«25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita
alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società
concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie
previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime
attività.».
469. La rivalutazione dei beni dimpresa e delle partecipazioni, di cui alla
sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive
modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 473, può
essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo
allesercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto
dellesercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
470. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera
fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dellIRAP a
decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è
stata eseguita.
471. Limposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni
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