|
| Home | Notizie giuridiche | Notizie di attualità | Notizie ultima ora | |
|
|
voto nellassemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta allatto dellattribuzione del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti dal presente comma possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati anche in base allammontare della partecipazione detenuta; i criteri per la determinazione del prezzo di emissione sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dellattivo residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione può essere fatta in deroga allarticolo 2441 del codice civile.
382. Le deliberazioni dellassemblea che creano le categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 381, nonchè quelle di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.
383. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 381 e 384 sono modificabili con le maggioranze previste per lapprovazione delle modificazioni ... |
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Successiva
Prima pagina di
questa legge