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225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dellarticolo 5, comma 2, della
citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per
il completamento degli interventi di cui allarticolo 3, comma 2, della legge 23
gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli
eventi sismici del 1980-81, è autorizzato un contributo quindicennale in favore
della regione Puglia per limporto di 2 milioni di euro a decorrere dallanno
2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del
subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla
ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dellarticolo 5, comma 2, della citata
legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la
spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni dei quali 10 milioni di euro
annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici
nel territorio del Molise, 4 milioni di euro annui sono destinati alla
prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni
Marche e Umbria di cui allarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2
milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia
di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere dallanno 2006. A valere
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