440. La quantificazione del danno è effettuata sulla base del pregiudizio
arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo
necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di cui alla citata
direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II alla stessa. In caso di riparazione
del danno ai sensi del presente comma e del comma 439 è esclusa la possibilità
che si verifichi un aggravio dei costi in capo alloperatore come conseguenza di
una azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni
danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio nei
confronti del responsabile a tutela dellinteresse proprietario leso.
441. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con
lordinanza ministeriale si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
442. Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441 non si applicano ai
danni ambientali presi in considerazione nellambito di procedure transattive
ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente
legge, a condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, nè
alle situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia
avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto
...