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novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per lanno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dallanno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui allarticolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dallanno 2005. La finalizzazione di cui allarticolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dallanno 2009.
525. Il comma 6 dellarticolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui allarticolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con lintroduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero delleconomia e delle finanze ... |
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