563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui allarticolo
3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti
pubblici deceduti o che abbiano subìto uninvalidità permanente in attività di
servizio o nellespletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di
lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego
internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano
contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il
decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate
dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da
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