2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) limporto massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al
sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli
apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri
punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati
gli apparecchi di cui alla presente lettera».
526. Agli apparecchi di cui allarticolo 110, comma 6, lettera b), del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento
del Ministro delleconomia e delle finanze da adottare ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Laliquota del prelievo non può
essere inferiore all8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme
giocate.
527. Allarticolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
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