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modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dellarticolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonchè relative a violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero delleconomia e delle finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dellusura di cui allarticolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.
386. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 385, entro sei mesi dalla cessazione dellattività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dellusura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei ... |
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