b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le società
subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede
legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui allarticolo 2».
421. Allarticolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate»
sono sostituite dalle seguenti: «un contingente di 200.000 tonnellate di cui
20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero delleconomia e
delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali,
a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati
nellambito di contratti quadro, o intese di filiera»;
b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto è
altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da
immettere al consumo sul mercato nazionale».
422. Limporto previsto dallarticolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui
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