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ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, allazionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori; c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, allacquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari; d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
378. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per lapporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.
379. Allarticolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni: ... |
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