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imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per laccesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nellelenco di cui allarticolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per lammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione; 3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;
c) finanziarie: 1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro delleconomia e delle finanze, sentiti il ... |
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