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effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1); 5) al fine di favorire laccesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro delleconomia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dellarticolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini delliscrizione nellelenco speciale di cui allarticolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385; ... |
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