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presente legge.
114. In attuazione dellarticolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per lanno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per limporto di 282 milioni di euro per lanno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione siciliana, per lanno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. Lerogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato allaumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui allarticolo 24, comma 1, lettera d), della legge ... |
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