170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti del
Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente comma che non
abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte
trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti
provvedimenti.
171. Allarticolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 è
inserito il seguente:
«3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli
esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dellarticolo 3,
commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari
della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della
Corte dei conti».
172. Allarticolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le
parole: «agli organi elettivi» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi
dalla data di ricevimento della relazione,».
173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore
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