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decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e
prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali
soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui allarticolo
78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre
2006. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a
stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro per lesercizio 2006,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove
convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per lattuazione
di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU,
nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a
50.000 abitanti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta
altresì analoga procedura per lerogazione del contributo previsto allarticolo
3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e allarticolo 1, comma 263,
della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Ai fini di cui al presente comma il Fondo
per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per lanno 2006. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione per limporto di 150 milioni di
euro, per lanno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate di cui allarticolo
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