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466. È istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti
titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonchè dai
soggetti di cui allarticolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella
misura del 25 per cento. Laddizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul
reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente
corrispondente allammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla
produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico
e di incitamento alla violenza, rispetto allammontare totale dei ricavi o
compensi; al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese
e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente
alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto
tra lammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da
tali attività e lammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi.
Ai fini del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento alla
violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti
integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora,
audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico
o telematico, nonchè ogni altro bene avente carattere pornografico o
suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata
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