Stabilizzazione finanziaria
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| TITOLO I - Stabilizzazione finanziaria Capo I Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il
contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione
finanziaria, nonche' per il rilancio della competitivita' economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 maggio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli
ultimi tre anni
1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non
risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto
generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono
definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le
autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilita'
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Le disponibilita' individuate sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli
Stato.
Art.2
Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di bilancio
1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire
ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di
ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di
flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, limitatamente al triennio 2011- 2013, nel rispetto
dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il
disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere
rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato
di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21,
comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati
agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni
legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti
importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto
capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e'
disposta La riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente
decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario
-delle universita', nonche' le risorse destinate all'informatica,
alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui
redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive
degli effetti di contenimento spesa dei Ministeri, derivanti
dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali
fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo periodo.
Art. 3
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia – riduzioni di
spesa
1. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del
presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai
seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010:
a) eliminazioni di posti negli organici dirigenziali. oltre quelli
gia' previsti da norme vigenti, i complessivamente con un risparmio
non inferiore a 17 milioni di euro;
b) contenimento dei budget per le strutture di missione per un
importo non inferiore a 3 milioni di euro;
c) riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri
senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non
inferiore a 50 milioni di euro.
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1
sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato.
3. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito del proprio
ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio
2011-2013 contenuti nel presente titolo.
Art. 4
Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche
Amministrazioni
1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei
rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche
amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell'economia e
delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per
pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera
sanitaria.
2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero
dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti:
a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le
modalita' con cui i soggetti pubblici distributori di carte
elettroniche istituzionali possono avvalersene;
b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base
dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai
cittadini;
c) disciplina le modalita' di utilizzo del servizio da parte dei
soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle
carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalita' di
erogazione di pagamenti;
d) stabilisce nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati
dai cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore
finanziario del servizio;
e) disciplina le modalita' di certificazione degli avvenuti
pagamenti;
stabilisce le modalita' di monitoraggio del servizio e dei flussi di
pagamento.
3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i soggetti
pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici
erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia e delle
finanze.
4. Per le spese attuatine di cui al presente articolo si provvede nei
limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza
del Ministero dell'economia e delle finanze.
| CAPO II RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI |
Art. 5
Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati
politici
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle
riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura
amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate
entro il 31 dicembre 2010, con le modalita' previste dai rispettivi
ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della
repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale
sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre
2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi
corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle
Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi
indicati nell'art. 121 della Costituzione.
2. A decorrere dal l° gennaio 2011 il trattamento economico
complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano
membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo
comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e' ridotto del 10 per
cento.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli
organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa,
contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per
cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La
riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per
i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art. 6, comma
1, primo periodo.
4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della
Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali
successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
l'importo di un euro previsto dall'art. 1, comma 5 primo periodo,
della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto del 10 per cento ed e'
abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
5. Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei
confronti dei titolari di cariche elettive, Io svolgimento di
qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196,
inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo,
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;
eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30
euro a seduta.
6. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire,
nei limiti fissati dal presente capo, una indennita' di funzione
onnicomprensiva In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di
ciascun mese da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un
quinto dell'indennita' massima prevista dal rispettivo sindaco o
presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita'
e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali.";
b) al comma 8:
1) all'alinea sono soppresse le parole: "e dei gettoni di presenza";
2) e' soppressa la lettera e);
c) al comma 10 sono soppresse le parole: "e dei gettoni di presenza";
d) al comma 11, le parole: "dei gettoni di presenza" sono sostituite
dalle seguenti: "delle indennita' di funzione".
7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai
sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennita' gia' determinate ai
sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo
non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per
i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con
popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per
cento per i comuni con popolazione fino a 250000 abitanti e per le
province con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti e di
una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le
restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente
disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo
decreto e' determinato altresi' l'importo dell'indennita' di funzione
di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal
presente articolo. Agli amministratori di comunita' montane e di
unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di
cui all'articolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la
gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere
attribuite retribuzioni, gettoni, o indennita' o emolumenti in
qualsiasi forma siano essi percepiti.
8. All'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: " i gettoni di presenza previsti" sono
sostituite dalle seguenti: "alcuna indennita' di funzione o altro
emolumento comunque denominato previsti";
b) al comma 2 sono soppresse le parole: ", tranne quello dovuto per
spese di indennita' di missione,".
9. All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al
comma 1:
a) le parole: "sono dovuti" sono sostituite dalle seguenti: "e'
dovuto";
b) sono soppresse le parole: ", nonche' un rimborso forfetario
onnicomprensivo per le altre spese,".
10. All'articolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e ai gettoni di
presenza".
11. Chi e' eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli
di governo non puo' comunque ricevere piu' di una indennita' di
funzione, a sua scelta.
Art. 6
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non
possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle
commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi
previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente,
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a),
del decreto legsilsativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico scientifico di cui all'art. 7 del d.P.R. 20 gennaio 2008, n.
43.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione,
degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze
pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei predetti enti e'
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano gia'
previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30
curo a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal
presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati
dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal
presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente,
contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva
l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per
mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti
nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto
legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', alte camere
di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti
indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. l comma 58 della legge 23
dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennita',
i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita' comunque
denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse
le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di
qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino
al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010,
come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del
presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di
cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli
altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non
si applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei
casi di rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla societa' o
dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione
per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico
accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.". La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi
in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti
pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con
personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento
dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal
primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non
gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei
revisori, siano costituiti da un numero non superiore,
rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le
Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa
disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui
all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente
vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del
presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei
termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli atti
adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici
interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica
comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute in misura
totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso
dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al
primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma
non si applica alle societa' quotate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle
amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi
ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed
incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le fondazioni di
ricerca e gli organismi equiparati, non puo' essere superiore al 20
per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di
incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita'
erariale.
8. A decorrere dall' anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalita'. Al fine di
ottimizzare la produttivita' del lavoro pubblico e di efficientare i
servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio
2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative,
nonche' di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da
parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonche' da
parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e' subordinata
alla preventiva autorizzazione del Ministro competente;
L'autorizzazione e' rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile
limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le
medesime finalita', di video/audio conferenze da remoto,anche
attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi
autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate
in bilancio alle predette finalita', si devono svolgere al di fuori
dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto
a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennita' a
qualsiasi titolo, ne' a fruire di. riposi compensativi. Per le
magistrature e le autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei
limiti anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le
autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Per le forze armate e
le forze di polizia, l'autorizzazione e' rilasciata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni
organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca, nonche' alle
mostre realizzate, nell'ambito dell'attivita' istituzionale, dagli
enti vigilati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ed
agli incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi
internazionali o comunitari.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare variazioni compensative
tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalita' previste
dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa', inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di
spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni,
mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai
precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di
servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti
che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto
dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove
possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di
spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione sottoposta al
controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni
internazioni di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei
vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonche' di quelle
strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi
internazionali o comunitari, nonche' con investitori istituzionali
necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli
atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Il limite di
spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi
eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione
dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per
Io svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni
all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu'
dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni
internazioni di pace. Con decreto del Ministero degli affari esteri
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono
determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese
di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15
della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978,
n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al
personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano
di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei
contratti collettive.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, per attivita' di formazione deve essere non superiore
al 50 per cento della spesa sostenuta nell'aiuto 2009. Le predette
amministrazioni svolgono prioritariamente l'attivita' di formazione
tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero
tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti
posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo
periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di cui al
presente comma non si applica all'attivita' di formazione effettuata
dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i propri
organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite
puo' essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per
effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La predetta
disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il
corrispettivo previsto dal presente comma e' versato entro il 31
ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.".
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad
alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301,
d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e'
soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei
compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta
tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito indicata versa,
entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la
somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua
attivita', passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel
Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, e' trasferito alla
Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da essa interamente
controllata, sulla base del rendiconto finale delle attivita' e della
situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un
patrimonio separato dal residuo patrimonio della societa'
trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per
l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa
trasferito. La societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento nella Sir e
in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo
all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica,
entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione
economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base
della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della
liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno d'intesa
tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e i componenti del
soppresso Comitato e il presidente e' scelto dal Ministero
dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro,
tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di
funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei periti,
individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la
liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della
liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del
patrimonio, che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al
Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del
patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico
effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% e'
attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze e la residua
quota del 30% e' di competenza della societa' trasferitaria in
ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
liquidatori delle societa' Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in
liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e
della Societa' Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di
liquidatore di dette societa' e' assunta dalla societa' trasferitaria
di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono
esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e
onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e
497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle
societa' pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari
in termini di economicita' e di concorrenza, le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture
di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle societa'
partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi
consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche inframmali.
Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di
programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse
ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare
la continuita' nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a
fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione interessata, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte
dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo
periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via
diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio
sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A
decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti
erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore
delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per essere
successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto
ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo
2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal
presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato
Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri per l'attuazione
del presente comma.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente
articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma
6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati
di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o
delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio
sanitario nazionale.
Art. 7
Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici;
riduzione dei contributi a favore di enti
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle
funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e
il coordinamento stabile delle attivita' previste dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando
le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e 1'ISPESL
sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i
rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in
materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed
evitando duplicazioni di attivita', l' IPOST e' soppresso.
3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla
vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'INPS
succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nonche', per quanto concerne la soppressione
dell'ISPELS, con il Ministro della salute, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli
enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura
delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di
un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite in
servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei
comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato
dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed
economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto
ricerca e dell'area VII.
Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per
gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del
menzionato articolo 40, comma 2, puo' essere prevista un'apposita
sezione contrattuale per le professionalita' impiegate in attivita'
di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di
lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarita' dei relativi
rapporti.
6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei
sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai
sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello
dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di
livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4
e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico
presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del
presente articolo e' conferito dall'Amministrazione di appartenenza
un incarico di livello dirigenziale generale.
7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "Sono organi degli Enti: a)
il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il
collegio dei sindaci; d) il direttore generale."
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Il presidente ha la
rappresentanza legale dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del
consiglio di indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di
alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata
esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo
dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14,
con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette
disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di
trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si procede, in
ogni caso, alla nomina del presidente."
c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Almeno
trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni
dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo
e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
affinche' si proceda alla nomina del nuovo titolare";
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole "il consiglio di
amministrazione" e " il consiglio" sono sostituite dalle parole "il
presidente"; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma
5, dall'espressione "Il consiglio e' composto" a quella "componente
del consiglio di vigilanza.";
e) al comma 6, l'espressione "partecipa, con voto consultivo, alle
sedute del consiglio di amministrazione e puo' assistere a quelle del
consiglio di vigilanza" e' sostituita dalla seguente "puo' assistere
alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza";
8) al comma 8, e' eliminata l'espressione da "il consiglio di
amministrazione" a "funzione pubblica";
g) al comma 9, l'espressione "con esclusione di quello di cui alla
lettera e)" e' sostituita dalla seguente "con esclusione di quello di
cui alla lettera d;
h) e' aggiunto il seguente comma 11: "Al presidente dell'Ente e'
dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un
emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze."
8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto
legislativo 30 giugno 1994, n, 479, nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma
riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie
determinazioni.
9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e
vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti e' ridotto
in misura non inferiore al trenta per cento.
10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori
delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto
4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' dei comitati previsti
dagli articoli 42 e 44, della medesima legge, il numero dei
rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al trenta
per cento.
11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza
corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni,
fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9
marzo 1989, n. 88, non possono superare l'importo di Euro 30,00 a
seduta.
12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita' istituzionale degli
organi collegiali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonche' la partecipazione
all'attivita' istituzionale degli organi centrali non da' luogo alla
corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o
medaglie).
13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il
funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche
apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo,
in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto
legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si
applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente
articolo.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.
15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente del consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, e'
soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che succede
in tutti i rapporti attivi e passivi. Per lo svolgimento delle
attivita' di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche
sociali, e' costituita nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL un'
apposita macroarea. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le risorse
umane, strumentali e fmanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La
dotazione organica dell'ISFOL e' incrementata di un numero pari alle
unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso
l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del
presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL
adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito
con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, e'
soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'Enpals, che
succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla
medesima data e' istituito presso l'Enpals con evidenza contabile
separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attivita' e le
passivita' risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approveto
affluiscono ad evidenza contabile separata presso l'Enpals. La
dotazione organica dell'Enpals e' aumentata di un numero pari alla
unita' di personale di ruolo trasferite in servizio presso
l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'
art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche
al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell'ente Enpals.
Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'Istituto
incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato
prevista dai relativi decreti di nomina.
17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e
soppressione degli enti previdenziali vigilatati dal Ministero del
lavoro previsti nel presente decreto sono computate per il
raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1,
comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e
studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e
analisi economica (Isae) e' soppresso; le funzioni e le risorse sono
assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni
svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con gli
stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali
e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, nonche', limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche
presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo
indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di
apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di
cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma
provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni
organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di
lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma
1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso La
Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al
predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio
sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della
medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e
finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonche', limitatamente
ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni
di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei
ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di
corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per la Presidenza e' attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarita' dei
rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le
attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni
corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato
attualmente in servizio presso i predetti enti e' trasferito alle
amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del
predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un' apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro
interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie
dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante
provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale del amministrazione di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello
Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti
pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei
bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi
compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a
carico degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi' trasferite
tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti
enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire
la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti
capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli
uffici gia' a tal fine utilizzati."
21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura
navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio
1946, n. 530 e' soppresso. Le funzioni e le risorse sono assegnate al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli enti e alle
istituzioni di ricerca. Le funzioni svolte dall'INSEAN sono
trasferite presso le amministrazioni destinatarie con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo
esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse
umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche', limitatamente al personale
con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le
istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di
corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non
regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni di cui al
presente comma provvedono conseguentemente a rimodulare o a
rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu'
elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione
subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente: "Le nomine dei
componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero
dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello
sviluppo economico".
23. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in
materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23
luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data e'
ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A.,
composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di
amministrazione della Sogin S.p.A. e' effettuata dal Ministero
dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello
sviluppo economico.
24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione
delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a
enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per
cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere aila
razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le quali lo Stato
concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti,
con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse
disponibili.
25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del
Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione
di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a
speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni
soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni
possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente
competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa,
delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo
esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al
presente comma.
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le
funzioni di cui ail'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo
per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di
programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle
politiche di sviluppo e coesione.
27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente
del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero
dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, il quale dipende
funzionalmente dalle predette autorita'.
28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico.
29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della
Ragioneria generale dello Stato.
30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, nel
comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nonche' di
quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196".
31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il
microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D. L.
10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
e' trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.
Art. 8
Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
1. I1 limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 e'
determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile
utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del
citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti,
dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 .Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono
concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per
materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei
confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni
culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 2008, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le
Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito dell'organo interno
di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli
interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.
2. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel
rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica,
previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonche' gli
enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche'
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti
ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15, stabilendo misure
analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive,
manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili. Per
le medesime finalita', gli obblighi di comunicazione previsti
dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le
disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto
di quanto previsto dai relativi statuti.
3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al
comma 222, periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non
provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il termine
stabilito, su comunicazione dall'Agenzia del demanio il Ministero
dell'economia e finanze Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa
dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di
mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via
indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni con
legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai
predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad
ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo
le indicazioni fornite dell'Agenzia del demanio sulla base del piano
di razionalizzazione di cui al presente comma. L'Agenzia del demanio
esprime apposito parere di congruita' in merito ai singoli contratti
di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di
previdenza pubblici". Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle Finanze sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica.
5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il
Ministero dell'Economia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo
2011, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento
della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata
utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni
ai sensi del successivo periodo, nonche' dei dati relativi al
Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La
Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che
potra' prendere in considerazione le eventuali proposte che
emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione della
spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge 196 del 2009. Le
Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero
deil'economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di
spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonche' alle
modalita' di trasmissione individuate con circolare del Ministro
dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni
dall'approvazione del presente decreto. Sulla base dei criteri e
delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di
razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi
del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013
rispetto alla spesa del 2009a1 netto delle assegnazioni per il
ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del decreto-legge
185 del 2008, convertito con modificazioni dal decreto-legge n. 2 del
2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero
dell'Economia e delle finanze ed attuati dalle singole
amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di
mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad
una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla
predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del
piano, le risorse a disposizione dell'Amministrazione inadempiente
sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno
2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di
assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato
dalla presente disposizione.
6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 12 novembre
2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli
enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite
convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la
realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo canoni e
oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al
parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato
immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle
integrazioni logistiche e funzionali.
7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti
previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e
riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro capite in uso
alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici
integrati hanno natura strumentale. Per l'integrazione logistica e
funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e
assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e
indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili
di proprieta'. Nell'ipotesi di alienazione di unita' immobiliari
strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono
utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a
sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate
alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I
piani relativi a tali investimenti nonche' i criteri di definizione
degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei
poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9. All'articolo 2, commi 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: "Gli
enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 20011, n. 165,
effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di
loro proprieta', con specifica indicazione degli immobili strumentali
e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con
le modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo
politico-amministrativo e gestione amministrativa, all'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la
lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis) adottano i provvedimenti
previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni; ".
11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle
Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto
dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A
tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma
46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del
presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora
riassegnati.
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei
confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 il termine di applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress
lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010.
13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole. "2009 e
2010", sono sostituite dalle seguenti: "2009, 2010, 2011, 2012 e
2013"; le parole: "dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'anno 2014";
le parole: "all'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "all'anno
2013".
14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'
articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
comunque destinate, con le stesse modalita' di cui al comma 9,
secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli
enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di
assistenza e previdenza , nonche' le operazioni di utilizzo, da parte
degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli
immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla
verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle Finanze.
| CAPO III CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA' E PREVIDENZA |
Art. 9
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,
ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
puo' superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno
2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.
2. In considerazione della eccezionalita' della situazione economica
internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di
qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi
annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto
importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento per la parte
eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il
trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore
90.000 euro lordi annui; le indennita' corrisposte ai responsabili
degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art.
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del
10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo
dell'indennita'. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano
nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del
presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R. D. 30
ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del
presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre
2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi
spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello
generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella
indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in
caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione
prevista nel presente comma.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello
dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come
individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi
del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano
la corresponsione, a loro favore, di una quota deil'importo derivante
dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.
4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici
del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo
biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi
superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma
si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data
di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi
contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a
decorrere dalla mensilita' successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto i trattamenti retributivi saranno
conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo
del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai
Vigili del fuoco.
5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 le parole "Per gli anni 2010 e 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2010-2013".
6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole "Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".
7.All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la
parola "2012" e' sostituita dalla parola "2014".
8. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di cui al comma
all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da
assumere non puo' eccedere quello delle unita' cessate nell'anno
precedente. Il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
- le parole "triennio 2010-2012" sono sostituite dalle parole "anno
2010".
- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per il triennio
2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
precedente, purche' entro il limite del 20 per cento delle risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale
e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100
per cento a decorrere dall'anno 2015.
10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in
riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unita', le quote non
utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle
cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento
dell'unita'.
12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova
applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un contingente di
docenti di sostegno pari a quello in attivita' di servizio
d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010,
fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al
predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di
particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale
dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del
servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del
comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno
2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
17 Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, alle procedure
contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale
di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva
l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale nelle misure
previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2,
comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui
all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito
specificato:
a) comma 13, in 313 milioni di curo per l'anno 2011 e a decorrere
dall'anno 2012;
b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012
complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica
destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle
forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.
19. Le somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri contributivi
e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012
si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18,
lettera a) per il personale statale.
21. . I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non
contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e
2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
successivi recuperi. . Per le categorie di personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e
successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013
non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti
di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e
successive modificazioni le progressioni di carriera comunque
denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per
il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini
esclusivamente giuridici.
22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati,
senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e
2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per
il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari
alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno
2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014.
Per il predetto personale con effetto dal primo gennaio 2011, la
maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio e'
differita, una tantum, per un periodo di trentasei mesi, alla
scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico
maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento e' utile anche
ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di
stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo
personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei
mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica
di anzianita' pregressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza
dal l° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento
economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine
anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento
biennale maturato. Per il predetto personale che nel corso del
periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con
diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la decorrenza
dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di
pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della
classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato; il
corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di
differimento. Resta ferma la disciplina di cui all' articolo 11,
commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come
sostituito dall' articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n.
111.
23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai
fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi
incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali
vigenti.
24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al
personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni, le unita' di personale eventualmente risultanti in
soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non
costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano
temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei
contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni
soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni,
a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica
dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie
in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente
dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione
che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto
dal presente comma il personale, gia' appartenente
all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso
l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di
ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e'
inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento
al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli
enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto.
Al predetto personale e' attribuito un assegno personale
riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in
godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di
destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
assegnare agli enti le relative risorse finanziarie. 26 In
alternativa a quanto previsto dal comma 24 del presente articolo, al
fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del
personale in soprannumero e la funzionalita' degli uffici della
amministrazioni pubbliche interessate dalie misure di
riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare
accordi di mobilita', anche intercompartimentale, intesi alla
ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino
vacanze di organico.
27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate
e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque
titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che
presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in
altre aree ai sensi del comma 23.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di cui all'
articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli
articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e
successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009.
Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a
contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui
all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni,
non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le
rispettive finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni,
le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Il presente comma non si applica alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto
legsilsativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti
di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilita' erariale.
29. Le societa' non quotate controllate direttamente o indirettamente
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano le
loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente
articolo.
30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
decorrono dal 1° gennaio 2011.
31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle
condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art.
72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in
servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti
esclusivamente nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite
dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e
con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse
destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono
ridotte in misura pari ail'importo del trattamento retributivo
derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i
trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al l° gennaio
2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I
trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio
2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto,
sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai
trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un
incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di
riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione
negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono
al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico
inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e
contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla medesima data e'
abrogato l'art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al
presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello
generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che
il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.
33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle
risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e' destinata, per
meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20
ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante meta', al fondo di
previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono
iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti
civili dell'Amministrazione economico-finanziaria.
34. A decorrere dall'anno 2011, con determinazione interministeriale
prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360,
l'indennita' di impiego operativo per reparti di campagna, e'
corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il
medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per
l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovra'
tener presente dell'effettivo impiego del personale alle attivita'
nei reparti e nelle unita' di campagna.
35. In conformita' all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel
senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il
contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente
stanziate.
36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di
accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al
quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo
esperimento delle procedure di mobilita', fatte salve le maggiori
facolta' assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva,
possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti
ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel
limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli
enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre
all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con
il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia
e delle Finanze.
37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le
disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82
e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di
specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.
Art. 10
Riduzione della spesa in materia di invalidita'
1. Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di
invalidita' prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e' elevata nella misura pari o
superiore all'85 per cento.
2. Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita' civile, sordita'
civile, handicap e disabilita' nonche' alle prestazioni di
invalidita' a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si
applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo
1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una
professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno
stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di
trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita'
civile, handicap e disabilita' successivamente revocati ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti
requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il
medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative
sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al
compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' nei
periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo
beneficiario, nonche' il danno all'immagine subiti
dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti
ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali
azioni di responsabilita'. Sono altresi' estese le sanzioni
disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel
potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti
per i percettori di prestazioni di invalidita' civile nel contesto
della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita
dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2
dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo e' cosi' modificato: «Per
il triennio 20102012 l'INPS effettua, con le risorse umane e
finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva
all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei
requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche
per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni
2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di
invalidita' civile.»
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di
handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e' accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi
accertamenti collegiali da effettuarsi in conformita' a quanto
previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che
accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere
indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato
l'eventuale carattere di gravita', in presenza dei presupposti
previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A
tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni
internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. I
componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione
di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il
mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3,
della legge 5 febbraio1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo
12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di
formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte
relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa
l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere
esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando
a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre
risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e
l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo
individualizzato.
Art. 11
Controllo della spesa sanitaria
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le
regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene
verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il
raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del
Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo
2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo
garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo
state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione
del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai
fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei
termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3
dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre
2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro
sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva delle risorse
finanziarie, in termini di competenza e di cassa, gia' previste a
legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano –
ancorche' anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. gin mancanza delle quali vengono
rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette
risorse si riferiscono.
2. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi
sanitari, sottoscritti ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e gia'
commissariate alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
dei medesimi piani di rientro nella loro unitarieta', anche mediante
il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in
attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro
15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, alla
conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti,
predisponendo un piano che individui modalita' e tempi di pagamento.
Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in
attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all'art. 13, comma
15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie
locali e ospedaliere delle regioni medesime.
3. All'art. 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: "I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non
vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle
manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due
tributi sopraccitati.".
4. In conformita' con quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall'art. 2, comma 4,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16
novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi
effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle
convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono
oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di
controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
5. Al fine di razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti
della corretta programmazione, si applicano le disposizioni recate
dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare:
a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del servizio
sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 67, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1,
comma 4, lettera c), dell' Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura del
predetto importo di 550 milioni di curo per l'anno 2010 si provvede
per 300 milioni di euro mediante l'utilizzo delle economie derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a. e per la restante
parte, pari a 250 milioni di euro con le economie derivanti dal
presente provvedimento. A tale ultimo fine il fmanziamento del
servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' rideterminato in aumento di 250 milioni di curo per l'anno
2010;
b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore
sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge le
quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di
vendita al pubblico delle specialita' medicinali di classe a), di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7
per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del
30,35 per cento per i farmacisti. Il Servizio sanitario nazionale,
nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto,
trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto gia'
previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento
sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore
aggiunto.
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'Agenzia italiana del farmaco provvede:
a. all'individuazione, fra i medicinali attualmente a carico della
spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n, 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto
suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere
erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei farmaci individuati ai sensi
del presente comma, attraverso l'assistenza farmaceutica
territoriale, di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo
decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per un
importo su base annua pari a 600 milioni di euro;
b. alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal
sistema Tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa
farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione
di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento
prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in
riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi attivi
non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale
dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica
equivalente. Cio' al fine di mettere a disposizione delle regioni
strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un
risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua
che restano nelle disponibilita' dei servizi sanitari regionali.
8. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta
del Ministro della salute, sono fissate linee guida per incrementare
l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attivita' di acquisizione,
immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati
direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.
9. A decorrere dall'anno 2011, l' erogabilita' a carico del SSN in
fascia A dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive
modificazioni, e' limitata ad un numero di specialita' medicinali non
superiore a quattro, individuate, con procedura selettiva ad evidenza
pubblica, dall'Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio del
minor costo a parita' di dosaggio, forma farmaceutica ed unita'
posologiche per confezione. La limitazione non si applica ai
medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano
usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Il prezzo rimborsato
dal SSN e' pari a quello della specialita' medicinale con prezzo piu'
basso, ferma restando la possibilita' della dispensazione delle altre
specialita' medicinali individuate dall'Agenzia italiana del farmaco
come erogabili a a carico del SSN, previa corresponsione da parte
dell'assistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo piu'
basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione
dei farmaci equivalenti. Le economie derivanti da quanto disposto dal
presente comma restano nelle disponibilita' dei servizi sanitari
regionali.
10. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
e successive modificazioni, e' ridotto del 12,5 per cento a decorrere
dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione non si
applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che
abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, ne' ai
medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30
settembre 2008, nonche' a quelli per i quali il prezzo in vigore e'
pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009.
11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute
all'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 3003, n. 326, attribuiscono
priorita' all'effettuazione di adeguati piani di controllo dei
medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualita' dei
principi attivi utilizzati.
12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in riduzione di 600
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e
successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma
corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa speciale non
e' rivalutata secondo il tasso d'inflazione.
14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in
giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di
provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma
13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti
prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del comma 13
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma
1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria - Carta
nazionale dei servizi (TSCNS), in occasione del rinnovo delle tessere
in scadenza il Ministero dell'economia e delle finanze cura la
generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le
caratteristiche tecniche di cui all'Allegato B del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006. A
tal fine e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2011.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui
all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'articolo
1, della legge 24 novembre 2003, n. 263, al fine di accelerare il
conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalita'
telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui
all'articolo 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269
del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, cura l'avvio
della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in
quanto compatibili, le modalita' tecniche operative di cui
all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio
2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65.
Art. 12
Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto
all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e
a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'eta' di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e
successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del
pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme
di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla
data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico
delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori
diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla
data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni
di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a
decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle
indicate al comma 1:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme
di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla
data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico
delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori
diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla
data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni
di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 e'
sostituito dal seguente: "Ai trattamenti pensionistici derivanti
dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per
i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilita' la
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione"
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso
alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di eta'
anagrafica e di anzianita' contributiva richiesti per il
conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di
cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiungimento
di limite di eta'
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di
10.000 lavoratori beneficiari,
ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a
decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile
2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo
7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi
stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori
di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio
2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande
di pensione, il predetto Istituto non prendera' in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici
attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti
dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il riconoscimento
dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio di servizio,
del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita'
equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e'
complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e'
complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro.
In tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro e il
secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e'
complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro , in tal caso il
primo importo annuale e' pari a 90.000 euro, il secondo importo
annuale e' pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale e' pari
all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle
prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con
conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso
con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo
per raggiungimento dei limiti di eta' entro la data del 30 novembre
2010, nonche' alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate e accolte prima della data di entrata in
vigore del presente decreto a condizione che la cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che
l'accoglimento della domanda di cessazione determina
l'irrevocabilita' della stessa.
10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere
dal I gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle
amministrazioni pubbiiche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento
alle predette anzianita' contributive non e' gia' regolato in base a
quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di
trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di
fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo
2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per
cento.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si
interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il
principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per
l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai
commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali
vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208,
legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente
prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2,
comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.
12. L'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
l'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si
applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonche' ai connessi
adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente gia'
versato a titolo di contribuzione dovuta.
Art. 13
Casellario dell'assistenza
1. E' istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Casellario
dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei
dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi
titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni
assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le
amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le
organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente
i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati,
per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione
della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La
formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario
avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono
obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1,
i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei
propri archivi e banche dati secondo criteri e modalita' di
trasmissione stabilite dall'INPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.".
5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le
risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207
convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno
ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al
30 giugno dell'anno successivo"
b) al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Per le prestazioni
collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno
per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive modificazioni
e integrazioni."
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della
razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate
al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano
integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad
effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata
comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti
stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al
reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro
60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta
comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle
prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei
redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione
dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni,
gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese
successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo
diritto anche per l'anno in corso.
Art. 14
Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti
territoriali
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per
l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012;
e) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la
riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di
cui al comma 2.
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e' abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1
sono soppresse le parole " e quello individuato, a decorrere
dall'anno 2011, in base al comma 302". I trasferimenti statali a
qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono
ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e
4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 da ripartire
proporzionalmente secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza
Stato Regioni. In sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di
quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del presente comma. I
trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione IRPEF,
dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300
milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dali'anno
2012. La riduzione e' effettuata con criterio proporzionale. I
trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti dal Ministero deil'interno sono ridotti di 1.500
milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere
dall'anno 2012. La riduzione e' effettuata con criterio
proporzionale.
3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti
locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di
stabilita' interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari
alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con decreto
del Ministro dell'interno,a valere sui trasferimenti corrisposti
dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere
di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia
comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al
termine stabilito per la certificazione relativa al patto di
stabilita' interno, l'importo della riduzione da operare per ogni
singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte
dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine
perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede
all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con
l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei
trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in
tutto gia' erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui
trasferimenti degli anni successivi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non
rispettino il patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e
successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale
entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa
al rispetto del patto di stabilita', l'importo corrispondente alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico
predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' e'
riferito al livello della spesa si assume quale differenza il
maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di
competenza . In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze
depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso
inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente
per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente
territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti
della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita.
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito
in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo
77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16,
dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008
6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilita' e
crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la
Regione interessata, puo' essere disposta la sospensione dei
trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in
deficit eccessivo di bilancio.
7. L'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al
patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti
ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale
rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro
flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici
con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organici;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni
dettate per le amministrazioni statali.
2. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono
spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di
lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a
vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o
comunque facenti capo all'ente.
3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il
divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133."
8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e'
sostituito dal seguente:
"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di
personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono
procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La
disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio
2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
10. All'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni e' soppresso il terzo periodo
11. Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti possono
escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di
stabilita' interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto
capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non
superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in
conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a
condizione che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno
relativo all'anno 2009.
12. Per i'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26
dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un contributo per un
importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del
Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della
popolazione e del rispetto del patto di stabilita' interno. I
suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai
fini del patto di stabilita' interno.
14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in
considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario
del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino
all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato
articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un apposito capitolo
di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una
dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011,
per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del
piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del
predetto piano di rientro e' reperita mediante l'istituzione, su
richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del
Sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui
complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei
passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della citta'
di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.
15. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di cui al comma
14, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono segregate in un apposito fondo per essere destinate
esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilita'
di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse
e' consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla
gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto
legge n. 112.
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal
presente provvedimento, in considerazione della specificita' di Roma
quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di
quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, per garantire l'equilibrio economico-finanziario della
gestione ordinaria, il Comune di Roma puo' adottare le seguenti
apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari
di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e
servizi di pertinenza comunale e delle societa' partecipate dal
Comune di Roma, anche con la possibilita' di adesione a convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal
Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle
societa' quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle
societa' in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e
riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del
testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il
funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi
retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettive della citta', da applicare
secondo criteri di gradualita' in proporzione alla loro
classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di
soggiorno;
f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari,
mediante l'applicazione del contributo di costruzione sul valore
aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche
utilizzabile anche per il finanziamento della spesa corrente; a tal
fine, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite
massimo dell'80%;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni
diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le
spese di manutenzione ordinaria nonche' utilizzo dei proventi
derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e
manutenzione ordinaria dei cimiteri.
17. L'accesso al fondo di cui al comma 14 e' consentito a condizione
della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze dell'adeguatezza e del l'effettiva attuazione delle misure
occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonche' di
quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario
della gestione ordinaria. All'esito della predetta verifica, le somme
eventualmente riscosse in misura eccedente l'importo di 200 milioni
di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria del
Comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di
stabilita' finanziaria.
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto
dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.
19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15
e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che
abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le
disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio
regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento
delle elezioni regionali, con i quali e' stata assunta le decisione
di violare il patto di stabilita' interno, sono annullati senza
indugio dallo stesso organo. La disposizione di cui al presente comma
non si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto l'attuazione di
programmi comunitari.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno
all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo
determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e
continuativa ed assimilati, nonche' i contratti di cui all'articolo
76, comma 4, secondo periodo, del decreto–legge n. 112 del 2008,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche' da enti,
agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque
dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a
seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il
titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun
indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di commissario ad
acta, predispone un piano di rientro; il piano e' sottoposto
all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che,
d'intesa con la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza per
l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano.
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma
95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La
verifica sull'attuazione del piano e' effettuata dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per
le regioni che non abbiamo violato il patto di stabilita' interno,
nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed
instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione
nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi
politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano
possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici
di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati
non piu' di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito
dei predetti uffici.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare
il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese
per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni e'
obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fmo alla data di entrata in vigore
della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono
considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui
all'articolo 21, comma 3 , della legge 5 maggio 2009, n. 42.
28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21,
comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente
esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da
parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni
sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso
convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o gia'
appartenuti a comunita' montane, con popolazione stabilita dalla
legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni
fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non puo'
essere svolta da piu' di una forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa
concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio
delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo
svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma
3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di
economicita', di efficienza e di riduzione delle spese, fermo
restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo.
Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio
delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine
indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i
comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono
obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.
31. I comuni assicurano il completamento dell'attuazione delle
disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo entro
il termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il
Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la
semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le
Regioni. Con il medesimo decreto e' stabilito, nel rispetto dei
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, il limite
demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad
esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve
raggiungere.
32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000
abitanti non possono costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2010 i
comuni mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla data
di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le
partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si
applica alle societa', con partecipazione paritaria ovvero con
partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da
piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti;
i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti
possono detenere la partecipazione di una sola societa'; entro il 31
dicembre 2010 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre
societa' gia' costituite.
33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della
tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla
predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
| CAPO IV ENTRATE NON FISCALI |
Art. 15
Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione
1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione del pedaggio sulle
autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS
SpA, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione
straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonche'
l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.
2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino
alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non
oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. e' autorizzata ad applicare
una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di
pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5,
presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite
in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi
autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al
precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM di cui al
comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA
esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non
potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del
pedaggio altrimenti dovuto.
3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 vanno a
riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti
relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in
corso di esecuzione.
4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A.
ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.
296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009
n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102,
e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica,
pari a:
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e
a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5
a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di
entrata in vigore del presente comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e
a 6 millesimi di curo a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5
a decorrere dal 1° gennaio 2011.
5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del
contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura
corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del
comma 4.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' stabilito a decorrere dall'anno
2010 un canone aggiuntivo annuale, finalizzato alla tutela
ambientale, che i soggetti titolari di una concessione di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico versano all'entrata dello
Stato. Con il medesimo decreto e' determinato, in relazione alla
potenza nominale media degli impianti, l'ammontare del canone
aggiuntivo in misura non superiore al canone vigente per ciascuna
concessione, nonche' il termine e le modalita' di versamento.
Art. 16
Dividendi delle societa' statali
1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e
2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve,
versati all'entrata del bilancio dello Stato da societa' partecipate
e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel
bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei
saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo
di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere
prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al
pagamento degli interessi sul debito pubblico; per l'eventuale
restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei
titoli di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di
cui al comma 1.
3. L'attuazione della presente normativa non deve comportare un
peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati
in sede europea.
Art. 17
Interventi a salvaguardia dell' euro
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana al capitale
sociale della societa' che verra' costituita insieme agli altri Stati
membri dell'area euro, in conformita' con le Conclusioni del
Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010, al fine di
assicurare la salvaguardia della stabilita' finanziaria dell'area
euro. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 20 milioni di
euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate
derivanti dal presente provvedimento.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' della societa' di
cui al comma 1 emesse al fine di costituire la provvista finanziaria
per concedere prestiti agli Stati membri dell'area euro in
conformita' con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del
9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte
all'unanimita' degli Stati membri dell'area euro. Agli eventuali
oneri si provvede con le medesime modalita' di cui all'articolo 2,
comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia
dello Stato sara' elencata, unitamente alle altre per le quali non e'
previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui all'articolo 26
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
distinto da quello gia' previsto dall'articolo 31 della medesima
legge.
