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dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.
346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purchè recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo limporto corrispondente al trattamento minimo»; b) allarticolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il ... |
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