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483. Allarticolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Lamministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una
concessione di grande derivazione dacqua per uso idroelettrico e nei casi di
decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove
non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle
acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento delluso a fine
idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della
normativa vigente e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza,
libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per lattribuzione a
titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo
particolare riguardo ad unofferta di miglioramento e risanamento ambientale del
bacino idrografico di pertinenza e di aumento dellenergia prodotta o della
potenza installata.
2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero
dellambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di
trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti
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