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10 e 11 dellarticolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:
a) limpresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;
b) limpresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi; c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso laffitto della testata.
461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonchè allarticolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e allarticolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano ... |
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