530. Entro il 1º luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti
del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato:
a) gli apparecchi di cui allarticolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali
o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la
connessione alla rete telematica di cui allarticolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che garantiscano la sicurezza e limmodificabilità della
registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I
requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la
conduzione operativa della rete telematica di cui allarticolo 14-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura
dello 0,8 per cento delle somme giocate;
c) lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai
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