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513. Ladeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuenti che si
avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, si perfeziona con il
versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dellistituto
previsto dal comma 499, degli importi di cui ai commi 511 e 512. Per ciascun
periodo dimposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso
non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500
euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed
interessi.
514. Qualora gli importi da versare complessivamente per ladeguamento di cui
al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000
euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dellimporto eccedente può essere
versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a
decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 513. Lomesso
versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina
linefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte
alle predette scadenze si procede alliscrizione a ruolo, a titolo definitivo,
nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30
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