura
non regolamentare, sono individuati i mutui di cui al precedente
comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario, fermi
restando i piani di ammortamento in corso e le correlate
autorizzazioni di spesa. Con i medesimi decreti sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente articolo.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce,
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la
destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la prosecuzione
della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, con priorita' al
finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni
di euro.
Art. 47
(Concessioni autostradali)
1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole : "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "31 luglio 2010";
b) il comma 2. bis e' sostituito dal seguente: «2. bis. - La societa'
ANAS S.p.A. entro il 30 settembre 2010 pubblica il bando di gara per
l'affidamento della concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine ai
contenuti del bando di gara, ivi compreso il valore della
concessione, le relative modalita' di pagamento e la quota minima- di
proventi che il concessionario e' autorizzato ad accantonare nel
fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. Il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70
milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a
concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata
del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di
concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso
considerate le somme gia' erogate dallo Stato per la realizzazione
dell'infrastruttura. ".
2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "la societa' Autostrada del Brennero
S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "la societa' titolare della
concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero".
b) al primo periodo, dopo le parole: "il Brennero ed alla
realizzazione delle relative gallerie" sono aggiunte le parole:
"nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse
fino al nodo stazione di Verona"
c) al secondo periodo, le parole: «Tale accantonamento e' effettuato
in esenzione d'imposta» sono sostituite daile seguenti: «Tale
accantonamento nonche' il successivo utilizzo sono effettuati in
esenzione di imposta».
d) Al terzo periodo le parole: "dalla societa' Autostrada del
Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla societa' titolare della concessione di costruzione e
gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011" e le
parole "con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il
Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998"
sono sostituite dalle seguenti "con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012".
3. L'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009
n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da
parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani
economico -finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal
concedente dandone comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di
convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle
ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo 2, commi 82 e
seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286".
Art. 48
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)
1. 1. Dopo l'articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilita' dei
crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione
dei debiti).
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da
banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli
articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e
seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 111.
Sono altresi' prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo
111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti
indicati al precedente comma in funzione della presentazione della
domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della
domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti,
qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo
160 o dall'accordo di ristrutturazione e purche' il concordato
preventivo o l'accordo siano omologati.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il
primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci,
fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.
Sono altresi' prededucibili i compensi spettanti al professionista
incaricato di predispone la relazione di cui agli articoli 161, terzo
comma, 182-bis, primo comma, purche' il concordato preventivo o
l'accordo sia omologato.
Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto,
i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per
l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal
computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis,
primo e sesto comma.".
2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
"Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive
di cui al terzo comma puo' essere richiesto dall'imprenditore anche
nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo
di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la
documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una
proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'
imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che
sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che
rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una
dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la sussistenza delle
condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i
quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione di cui al
presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese.
Il tribunale, verificata la completezza della documentazione
depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta
giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la
comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per
pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le
maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare
pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o
che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare,
dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le
azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e
della relazione redatta dal professionista a nonna del primo comma.
Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto
comma in quanto applicabile.
A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti
nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.".
Art. 49
(Disposizioni in materia di conferenza di servizi)
1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle
seguenti: «puo' indire»;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:
«ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente
di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle
amministrazioni competenti».
2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La nuova
data della riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni
successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorita' preposta
alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli
unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o
i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti
il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque
denominati di competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali.";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera
o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il
soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza
di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42.»;
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui
l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato sottoposto
positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai
commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della
VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.»;
d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei
lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai
commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,
puo' adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n.
152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della
conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in
quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del
procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi
ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche'
ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta
salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla
mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.»;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.Si considera acquisito
l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita' e alla tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA,
paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei
lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la
volonta' dell'amministrazione rappresentata.»;
f) il comma 9 e' soppresso.
3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni»
sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'»;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente:
«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della
Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio
di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, e'
rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni,
previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome
interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa
con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu'
enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta nei successivi trenta
giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri puo' essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una Regione
o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria
competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del
proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle
Regioni o delle Province autonome interessate».
4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza
di servizi,».
Art. 50
(Censimento)
1. E' indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del
Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il 9° censimento generale
dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni
nonprofit. A tal fine e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro
per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per
l'anno 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 1, lettere b), c) ed e) del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Istat organizza le
operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di
censimento e apposite circolari, nonche' mediante specifiche intese
con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di
competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale
di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli
obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le
modalita' di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie,
gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonche' gli uffici di
censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle
procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche
di fornitura all'Istat di basi dati amministrative relative a
soggetti costituenti unita' di rilevazione censuaria. L'Istat,
attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresi':
a) le modalita' di costituzione degli uffici di censimento, singoli o
associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i
criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi
di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione
censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa con la
Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze;
b) in ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di
incarico, le modalita' di selezione ed i requisiti professionali del
personale con contratto a tempo determinato, nonche' le modalita' di
conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente
alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro
il 31 dicembre 2012, d'intesa con il Dipartimento della Funzione
pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento dei dati
e la tutela della riservatezza, le modalita' di diffusione dei dati,
anche con frequenza inferiore alle tre unita', ad esclusione dei dati
di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte
del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e
successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta
per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca
scientifica, nonche' la comunicazione agli organismi di censimento
dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta
all'Istat, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di
quanto stabiliti dal presente articolo e dalla normativa vigente in
materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici;
d) limitatamente al 15° Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni, le modalita' per il confronto contestuale alle operazioni
censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle
anagrafi della popolazione residente, nonche', d'intesa con il
Ministero dell'Interno, le modalita' di aggiornamento e revisione
delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle
risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di
censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle
rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed
esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilita'
interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Per gli enti
territoriali per i quali il Patto di stabilita' interno e' regolato
con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate
valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT.
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse
all'esecuzione dei censimenti, l'ISTAT, gli enti e gli organismi
pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi
delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse
finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla
durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei
limiti delle medesime risorse, l'Istat puo' avvalersene fino ai' 31
dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell'avvenuto
reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. La determinazione della popolazione legale e' definita con decreto
del Presidente della Repubblica sulla base dei dati del censimento
relativi alla popolazione residente, come definita dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Nelle more dell'adozione del Piano Generale di Censimento di cui al
comma 2, l'ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti
preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici
geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione
residente non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di
liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di
anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite
circolari e nel rispetto della riservatezza, l'ISTAT stabilisce la
tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe
della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i
Comuni devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'Interno vigila
sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di
comunicazione, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri
sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6,
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' sostituito dal seguente:
"6. L'INA promuove la circolarita' delle informazioni anagrafiche
essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche
centrali e locali collegate la disponibilita', in tempo reale, dei
dati relativi alle generalita', alla cittadinanza, alla famiglia
anagrafica nonche' all'indirizzo anagrafico delle persone residenti
in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al Codice Fiscale,
dall'Agenzia delle entrate". Con decreto, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi
dell'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono
emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di
gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma.
6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall'ISTAT e
dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009:
a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano
Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23
dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche
gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni
censuarie;
b) le Regioni organizzano e svolgono le attivita' loro affidate
secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta,
prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta
partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde
l'erogazione di appositi contributi;
e) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle
operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo
17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi
previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e
comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o
reclutamento da parte dell'Istat e' data apposita comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e
delle finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6°
censimento generale dell'agricoltura sono autorizzati a conferire,
per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche
incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle
operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il
reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli
eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalita' previste
dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle
circolari emanate dall'Istat, tra i dipendenti dell'amministrazione o
di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel
rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno
alle pubbliche amministrazioni. L'ISTAT provvede con proprie
circolari alla definizione dei requisiti professionali dei
coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro
responsabili, nonche' dei coordinatori comunali e dei rilevatori in
ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico.
8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, il personale che risulti in esubero all'esito del
riordino previsto dall'articolo 7 nonche' dell'applicazione
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, a domanda, e' trasferito all'istat, anche in posizione di
soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative
vacanze in organico. Al predetto personale e' attribuito un assegno
personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento
economico in godimento ed il trattamento economico spettante
nell'ente di destinazione.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonche' a quelli derivanti
dalle ulteriori attivita' previste dal regolamento di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n.
166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal
citato articolo 17.
Art. 51
(Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di
distribuzione di gas naturale)
1. L'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo
derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di
gas naturale per autotrazione e' subordinata alla presentazione di
una dichiarazione d'inizio attivita', disciplinata dalle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 da presentare al
Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti,
l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di
accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per
autotrazione, con una capacita' di compressione non superiore a 3
m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro
dell'interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
3. L'impianto, costituito dall'apparecchio, dalla condotta di
adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve
essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego del gas
naturale, e di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186, e successive
modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.
4. Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla
manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti
dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma
13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che risultano
iscritte presso la Camera di commercio, industria ed artigianato e
che esercitano le attivita' di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;
b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo,
non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di
prevenzione incendi. E' fatta salva la possibilita' da parte
dell'autorita' competente per la prevenzione incendi, di effettuare
controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata
esibizione della dichiarazione di conformita' dell'impianto, in
occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle sanzioni, in
relazione alla tipologia di attivita' in cui viene accertata la
violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005,
n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 e'
assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per
combustione per usi civili di cui all'allegato I annesso al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
7. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
le parole "sessanta", sono sostituite dalle seguenti: "centoventi".
Art. 52
(Fondazioni bancarie)
1. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, si interpreta nel senso che, fino a che non e' istituita,
nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorita' di controllo
sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro
primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie e'
attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze,
indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino,
direttamente o indirettamente societa' bancarie, o partecipino al
controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque
forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni
di controllo, diretto o indiretto, in societa' bancarie ovvero
concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette societa'
attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano
a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche
dopo l'istituzione dell'autorita' di cui al primo periodo.
Art. 53
(Contratto di produttivita')
1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme
erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione
di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o
aziendali e correlate a incrementi di produttivita', qualita',
redditivita', innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai
risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa
o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della
competitivita' aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva
della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il
limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da
lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di
cui al comma 1 beneficiano altresi' di uno sgravio dei contributi
dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse
stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma
68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvedera' alla
determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi
1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.
Art. 54
(EXPO)
1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle
attivita' indicate all'articolo 41, comma 16-quinquiesdecies del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il
finanziamento integrale delle opere, puo' essere utilizzata, in
misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo
Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse
autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la
Societa' Expo 2015 S.p.A. e' soggetto attuatore, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e
successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla
copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a
valere sui rispettivi finanziamenti.
2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio
dello Stato a favore della Societa' Expo 2015 S.p.A. sono versati su
apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria
centrale dello Stato.
3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i
contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna
devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di
amministrazione della societa' Expo 2015 S.p.A., senza possibilita'
di delega, avendo in ogni caso presente la fmalita' di un
contenimento dei costi della societa', anche successivamente alla
conclusione dell'evento espositivo di cui alla normativa richiamata
al comma 1.
3. Sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura
delle spese di gestione della societa' Expo 2015 S.p.A. e, in
particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente comma,
la societa' invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 55
Disposizioni finanziarie
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito, nei limiti
stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo
d'imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza
fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto
del differimento previsto dal presente comma . Dall'attuazione del
presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2011 fino a
2.300 milioni di euro.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito, nei limiti
stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo
d'imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza
fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto
del differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del
presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2012 fino a
600 milioni di euro.
3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010. Con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
ministri interessati, vengono stabilite le specifiche destinazioni in
coerenza con quanto previsto dai predetti commi 74 e 75. E'
autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2010 per il
rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' della Tabella C allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 226.
4. Per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150°
Anniversario dell'unita' d'Italia, il fondo per il funzionamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto
legislativo 303 del 1999 e' integrato di 18,5 milioni di euro per
l'anno 2010.
5. Ai fini della proroga nell'anno 2010 della partecipazione italiana
a missioni internazionali il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n.296 e' integrato di 320 milioni di
euro per l'anno 2010.
6. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 1.700 milioni di euro per
l'anno 2011 e di 250 milioni di euro per l'anno 2012, mediante
l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori
spese derivanti dal presente decreto. Le risorse finanziarie
derivanti dall'applicazione del precedente periodo sono destinate
all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011.
7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo
7, comma 24, dall'articolo 9, comma 30, dall'articolo 11, commi 5 e
15, dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 14, commi 13 e
14, dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo 25, dall'articolo 38,
comma 11, dall'articolo 39, commi le 4, dall'articolo 41,
dall'articolo 50, comma 1, dall'articolo 53 e dall'articolo 55, pari
complessivamente a 1.007,662 milioni di euro per l'anno 2010, a
4.553,522 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.480,822 milioni di
euro per l'anno 2012, a 674,222 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dall'articolo 3, dall' articolo 6, comma 15 e 16, dall'articolo 15,
dall'articolo 19, dall'articolo 21, dall'articolo 22, dall'articolo
23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, dall'articolo 26,
dall'articolo 27, dall'articolo 28, dall'articolo 31, dall'articolo
32, dall'articolo 33, dall'articolo 38, e dall'articolo 47, pari a
908 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.553,522 milioni di euro per
l'anno 2011, a 1.403,822 milioni di euro per l'anno 2012, a 597,222
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate
dall'articolo 9, comma 29, pari a 99,662 milioni di euro per l'anno
2010;
c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 56.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 maggio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
(articolo 7, comma 20)
Parte di provvedimento in formato grafico
