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il Ministero dellambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui allarticolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonchè con le risorse di cui al decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.
436. Laccordo di programma di cui al comma 434 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dellarea. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato lintervento di messa in sicurezza demergenza, caratterizzazione e bonifica.
437. Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato linquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 434.
438. Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative ... |
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