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immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione degli stessi comporta lapplicazione dellarticolo 29, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e fa venire meno leventuale vincolo di destinazione precedentemente previsto. Restano fermi in ogni caso losservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonchè gli eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici sui predetti beni. A tal fine, allatto della cessione, il cedente provvede allistanza di cui allarticolo 12, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
401. La limitazione di cui al comma 187 non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto dallarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e dallarticolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. ... |
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