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autonome di Trento e di Bolzano.
598. I princìpi fissati dallaccordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che:
a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;
b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto allesercizio del diritto di opzione allacquisto per lassegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinunzia da parte dellassegnatario, subentrino, con facoltà di rinunzia, nel diritto allacquisto, nellordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi; c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per lacquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri ... |
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