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controlli automatici di cui al comma 1.
Art. 14-quater. (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici). 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dellarticolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo dimposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dellimposta. 3. Liscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista ... |
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